Trib. Verona, sentenza 04/11/2024, n. 2493
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n.5786/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5786/2021
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MORETTI DEGLI ADIMARI MARCO, come da mandato difensivo
in atti;
pagina 1 di 7
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MAZZI GUALTIERO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Come da note di trattazione scritta depositate
il 4 giugno 2024
Conclusioni di parte resistente: “Come da note di trattazione scritta depositate
il 27 maggio 2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1806, pronunciata da questo Tribunale in data 13.10.2022,
veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/05/1995 tra i sensi dell' art. Parte_1 Controparte_1
4, comma XII, l. 898/70, e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del
giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 7
Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di
cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residua da decidere la sola questione della spettanza
o meno alla resistente di un assegno divorzile nella sola sua componente
assistenziale nulla avendo dedotto la medesima in ordine ai presupposti di fatto
che giustificherebbero anche la componente perequativa della predetta
provvidenza.
Orbene domanda della è infondata e va rigettata. CP_1
LA infatti non ha fornito prova delle circostanze di fatto che ha allegato a
sostegno di tale sua pretesa a cominciare da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi