Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3150

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3150
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3150
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4062/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da: nata a [...] il 1° marzo 1987 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna LAUDONIA nel cui studio a Bologna, via Val d'Aposa, n. 13, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dalle Avv. Sara BARAVELLI e Rita C.F._2
RONCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda a Torino, piazza Statuto n. 9;

RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 21 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 CP_1 protrattasi dal giugno 2019 all'autunno 2023. Dall'unione è nato, il 15 agosto 2020, , riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
La coppia inizialmente si è stabilita a Castelfranco Veneto dove l'odierna ricorrente, insegnante di scuola primaria, ha ottenuto il trasferimento da Bologna. Nel marzo 2020 le parti si sono trasferite a Massafra (TA), dapprima in una casa di campagna di proprietà della famiglia della signora e poi in un immobile che i Pt_1 genitori della ricorrente hanno donato alla figlia.
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Nell'estate 2022 i litiganti sono tornati a vivere a Castelfranco Veneto, dove la ricorrente aveva conservato la cattedra scolastica. Nel giugno 2023 la signora ha fatto ritorno a Bologna, stabilendosi con il Pt_1 figlio nell'appartamento di sua proprietà sito in viale Pietramellara n.

7. Dal canto suo il signor , dopo essere rimasto per circa un mese con la CP_1 compagna e il bambino, a fine settembre 2023 è rientrato in Veneto, stabilendosi prima a Castelfranco e poi a Musile di Piave (TV). Nel settembre 2024 si è trasferito a Bologna, andando ad abitare in un immobile in locazione in via Mazzini.
***** Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia affidato ai due genitori in forma condivisa;
Per_1
- il minore sia collocato presso di lei e il padre lo possa vedere a fine settimana alterni, andandolo a prendere a casa della madre al venerdì pomeriggio e riportandovelo alla domenica sera alle 19,30, per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per due settimane anche non consecutive in estate;

- sia posto a carico del signor l'obbligo di corrisponderle 550,00 euro CP_1 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre domandato che il resistente rinunci alla sua quota di assegno unico in favore di lei. Si è costituito il signor , il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;

- non si è opposto all'affido condiviso e al collocamento di presso la Per_1 madre;

- quanto al diritto di visita ha concordato con il calendario proposto dalla ricorrente, domandando peraltro che in uno dei due fine settimana sia la madre ad accompagnare e a prelevare il bambino a Musile di Piave, che i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre siano alternati di anno in anno tra i genitori e che egli possa stare con il figlio quattro settimane, di cui due consecutive, in estate;

- ha infine domandato che il suo contributo al mantenimento ordinario di Per_1 sia quantificato in 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 18 giugno 2024 sono intervenute entrambe le parti e all'esito la Giudice si è riservata la decisione sulle istanze provvisorie e urgenti. Con ordinanza del 20 giugno 2024, a scioglimento della riserva assunta, la Giudice:
- ha affidato
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