Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 2396

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 2396
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2396
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello
scambio di note scritte disposto con ordinanza del 2.5.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito
telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5427 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.
Carmelo Bifano e dall'avv. Annamaria Goglia, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via
dei Principati, n. 78, presso lo studio dell'avv. Annamaria Goglia;

E PEC: .salerno. ;
Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Maiori (SA), alla Strada Statale Amalfitana, n. 163, località Grotta Dell'Annunziata, in
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3
1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. CP_4
Carlo Mansi, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Lungomare C. Colombo, n. 151,
presso lo studio del difensore;

PEC: .salerno.it;
Email_4 CP_1
Resistente

OGGETTO: retribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 14.10.2021, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro nei confronti della al fine di Controparte_2
vedere accertato il suo diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
34.113,55, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_5
con contratti di lavoro a tempo determinato dal 17.6.2017 al
[...]
14.10.2017, dall'8.5.2018 al 31.10.2018, dal 25.4.2019 al 24.10.2019 e dal 10.6.2020 al
10.10.2020, con la qualifica di operaio di garage di livello C4;

- di aver svolto, in particolare, le mansioni di addetto alla manutenzione e alla gestione delle
barche, addetto al garage e al servizio navetta, occupandosi, per tutti i periodi lavorativi:
-- fino alla metà del mese di luglio, di tirare fuori le barche dal garage, della loro
manutenzione (pitturazione, lavaggio, rimessaggio e carenaggio) e del trasporto delle
stesse a mare;

-- dalla metà del mese di luglio fino alla fine del mese di agosto, di ricevere i clienti in garage
e parcheggiare le loro auto, nonché del trasporto degli stessi a mare con una navetta;

2
-- dagli inizi del mese di settembre di riportare le barche in garage e della manutenzione
delle stesse (rimessaggio, lavaggio, carenaggio);

- di dover essere inquadrato, per le mansioni svolte, come operaio qualificato di Livello C3
del C.C.N.L. per i lavoratori autorimesse e noleggio automezzi, con compiti di addetto alla
manutenzione e alla gestione barche, addetto al garage e al servizio navetta;

- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, con un giorno di
riposo settimanale, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;

- di aver svolto durante le settimane lavorative un'ora giornaliera di straordinario, oltre ad
aver lavorato le intere giornate del sabato e della domenica;

- di aver percepito per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società resistente,
l'importo complessivo di € 19.711,00, non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto;

- di aver diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 34.113,55, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali, di cui € 6.948,11 a titolo di differenze retributive, € 7.213,77 a
titolo retribuzione del lavoro domenicale 50%, € 12.819,28 a titolo di retribuzione del lavoro
straordinario svolto, € 1.032,16 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, €
1.046,02 a titolo di ROL, € 1.743,95 a titolo di indennità sostitutiva di ferie, € 448.96 a titolo
di lavoro festivo 50%, ed € 2.799,01, a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, come da
conteggi allegati al ricorso;

- di avere, il 19.7.2021, diffidato la società resistente al pagamento degli importi suindicati,
senza ottenere un positivo riscontro.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
<< Accertare e dichiarare che fra il sig. e la “ Parte_1 Controparte_5
(C.F./P.I ), in persona del legale rapp.te p.t. – sig.ra
[...] P.IVA_1
, con sede legale in Maiori, SS. 163 Località Grotta dell'Annunziata, è CP_2
intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 17/06/2017 al 14/10/2017;
dal 08/05/2018

3 al 31/10/2018;
dal 25/04/2019 al 24/10/2019;
e dal 10/06/2020 al 10/10/2020, così come

specificato in premessa, con la qualifica di operaio qualificato con mansione di “addetto alla
gestione e manutenzione barche”, " addetto al garage" e "addetto al servizio navetta"
inquadramento Livello C 3, così come previsto dal CCNL di categoria richiamato;



2. Condannare la “ (C.F./P.I Controparte_5

), in persona del legale rapp.te p.t. – , con sede legale in Maiori, P.IVA_1 CP_2
SS. 163 Località Grotta dell'Annunziata, al pagamento immediato a favore del ricorrente,
sig. , per i titoli dedotti ed i richiamati normativi e contrattuali della somma Parte_1
complessiva di euro 34.113,55 (trentaquattromilacentotredici/55) oltre interessi legali. In
ogni caso, alla somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o ritenuta equa
secondo Giustizia sui parametri dell'art. 36 della Cost. e per effetto delle risultanze in fatto
ed in diritto che scaturissero nel processo;



3. Determinare il maggior danno subito dal ricorrente per la continua svalutazione monetaria

secondo gli indici Istat e condannare la convenuta al pagamento delle somme relative, con
decorrenza dal dì della maturazione del diritto sino al soddisfo>>.
Vinte le spese del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.

