Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2058/2020 R.G.A.C. promossa da:
ESERCIZIO GRANITI S.R.L. (c.f. 00136970118) in persona del legale rappresentante pro tempore RE DI, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli avv.ti Leopoldo Frediano e Paolo Frediani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Carrara via Mazzini n. 15;

attore opponente
nei confronti di
DIAMOND SERVICE S.R.L. (p.iva 00130250335) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Giovanna Garrone e Claudia Antonella Lembo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Carrara via Cavour n. 43;

convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 24 Conclusioni: per ES RA s.r.l.: “Piaccia al Tribunale di Massa, contrarijs rejectis: - revocare siccome nullo e di nessun effetto giuridico, per le causali di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo
506/2020 del 26.8.2020 emesso dal Dottor ERMELLINI MAURIZIO del Tribunale Civile di
Massa nel procedimento 1469/2020 emesso contra legem, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate avanzate dalla DIAMOND SERVICE SRL - In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il credito risarcitorio della ESERCIZIO GRANITI SRL derivante dalla difettosita' delle lame fornite, condannando la DIAMOND SERVICE SRL al pagamento in suo favore della somma di € 77.847,53 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio. - In via subordinata: in caso di ritenuta esistenza di un eventuale credito della DIAMOND SERVICE
SRL, che fosse provato ed accertato nel suo ammontare, compensarlo con la maggior somma dovuta alla
ESERCIZIO GRANITI SRL, per le causali risarcitorie di cui in narrativa, con condanna della prima al pagamento di quella residua o quella maggiore o minore risultanda di giustizia alla seconda;

In ogni caso vinte le spese legali, oltre art.13 LP, CNA ed IVA”;
per Diamond SE s.r.l.: “− respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− in via principale respingere

l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiari tenuta e condanni la

ESERCIZIO GRANITI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore della DIAMOND SERVICE S.R.L. le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A
”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ES RA s.r.l. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 506/2020 con cui il Tribunale di Massa in data 26.8.2020 (R.G.
1469/2020) aveva condannato l'opponente al pagamento della somma di € 49.551,63, oltre interessi e spese, a favore di Diamond SE s.r.l.. In particolare, la società attrice
pagina 2 di 24
rappresentava che: 1) il provvedimento monitorio era nullo e, in quanto tale, doveva essere revocato poiché il credito non era fondato su prova scritta;
2) trattandosi di un credito relativo ad un contratto di somministrazione di merci, ai fini dell'ingiunzione, non era sufficiente la produzione dei documenti di trasporto sottoscritti dalla parte debitrice e la mera copia delle fatture, in quanto avrebbe dovuto essere prodotto
l'estratto notarile delle scritture contabili per dimostrare che le fatture erano regolarmente inserite nella documentazione aziendale;
3) tra le parti era stato stipulato un accordo commerciale secondo cui la merce veniva fornita in prova, essendo una produzione ancora da testare e sperimentare;
4) difatti, le fatture recavano l'indicazione
emessa fattura per vs. accettazione del ns. ddt di prova” ed erano state emesse ancora prima del ricevimento della merce da parte di ES RA;
5) la clientela della ES
RA (con particolare riferimento a SI & BE s.p.a., Belle NE CO LTD,
AZ Granite & Marble Tr.est, ED RA s.p.a., AG NEs di AN Anni) aveva fatto pervenire numerose lamentele circa il cattivo esito delle segagioni dei blocchi effettuate dall'opponente mediante le lame diamantate fornite da Diamond SE;
6) i danni procurati dall'utilizzo delle lame fornite dalla Diamond SE s.r.l. era pari alla somma complessiva di € 77.848,53;
7) tutte le lavorazioni erano state seguite dal sig.
UR NI, responsabile tecnico della Diamond SE s.r.l., e dal sig. LT
SI, dipendente della stessa società, i quali avevano potuto constatare la loro mal riuscita, come risultante dalle e-mail del 1.4.2020 e 13.7.2020 (v. docc. 39 e 40);
8) la
Diamond SE non aveva emesso le ulteriori fatture relative ai restanti documenti di trasporto, evidentemente consapevole della piena sussistenza dei vizi e difetti lamentati;

12) la ES RA aveva provveduto alla riconsegna delle lame descritte dai ddt
128 del 12.6.2020 e 194 del 21.7.2020. Sulla scorta di tutto quanto sopra rappresentato,
ES RA s.r.l. domandava al Tribunale adito di: “- denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto non sussistendo i requisiti di legge, revocare siccome nullo e di nessun
pagina 3 di 24 effetto giuridico, per le causali di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo 506/2020 del 26.8.2020 emesso dal Dottor Ermellini UR del Tribunale Civile di Massa nel procedimento 1469/2020 emesso contra legem, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate avanzate dalla Diamond SE srl;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il credito risarcitorio della ES

