Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 39
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Testo completo
N. 1402/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Marzia Di Bari Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2023 promossa da:
, nato a [...] l' 11.05.1987, con il patrocinio dell'Avv. LUISA Controparte_1
MAZZITELLI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GABRIELLA Controparte_2
CAPONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
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Come nelle precisazioni delle conclusioni in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.06.2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 dello scioglimento del matrimonio contratto in Massa Martana (PG), il 24.05.2014, con CP_2
esponendo che dall'unione sono nati due figli: , nato a [...] il
[...] Persona_1
1.05.2015, e nata a [...] il [...];
deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla Per_2 coniuge in virtù di separazione pronunciata con sentenza, pronunciata all'esito di procedimento giudiziale concluso su conclusioni congiunte delle parti in data 4.7.2021.
Il ricorrente ha esposto:
- che in data 10.07.2019 il Tribunale di Terni, con sentenza parziale n. 586/2019, ha pronunciato la separazione, e in data 4.07.2021, ha pronunciato la sentenza definitiva di separazione dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli minori ogni settimana il lunedì e il mercoledì dalle h. 15.30 con pernotto fino alla mattina del giorno successivo (con accompagnamento a scuola o nel periodo di chiusura della scuola alle ore 10,00 a casa della madre) e, a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 9,00 fino alle ore 20,00 di domenica, con pernotto nella notte del sabato;
in occasione delle vacanze estive per giorni
15, anche consecutivi, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, ad anni alterni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 25 dicembre e dal 31 dicembre al 1' gennaio, in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
invitando altresì, i genitori individualmente ad un percorso di psicoterapia individuale e congiuntamente ad avviare presso il SIM Parte_1 un percorso di sostegno alla genitorialità;
determinando il contributo al mantenimento dei figli minori da parte del padre in euro 500,00 mensili da rivalutare annualmente, oltre il 60% delle spese straordinarie e con contributo per il mantenimento della resistente per importo mensile di euro 200,00, rivalutabili annualmente;
- che con decreto emesso in data 15.12.2021 dall'intestato Tribunale in accoglimento della domanda della è stato disposto l'ordine diretto a carico del datore di lavoro del ricorrente per la CP_2 corresponsione dei contributi per il mantenimento dei figli e della stessa alla resistente, in CP_2 considerazione dell'inadempimento a tali obblighi;
- che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti ed indipendenti, in quanto il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente con la qualifica di operaio e percepisce retribuzione mensile netta di circa 1.700,00 euro, mentre la resistente svolgerebbe attività come dipendente di una agenzia per il lavoro con contratto interinale;
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-di non essere proprietario di alcun bene immobile e di vivere in abitazione in locazione un canone mensile di euro 400,00, oltre spese condominiali;
- che dopo la separazione la resistente avrebbe posto in essere condotte di prevaricazione, violando i provvedimenti giudiziali e rendendo difficoltose le relazioni padre figli, con effetti negativi per questi ultimi, con deposito in atti da parte del di una relazione, redatta da psicologa incaricata dallo CP_1 stesso ricorrente di compiere una valutazione della situazione familiare;
- che per il minore le insegnati avrebbero suggerito una consulenza psicologica in Persona_1 relazione ad un disturbo dell'attenzione e delle abitudini alimentari;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia, anche parziale, dello scioglimento del matrimonio, con la cessazione di qualsivoglia contributo economico in favore della resistente, l'affido condiviso dei due figli minori e con collocamento prevalente presso di sé e con diritto di visita Persona_1 Per_2 del genitore non collocatario secondo il piano genitoriale depositato (richiedendo il collocamento prevalente di figli minori presso l'abitazione dello stesso ricorrente, con modalità di frequentazione madre figli per due pomeriggi a settimana e fine settimana alterni oltre che per i periodi di vacanza);
con contributo mensile per il mantenimento dei figli minori da porre a carico della resistente di almeno euro 200,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese extra, secondo il protocollo in essere preso il Tribunale di Terni;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 28.09.2023, si è costituita aderendo alla richiesta di scioglimento del Controparte_2 matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, ma opponendosi a tutte le ulteriori domande e contestando, in primo luogo, la relazione della psicologa incaricata dal ricorrente di redigere una relazione, ritenendo le conclusioni presenti nella stessa diffamatorie e calunniose. La ha CP_2 rappresentato di non aver mai allontanato i figli dal padre, né di aver ostacolato il loro rapporto ma, al contrario, di aver sempre cercato di favorirlo, segnalando come la consulenza svolta dalla CTU durante il procedimento di separazione aveva valutato come congrue le competenze genitoriali delle parti, e segnalando come il avrebbe assunto comportamenti ostruzionistici e di mancata CP_1 collaborazione, anche disattendendo le indicazioni fornite in sede di CTU quale l'invito, presente anche nella sentenza di separazione, finalizzato a intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e rifiutando il sostegno alla genitorialità, anche ripetutamente proposto. La resistente ha contestato la richiesta avanzata dal ricorrente di collocamento prevalente dei minori presso di sé, evidenziando come
l'orario di lavoro di non consentirebbe allo stesso di poter seguire giornalmente i bambini CP_1 nell'attività scolastica e negli impegni pomeridiani, evidenziando altresì la assenza di congrua abitazione. La resistente ha, infine, evidenziato di essere priva di occupazione e di redditi e che, dopo il matrimonio, avrebbe svolto attività lavorative precarie e part-time e di essere proprietaria di un immobile acquistato con l'aiuto determinante dei genitori, che farebbero fronte al pagamento della rata mensile di mutuo sullo stesso gravante per € 354,00 mensili, chiedendo la determinazione a suo favore di assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili. Tanto premesso la resistente ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
prevedendo che il padre potrà tenere con sé i minori ogni mercoledì dalle ore 15,30 e con pernotto fino alla mattina del giorno successivo (accompagnandoli a scuola) e, a settimane alternate,
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dal sabato alle 10,00 fino alle 18,00 della domenica, con pernotto nella notte del sabato;
in occasione delle vacanze estive per 15 giorni, anche consecutivi, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, ad anni alterni nel mese di luglio e nel mese di agosto;
in occasione delle festività natalizie ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio;
in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di pasqua o il lunedì di Pasqua;
ponendo a carico del un assegno per il mantenimento nella misura di 300,00 euro per ciascuno dei figli ed un CP_1 assegno divorzile a favore della stessa nella misura almeno di euro 200,00 mensili, entrambi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con vittoria di