2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 25.4.2022,
si costituiva in giudizio la in persona dell'Amministratore Controparte_2
Unico e legale rappresentante p.t., la quale deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità
del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., stante l'omessa
indicazione degli elementi circostanziati da cui desumere l'esistenza dei presupposti per il
riconoscimento delle pretese invocate e, quindi, l'esatto inquadramento del dipendente
all'interno dell'azienda e le mansioni dallo stesso svolte ed evidenziava che, avendo il
, il 23.11.2018, sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, le sue Pt_1
pretese potevano riguardare esclusivamente il periodo lavorativo instaurato dal 25.4.2019,
essendo stato definito quanto collegato ai precedenti periodi lavorativi.
4
Sempre in via preliminare, la resistente assumeva l'improcedibilità della domanda, avendo
il ricorrente, all'atto di percezione delle buste paga, dichiarato di non avere null'altro a
pretendere per il mese di riferimento, rinunciando alla richiesta di eventuali maggiori importi,
ed essendo decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 2113 c.c. per impugnare la suddetta
rinuncia, nonché l'intervenuta prescrizione presuntiva semestrale, in via gradata annuale ed
ancora in via subordinata triennale di tutti i crediti rivendicati, in quanto la notifica del ricorso
introduttivo - primo atto interruttivo della prescrizione - era avvenuta soltanto il 25.10.2021.
Nel merito, poi, la società, nel contestare le affermazioni del ricorrente, in quanto generiche
e sprovviste di adeguato supporto probatorio, nonché dell'indicazione della declaratoria
contrattuale di riferimento, rappresentava che l'attività lavorativa svolta dal si Pt_1
concretizzava in mere mansioni esecutive che non richiedevano alcuna specifica capacità
tecnica per le quali non risultava allegata alcuna particolare abilitazione, con conseguente
correttezza dell'inquadramento effettuato e della retribuzione corrisposta.
Richiamava, inoltre, la comunicazione dell'1.3.2021, con cui il chiedeva alla società Pt_1
di essere assunto con mansioni equivalenti, dalla quale si evinceva la consapevolezza dello
stesso circa l'insussistenza del diritto ad ottenere un inquadramento superiore.
Infine, evidenziava che, in tutti i periodi lavorativi svolti alle dipendenze della resistente, la
giornata lavorativa del consisteva in sei ore, comprese tra le 8.30 e le 12.30 del Pt_1
mattino e le 14.00 e le 16.00 del pomeriggio, che il ricorrente, in aggiunta al riposo
settimanale, aveva fruito di periodi di astensione retribuita dalla prestazione di lavoro,
circostanza emergente dalle buste paga regolarmente sottoscritte, nonché l'erroneità dei
conteggi allegati al ricorso, fondati su errati presupposti di fatto e di diritto.
Per quanto rappresentato, la società resistente chiedeva al Tribunale:
< …rigettare siccome inammissibili, improponibili ed in ogni caso infondate le domande
avanzate nei suoi confronti dal ricorrente signor ;
con vittoria di spese e Parte_1

competenze di lite.>>.
5


3. Con ordinanza del 6.5.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti
e, nel corso del processo, ascoltate liberamente le parti ed espletato negativamente il
tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2
, e .
[...] Testimone_3 Testimone_4

4. Con ordinanza del 2.5.2024, ritenutane la necessità, il G.d.L. conferiva incarico di C.T.U.
contabile alla dott.ssa , la quale prestava il giuramento in data 6.5.2024 e Persona_1
provvedeva a depositare l'elaborato consulenziale il 16.10.2024.

5. Esaurita l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 19.11.2024 che
veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le
sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di
udienza, riportandosi alle
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