Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 15
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 6662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 14/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6662/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];

E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/01/1981, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Federica Sironi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Merate (LC), Via
Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura in atti;

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili

CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LESMO (MB), il 22/10/2011, dai signori e e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, anno Parte_1 CP_1
2011, numero 15, parte 2, serie A, Ufficio dello stato civile alle seguenti
CONDIZIONI:

1. Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita delle figlie, relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie.

2. Le minori rimarranno collocate paritariamente e alternativamente presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario quindicinale già in uso: la madre terrà le minori presso di sé a settimana alternate dal
lunedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina con rientro a scuola nonché dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con rientro a scuola e, nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il papà, dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina con rientro a scuola;
viceversa, il signor terrà le minori presso di sé, a settimana alternate, dal mercoledì all'uscita della scuola CP_1 sino al venerdì mattina con rientro a scuola nelle settimane in cui le due minori trascorreranno il fine settimana con la madre, nonché, la settimana successiva, dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina con rientro a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola.
Si riporta di seguito una tabella del collocamento di e come sopra descritto: Per_2 Per_1

Entrambi i coniugi si avvarranno nella gestione delle minori della collaborazione dei nonni materni.
Resta inteso che ognuno dei genitori potrà vedere le minori anche nei tempi di spettanza dell'altro, previo accordo con quest'ultimo e salvo gli impegni delle minori stesse.

3. Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, e si alterneranno dal 23 dicembre Per_2 Per_1 al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio presso l'uno o l'altro genitore. Quando trascorreranno con la signora l giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, staranno con il signor il giorno di Santo Pt_1 CP_1
Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. La medesima alternanza si avrà per le vacanze pasquali. Restano salvi diversi accordi tra i signori e da assumersi entro il 15 dicembre Pt_1 CP_1 precedente.
Natale 2024 staranno con il padre, Pasqua 2025 staranno con la madre.
e trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, in Per_1 Per_2 agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e , non appena noto il piano di ferie Pt_1 CP_1 di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che le parti si impegnano
a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica dei figli con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.

4. Atteso il collocamento paritario delle minori, i genitori adottano la forma del mantenimento diretto.

5. Per quanto concerne le spese straordinarie relative alle figlie minori, e di cui al Protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega, esse verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea
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