Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3133

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3133
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3133
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 1730 /2024 R.G.TRIB. AY MA / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1730/2024, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.23 del 5.10.2023 (notificato il 22.1.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da AY MA nato in [...] il [...], C.F. alias C.F._1
nato in [...] il [...] (come da C icente, Parte_1 elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. LIPANI CARMELA LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 5.10.2023 su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale formalizzata in data 24.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che: il ricorrente, cittadino bengalese, è nato e vissuto ad Adpara, un villaggio vicino alla città di Shariatpur, ed è presente in Italia dal mese di aprile 2017;
il giovane ha presentato una prima richiesta di Protezione Internazionale, in data 10.7.2017;
in data 8.10.2018 è comparso dinanzi alla Commissione Territoriale di LI al fine di rendere la rituale audizione, ed in tale sede ha raccontato di avere ricevuto un bassissimo livello di istruzione, avendo frequentato la scuola solamente per due anni ed essendo stato successivamente obbligato ad interrompere gli studi per aiutare economicamente la sua famiglia, a causa delle precarie condizioni di salute del padre. Nel mese di settembre del 2016 ha deciso di espatriare, in quanto le attività di lavoro
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svolte non potevano garantire un salario sufficiente per mantenere la numerosa famiglia (costituita dai genitori e da tre sorelle oltre al richiedente medesimo). Transitando da Dubai e dalla Giordania è arrivato in Libia, dove è rimasto fino ad aprile del 2017, giungendo poi in Italia da minorenne e stabilendosi qui in modo definitivo da allora;
la CT in data 15.10.2018 ha respinto la domanda di protezione internazionale, rigetto confermato in sede giudiziale. Nel merito, la difesa ha sostenuto l'applicabilità al caso di specie della normativa cd.ante Cutro, avendo il giovane presentato domanda di protezione speciale il 24.1.2023, facendo altresì presente l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Questura, che aveva riportato come data del parere reso dalla CT di LI (rectius di Torino sez. Genova n.d.r.) il 17.1.2023, chiedendo chiarimenti in merito a parte convenuta. Ha altresì sottolineato come, da quando è in Italia, il ricorrente si sia spostato in svariate regioni seguendo le offerte di lavoro che via via gli erano state sottoposte;
che viva attualmente a Torino dove, in mancanza di un permesso di soggiorno, non gli è possibile svolgere attività in regola;
che effettui lavori “a chiamata”, che gli consentono di percepire un salario di circa 500 € al mese con cui sostiene i costi dell'affitto della stanza in cui vive e con cui provvede alle sue necessità e ad inviare modeste somme di denaro ai genitori. Ha posto inoltre l'attenzione sulla situazione generale del Bangladesh, riportando alcune fonti.

Per questi motivi

, oltre a formulare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“NEL MERITO Accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 32 c. 3 D. Lgs. 25/2008 e 19 c. 1 e 1.1 TUI e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo al Sig. Mamun AY del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale”. Con il ricorso ha allegato produzioni relative all'istanza di protezione speciale. A seguito dell'invito della Giudice ha ulteriormente depositato documentazione relativa all'esito della domanda di protezione internazionale (esito amministrativo e giudiziario, conclusosi con decreto di rigetto del Tribunale di LI RG N. 10269/2018) ed altresì: copia attestato percorso alternanza scuola lavoro;
lettera assunzione del 3.6.2019 da parte di dal 4.6.2019 al 3.12.2019 a CP_2
Torino;
contratto di lavoro del 14 febbraio 2020, alle dipendenze di dal 17.2.2020 al CP_3
30.4.2020;
relazione che documenta la presa in carico del ricorrente da parte del progetto difesa vittime sfruttamento lavorativo di Paesi terzi, denominato Common Ground, del 15.3.2024. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con avviso di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, valutato il parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Torino sezione Genova. La Commissione, con parere reso in data 28.6.2023 (prodotto in allegato dalla parte convenuta), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza consistente in: dichiarazioni personali;
carta di identità rilasciata dal Comune di Selargius il 21 gennaio 2019;TEAM;
precedenti permessi di soggiorno del richiedente per motivi di richiesta asilo;
dichiarazione di ospitalità in Albenga (SV) e relativo documento di identità del dichiarante;
provvedimento di rigetto della domanda
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di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di LI e relativa notifica. Nel merito ha espresso parere negativo, considerata la normativa applicabile al caso, visti gli atti della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente in data 10 luglio 2017, osservato che la situazione personale del richiedente fosse già stata valutata nel corso dell'esame della sua domanda di protezione internazionale anche per i profili di cui all'articolo 19 comma 1 e 1.1 TUI, ritenuto che la situazione personale del richiedente non integrasse i presupposti di cui al predetto articolo, non essendo emerso alcun ulteriore elemento da cui potesse dedursi che egli, in caso di allontanamento, potesse essere oggetto di persecuzione, ovvero rischiasse di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti ex art. 19 1.1, né che si potessero ritenere presenti rischi di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, attesa l'assenza di un suo qualunque radicamento in Italia o di una consolidata integrazione socio lavorativa. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando che: la domanda di protezione internazionale era stata respinta anche in sede di impugnazione;
il ricorrente in data 2.2.2023 aveva proposto istanza alla Questura di Savona, senza avere dimostrato alcun legame con quel luogo in particolare, eccetto una precaria dichiarazione di ospitalità;
inoltre non aveva dimostrato di conoscere la lingua italiana né aveva dato prova di rapporti lavorativi. Non essendo pertanto emersi rischi particolari in capo al richiedente, ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato e concluso per il respingimento del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di LI, aggiornati a marzo 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento Esperita la fase di trattazione scritta, la Giudice, con decreto del 22.03.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, che, in detta sede, ha esibito ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno presentata alla Questura di Savona, datata 2.2.2023, munita di codice fiscale. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 1.7.2024, senza l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha dichiarato di parlare abbastanza bene la nostra lingua, e ha premesso di avere avuto il passaporto, rilasciatogli dall'Ambasciata di Milano, confermando altresì le dichiarazioni rese in sede amministrativa di prima domanda di protezione internazionale Ha poi aggiunto: di essere partito dal Bangladesh quando aveva 15 anni e di essere arrivato in barca, dalla Libia, nel 2017;
di avere studiato solo per due anni, avendo dovuto sin da piccolo lavorare in campagna con il padre, per aiutarlo, e dovendo provvedere anche al mantenimento della famiglia, essendo il maggiore dei figli;
di essere venuto via per trovare un lavoro e di non volere rientrare perché molte persone sono decedute a causa del Coronavirus e perché l'Italia gli piace;
di avere vissuto per due anni, dal suo arrivo, in una struttura in Sardegna, per poi recarsi a Torino, da un connazionale, con il quale vive attualmente;

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di essere andato a scuola di italiano in Sardegna ma di non avere mai frequentato corsi di formazione professionale;
di essersi mantenuto a Torino vendendo fiori e, successivamente, di essere stato assunto (da circa due mesi) come aiuto chef, in un ristorante, con una paga di circa 700 euro, che con le mance arriva fino a circa 1.000 euro. Riguardo alla sua vita privata, ha riferito di avere stretto delle amicizie giocando a pallone in Sardegna, ma non ancora a Torino, dove è sempre impegnato sul lavoro, dovendo anche mandare soldi alla famiglia. La difesa ha ulteriormente depositato le buste paga da aprile ad agosto 2024 (imponibile Irpef parziale di euro 3.292,14 e mensile netto di euro 1.079 dalla busta paga di agosto) relative al contratto stipulato dal 23.4.2024 con ESPERANZA DI
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