RA srl derivante dalla difettosità delle lame fornite, condannando la Diamond SE srl al pagamento in cui favore della somma di € 77.847,53 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio. – In via subordinata: in caso di ritenuta esistenza di un eventuale credito della Diamond SE srl, che fosse provato ed accertato nel suo ammontare, compensarlo con la maggior somma dovuta alla ES RA srl, per le causali risarcitorie di cui in narrativa, con condanna della prima al pagamento di quella residua o quella maggiore o minore risultanda di giustizia alla seconda;
in ogni caso vinte le spese legali, art. 13, LP, CNA ed IVA
”.
2. Si costituiva in giudizio Diamond SE s.r.l., deducendo che: 1) i documenti allegati al ricorso monitorio, con particolare riferimento alla copia delle fatture, alle bolle di consegna sottoscritte dal destinatario della merce e dal vettore incaricato del trasporto, all'estratto conto, avevano evidenziato la piena prova scritta dei diritti di credito vantati dalla Diamond SE s.r.l.;
2) la sottoscrizione dei ddt da parte della società convenuta aveva confermato l'avvenuta consegna della merce alla ES
RA s.r.l. e tale documentazione non era stata disconosciuta da quest'ultima entro il primo termine utile, vale a dire la notifica dell'atto di citazione in opposizione;
3)
ES RA s.r.l. aveva contattato la Diamond SE s.r.l. in quanto produttrice di lame diamantate per il taglio di granito a battuta chiedendo la fornitura di n. 80 lame, successivamente consegnate con ddt nr. 715 del 22/07/2019;
4) la dicitura “merce in prova” riportata nei ddt aveva come fine quello di agevolare ES RA, atteso che tale società era ancora legata da un contratto di esclusiva con penale al precedente fornitore, nonché quello di testare effettivamente il prodotto;
5) in data 13.09.2019,
pagina 4 di 24
Diamond SE, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del sig. RE DI, il quale aveva ritenuto il prodotto idoneo alla segagione del granito, aveva emesso la relativa fattura nr. 1130;
6) contestualmente, ES RA s.r.l. aveva ordinato al sig.
LT SI ulteriori 80 lame consegnate con altre due spedizioni in conto prova (ddt nr. 911 del 04/10/2019 e 924 del 08/10/2019);
7) a conferma della bontà del prodotto,
ES RA s.r.l. aveva richiesto una terza fornitura, provvedendo contestualmente al saldo parziale della prima fornitura;
8) tali pagamenti erano stati concordati dal sig.
DI con il sig. SI dopo aver raggiunto e ampiamente superato la garanzia pattuita di taglio;
9) Diamond SE aveva ritenuto opportuno non montare le ultime 80 lame consegnate con ddt nr. 1123 del 28/11/2019 e aveva chiesto al cliente la restituzione delle stesse;
10) inoltre, i sig.ri NI e SI della Diamond SE visitavano periodicamente lo stabilimento della ES RA e avevano notato che insieme alle lame della convenuta erano state montate anche altre lame di altri fornitori, segnalando al sig. RE DI che tale fatto poteva essere causa di problemi di lavorazione;
11) la
ES RA non aveva indicato i vizi relativi alla merce fornita né aveva dato prova della coincidenza della merce oggetto delle fatture azionate con decreto ingiuntivo con la merce affetta da tali asseriti vizi;
12) la ES RA, inoltre, non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta tempestiva denuncia di tali asseriti vizi;
13) appariva del tutto incomprensibile il motivo per cui la ES RA s.r.l., avendo riscontrato le asserite problematiche, avesse continuato a lavorare con lame di Diamond SE riordinandone altre e perché dopo il primo blocco tagliato male avesse continuato a rovinare altro materiale;
14) il preteso diritto di ES RA ad azionare la garanzia era comunque prescritto ai sensi dell'art. 1495 co. 3 c.c.: la merce di cui alle fatture azionate con decreto ingiuntivo era stata consegnata all'opponente nel periodo di tempo compreso tra il mese di luglio ed ottobre 2019, mentre la prima ed unica contestazione circa la qualità dei beni era giunta a conoscenza dell'opposta solamente in
pagina 5 di 24
data 3.11.2020 con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ben oltre un anno dalla consegna della merce al vettore. In considerazione di quanto esposto, la Diamond SE s.r.l. rassegnava le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi