Trib. Paola, sentenza 19/06/2024, n. 462
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 755/2018 vertente
TRA
COMUNE DI PRAIA A MARE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in IA a MA (CS), via Mancini n. 1, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Fortunato, che lo difende e rappresenta in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione per opposizione di terzo.
OPPONENTE
e
AGENZIA DEL DEMANIO, C.F.: 06340981007, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici elegge domicilio.
OPPOSTA
e
SE MA IA, C.F.: [...], elettivamente domiciliata in
IA a MA, via Bellini n. 8, presso lo studio dell'avv. Cosimo D. Nicoletti, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
e SE NC, TU LE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore.
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale-funzionale del Tribunale di
Paola, sollevata dall'Agenzia del Demanio. L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, l'Agenzia del Demanio eccepisce l'incompetenza territoriale- funzionale del Tribunale di Paola per essere competente a decidere sulla domanda il
Tribunale di Catanzaro quale Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.
L'eccezione non merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 405, comma 1 c.p.c. l'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. E nel caso in esame trattasi di opposizione di terzo avverso sentenza di questo Tribunale.
Peraltro, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., la competenza a decidere le cause relative a diritti reali su beni immobili è attribuita al giudice del luogo ove si trova il bene immobile.
Nel caso di specie, il presente giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. ha ad oggetto la sentenza n. 292/2009, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Paola – sezione distaccata di Scalea ha accertato l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di SE MA IA di beni immobili siti nel Comune di IA a MA, identificati al catasto urbano al foglio n. 41, particella n. 914 sub 1 e sub 2.
In applicazione del criterio di cui all'art. 21 c.p.c., dunque, la competenza a dirimere la presente controversia è attribuita al Tribunale di Paola, quale Foro nel cui circondario sono ubicati i beni immobili oggetto del giudizio di usucapione.
Per questi motivi
, l'eccezione va disattesa.
2. Sull'eccezione di inammissibilità della opposizione proposta ex art. 404
c.p.c. dal Comune di IA a MA per difetto di legittimazione ad agire, sollevata da SE MA IA.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Il Comune di IA a MA impugna la sentenza n. 292/2009, passata in giudicato, poiché pronunciata dal Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di Scalea in violazione dell'art. 102 c.p.c.;
deduce, in particolare, che la sentenza, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di beni immobili siti nel Comune di IA a MA in favore di SE MA IA e pronunciata tra quest'ultima, Agenzia del Demanio, SE AN e CO LE, avrebbe dovuto essere pronunciata anche nei confronti dell'Ente comunale quale litisconsorte necessario, in quanto promissario acquirente del compendio demaniale di cui facevano parte i beni usucapiti. Il
Comune, dunque, sostiene la propria legittimazione ad impugnare la sentenza in qualità di litisconsorte pretermesso che ha subìto un pregiudizio di natura economica dalla pronuncia emessa inter alios (consistente nell'aver pagato il prezzo d'acquisto del bene usucapito) e ne chiede il riesame nel merito.
L'Agenzia del Demanio, nel merito, aderisce alle deduzioni del Comune di IA a
MA e si associa alla richiesta di revoca della sentenza impugnata avanzata dall'opponente.
Per contro, secondo la tesi difensiva prospettata dalla parte eccipiente, il Comune di
IA a MA sarebbe privo della legittimazione ad impugnare la sentenza passata in giudicato, sia perché non sarebbe litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell'usucapione, sia perché non avrebbe subìto alcun pregiudizio dalla decisione gravata, essendo i beni usucapiti da SE MA IA esclusi
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