Trib. Bari, sentenza 18/06/2024, n. 2504
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6214/2023 R.G. promossa da:
RG IO, rappresentato e difeso dall'avv.LACERENZA ANTONIO e
V.N.LAcerenza giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
PS BA rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: anf.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l'PS per ottenere la condanna dell'istituto alla liquidazione degli anf da marzo 2018 a maggio 2021 e all'accredito della contribuzione figurativa in relazione al periodo da marzo 2020 a maggio 2021 in quanto collocato in regime di F.I.S. a zero ore.
Si costituiva in giudizio l'Inps che concludeva per il rigetto del ricorso.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di domanda amministrativa in quanto nel caso di specie il ricorrente è intervenuto il fallimento e dunque il ricorrente è legittimato a chiedere il pagamento in via diretta all'istituto.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'assegno familiare ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 69/88 convertito in legge
n.153/88 prevede che. “ Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire
20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo…”
In relazione al reddito da prendere in considerazione, il comma 9 stabilisce che:
“Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i