Trib. Roma, sentenza 08/07/2024, n. 11566

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/07/2024, n. 11566
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11566
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34666 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Bacchini, giusta procura in atti;

-ricorrente- E
- nato a [...] il [...], , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Elisabetta Marini, giusta procura in atti;

-resistente-
NONCHÉ P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;

-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la sig.ra ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge sig. con il Parte_1 Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio con rito concordatario in Roma il 26.05.2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, atto n. 00123, parte II, serie A02), Per_ esponendo che: dall'unione erano nati i figli (20.01.2007) e (16.01.2011);
la famiglia Per_1 aveva stabilito la propria residenza in un immobile sito in Roma, via Angelica Balabanoff 77, in comproprietà tra i coniugi al 50%;
nel giugno 2018 erano insorti contrasti e un progressivo allontanamento del marito, reo di intrattenere una presunta relazione extraconiugale;
venuta meno l'affectio essendo impossibile la prosecuzione della convivenza, essi prendevano la CP_2 decisione di separarsi definitivamente e, nel mese di ottobre 2018, si trasferiva Controparte_1 dapprima presso la dimora della madre e, nel maggio 2019, in un altro appartamento di proprietà di un suo parente, situato nello stesso quartiere della casa familiare.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la separazione personale con il coniuge;
Per_ fosse disposto l'affido condiviso dei figli e collocandoli presso la madre nella casa Per_1 familiare, che veniva assegnata alla moglie;
la frequentazione padre figli regolata secondo le modalità descritte in ricorso;
il sig. avrebbe versato per il mantenimento dei figli un assegno CP_1
mensile di € 800 (€ 400 per ciascun figlio), nonché il 70% delle spese straordinarie, e un contributo per il di lei mantenimento di € 300 mensili. Con comparsa di costituzione e risposta, il sig. aderiva alla domanda di separazione formulata CP_1 dalla moglie, alla domanda di affido condiviso dei figli e di assegnazione della casa familiare alla Per_ moglie, la quale vi avrebbe vissuto unitamente a e chiedendo il rigetto delle ulteriori Per_1 richieste, in modo particolare chiedendo che l'assegno per il mantenimento dei figli venisse determinato in € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50%, le spese straordinarie, e che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Con provvedimento del 10.12.2021 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.11.2021, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, rilevato che la moglie, pur laureata in statistica, non aveva mai lavorato, mentre il marito, di professione tassista, dichiarava redditi modesti, poco verosimili tenuto conto degli esborsi dichiarati dallo stesso (€ 600 di mantenimento per i figli, € 600 di canone per la casa, vestiti, iPad e spese varie per i ragazzi);
rilevato altresì che le parti si erano separate di fatto già nel 2018, autorizzava i coniugi a vivere Per_ separati, affidando ad entrambi i figli e i quali avrebbero vissuto con la madre nella Per_1 casa familiare sita in Roma, via Angelica Balabanoff 77, alla stessa assegnata;
il avrebbe CP_1 contribuito al mantenimento dei figli corrispondendo alla € 600 (€ 300 per ciascun figlio), Pt_1 oltre al 70% delle spese straordinarie, e al di lei mantenimento corrispondendole un assegno di € 200 mensili dal mese successivo alla pubblicazione della presente ordinanza. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 8952/2022 pubbl. il 08/06/2022, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In data 21.12.2022 il GI ammetteva l'interrogatorio formale del sig. (capi 7,8, 9, delle CP_1 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte , riservando all'esito la valutazione in ordine Pt_1 alla prova per testi, delegando per l'espletamento della prova il GOP;
ordinava a parte resistente di depositare documentazione bancaria. All'udienza del 15.02.2023 il GOP delegato, espletato l'interrogatorio formale del sig. in CP_1 merito ai capitoli di prova emarginati, dopo ampia discussione, rimetteva la causa dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 12.04.2023. In data 04.06.2023 il GI, esaminati gli atti, sentite le parti e viste le richieste formulate (parte ricorrente chiedeva l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli alla somma mensile di € 1.100), all'udienza del 31.05.2023, vista la complessiva condizione delle parti e le dichiarazioni rese in merito alle fonti di reddito e alla frequentazione con i figli, disponeva che tutte le spese Per_ straordinarie per i figli e fossero poste a carico del padre, con decorrenza dal mese di Per_1 luglio 2023, disponendo che il contributo per il mantenimento dei figli fosse rideterminato nella somma mensile di € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di luglio 2023, confermando per il resto le statuizioni assunte nell'ordinanza presidenziale del 10.12.2021. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2024, il giudice istruttore riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e repliche, onerando le parti a depositare la propria situazione reddituale e patrimoniale aggiornata, specificando l'importo dell'assegno unico per i figli e da quale dei genitori venisse percepito.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 8952/2022 pubbl. il 08/06/2022) è stata pronunciata la separazione personale delle parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti le modalità di affidamento e collocamento dei Per_ figli e il quantum per il loro mantenimento, nonché l'assegno in favore della moglie. Per_1
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve
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