Trib. Sciacca, sentenza 19/02/2024, n. 46
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Testo completo
N.R.G. 740/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
PE DI AR nella qualità di erede di VA ER, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI AR GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: fondo di garanzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 27.1.2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria, esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'1.06.2021, IU DI AR ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sciacca ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (d'ora in avanti anche solo “INPS”), chiedendo al Tribunale che venisse accertato il suo diritto, nella qualità di erede di AN ER ad accedere al Fondo di Garanzia per gli emolumenti retributivi da questa non percepiti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la CEFOP in amministrazione straordinaria con conseguente condanna dell'Ente resistente al pagamento
della complessiva somma di € 6.129,00 spettanti per le mensilità di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014..
Il tutto oltre vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
INPS si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del diritto azionato per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR n. 639/70, chiedendo la condanna al pagamento delle spese e compensi di difesa.
La causa, istruita in via documentale, è stata quindi decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso di IU DI AR va dichiarato inammissibile.
*****
L'art. 47 del D.P.R. 639/1970 statuisce che, “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile” (comma 1), precisando che, “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2), mentre, “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
PE DI AR nella qualità di erede di VA ER, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI AR GASPARE
- ricorrente -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: fondo di garanzia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 27.1.2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria, esaminate le note scritte depositate entro il termine perentorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'1.06.2021, IU DI AR ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sciacca ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (d'ora in avanti anche solo “INPS”), chiedendo al Tribunale che venisse accertato il suo diritto, nella qualità di erede di AN ER ad accedere al Fondo di Garanzia per gli emolumenti retributivi da questa non percepiti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la CEFOP in amministrazione straordinaria con conseguente condanna dell'Ente resistente al pagamento
della complessiva somma di € 6.129,00 spettanti per le mensilità di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014..
Il tutto oltre vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
INPS si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del diritto azionato per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR n. 639/70, chiedendo la condanna al pagamento delle spese e compensi di difesa.
La causa, istruita in via documentale, è stata quindi decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso di IU DI AR va dichiarato inammissibile.
*****
L'art. 47 del D.P.R. 639/1970 statuisce che, “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile” (comma 1), precisando che, “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2), mentre, “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può
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