Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2207

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2207
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 2207
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 4268/2023 RGL introdotta da
, nata a [...] [...] e residente a [...]in C.so Mazzini n. 252/c, CF Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Stefano C.F._1
Cavalcanti e dall'Avv. Stefania Cortese ed elettivamente domiciliata nel loro studio legale sito in
Cosenza, Via Martorelli n. 36, in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
(P.IVA e Cod.Fisc. , con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale n. Controparte_1 P.IVA_1
5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott.
[nato a [...] il [...], cod. fisc. ], elettivamente CP_2 C.F._2 domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 177, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Mascaro che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. Gian Carlo Sutich e all'Avv. Sabrina
Grivet Fetà, giusta procura allegata alla memoria
Resistente
Nonché , in persona del Presidente p.t., con gli Avv. Gilda Avena Controparte_3
e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, Per_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto in Cosenza, piazza Loreto n. 22/A
Litisconsorte necessario chiamato iussu iudicis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta dal 01/08/2014, premesso ulteriormente di essere stata Controparte_4
assunta con contratto a tempo parziale al 78,95% per trenta ore settimanali e successivamente, da dicembre 2019, al 50%, per venti ore settimanali, inizialmente con la mansione di OSS e successivamente, ossia del 27 Settembre 2019, con la mansione di operaia addetta ai servizi presso
l' e con applicazione di livelli retributivi diversi negli Parte_2
anni, a seconda del CCNL di categoria applicato per ogni periodo come di seguito specificato: 4S dal
01/08/2014 al 30/09/2014 CCNL UNEBA;
C2 dall'01/10/2014 al 30/11/2019 CCNL Coop Soc.;
2A dall'01/12/2019 ad oggi CCNL Multiservizi, lamentava di aver subito un demansionamento siccome pur avendo sempre svolto mansioni di OSS, con inquadramento contrattuale nel livello C2, da gennaio
2020 è stata inquadrata nel livello 2A;
lamentava, inoltre, che parte datoriale, con decorrenza dal
1.12.2019, in conseguenza di un accordo sindacale raggiunto al fine di scongiurare il licenziamento collettivo dei lavoratori, modificava l'orario contrattuale riducendolo da 30 a 20 ore settimanali.
Tanto premesso, affermava che nonostante la modifica contrattuale dell'orario, ella continuava a prestare 30 ore di lavoro settimanali, ripartite su 5 giorni, espletando quindi 10 ore di lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno, oltre le venti ore stabilite dal datore di lavoro.
Dedotta la violazione dell'art. 2103 c.c., nonché l'illegittimità della modifica unilaterale dell'orario di lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che la ricorrente è stata impiegata dal datore di lavoro ed ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione a tutt'oggi, anche dopo il Settembre 2019 prestazioni lavorative da lavoro dipendente a tempo indeterminato part. Time per 78,98% per trenta ore settimanali con turni di sei ore al giorno per cinque giorni la settimana, nonostante la formale riduzione dell'orario lavorativo part time al 50%, di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere l'orario part time al 78,95% come da contratto di assunzione;
DICHIARARE che la ricorrente ha svolto ininterrottamente dalla data di assunzione ad oggi e svolge tuttora lavoro subordinato part time al 78,95% per trenta ore settimanali su cinque giorni alla settimana;
Conseguentemente trasformare il rapporto di lavoro da part time al 50% venti ore settimanali al 78,50% trenta ore settimanali, con ogni altro effetto di Legge ;
Accertare e dichiarare il diritto della medesima a percepire la somma di €

15.307,85 a titolo di differenze retributive per orario part time 78,95%, dal 1 Dicembre al mese di
Agosto 2022, ovvero in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge. Ordinare, altresì, al datore di lavoro il pagamento dei contributi, per euro 7.166,12, come da Ctp allegata a fini di prova, in aggiunta alla retribuzione così come sopra richiesta e calcolata Condannare altresì il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra settembre 2022 e l'attualità. Ordinare al datore di lavoro l'adeguamento della retribuzione della lavoratrice, in relazione all'orario lavorativo effettivamente svolto ed alle domande contenute nel presente ricorso e con l'aggiunta di interessi e
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