Trib. Larino, sentenza 12/02/2025, n. 51

TRIB Larino
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Larino
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Larino, sentenza 12/02/2025, n. 51
Giurisdizione : Trib. Larino
Numero : 51
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 290/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 19.09.2024
e promossa:
DA
IN AU SAS DI IN SA & C. (C.F./P.IVA
01560030700), corrente in Sant'Elia a Pianisi (CB) alla via Fontana Nuova n. 6., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché IN SA
(C.F. [...]) e IN TT
([...]) in qualità di garanti, rappresentati e difesi dall'Avv. DE
BENEDITTIS CARMINE e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Campobasso (CB) alla Via G.Mazzini n.40/B, pec: avvcarminedebenedittis@puntopec.it;
-OPPONENTE-

CONTRO
AQUI SPV S.R.L. (C.F./P.IVA 04954010262), con sede in Conegliano (TV) alla via
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa,
PRELIOS CREDIT SERVICING SpA (C.F./P-IVA 08360630159), con sede in Milano
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(MI) alla via Valtellina n.15/17, rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SpA
(C.F./P.IVA 13048380151), con sede legale in Milano (MI) alla via Valtellina n.15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. AGRIMANO MONICA e con lei elettivamente domiciliata presso il suo studio in AL IN (PG) al Corso Italia n. 22, pec: monica.agrimano@avvocatiperugiapec.it
-OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo .

CONCLUSIONI

Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19.09.2024

FATTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato, NO UT sas di
NO ES & C., in persona del legale rappresentante p.t., nonché NO
ES e NO ON, in qualità di garanti, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino la società AQUI SPV s.r.l. e, per essa, Prelios Credit Servicing
S.p.A., rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A., chiedendo di “dichiarare, ai sensi della Legge 108/96, usurari gli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784 appartenuto alla società NO s.a.s. di NO ES & C. per il superamento del tasso soglia nei seguenti trimestri: I trimestre 2010, II trimestre 2010, III trimestre
2010, IV trimestre 2010, I trimestre 2011, IV trimestre 2011, I trimestre 2012, II trimestre
2012, III trimestre 2012 e III trimestre 2013 e per l'effetto, azzerare, ai sensi dell'art.
1815, 2° comma, c.c., gli interessi non dovuti per i trimestri sopra individuati del c.c.
0826/535784 ammontanti complessivamente ad euro 26.085,03, così come accertati nella depositata nota illustrativa contabile di parte o dalla diversa somma maggiore o minore accertata a seguito di espletanda CTU.; compensare, ai sensi dell'art. 1243 c.c., le somme
pagina 2 di 9 azzerate ed individuate al punto 2- con il maggior credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti

NO ES e NO ON poiché in contrasto con lo schema ABI 2003, in violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990, e, per l'effetto, annullare, ai sensi dell'art.1419, 1° comma, c.c., le clausole 2,6 ed 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti poiché riproducenti le medesime clausole 2,6 ed 8 dello schema ABI 2003 vietato e dichiarate nulle dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 41994/2021 pubblicata in data 30.12.2021; dichiarare la liberazione dal vincolo fideiussorio dei garanti NO ES e NO ON in conseguenza della inoperatività della deroga di cui all'art.1957c.c. contenuta nella clausola n.6 del contratto di fideiussione, dichiarata nulla dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, per effetto della decadenza del diritto della creditrice ad agire nei confronti dei fideiussori spiegata nei motivi di opposizione sopra;
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario del

15% nuova T.P., IVA e C.a.p. come per legge, oltre accessori”.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che i deducenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2022 emesso in data 28.01.2022 dal Tribunale di
Larino nel procedimento R.G. n. 1233/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 108.751,39, oltre interessi e spese di procedura, derivante dal saldo del conto corrente principale n. 0826/535784 e dei conti correnti collegati n. 535785,
n.535786 e n. 535787, accesi in data 23.12.2008 presso la Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona S.p.a - filiale di Termoli, fusa per incorporazione nella BPER Banca S.p.a (già
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Soc. Coop., Cassa di Risparmio di BRA S.p.a e
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a,) cedente pro soluto di crediti pecuniari in blocco alla società opposta, AQUI SPV S.R.L., alla data del 23.10.2018.
Si esponeva in citazione che, in data 23.12.2008, gli opponenti avevano, inoltre, sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza della somma di euro 90.000,00 a garanzia del credito derivante dai medesimi contratti in pari data. pagina 3 di 9
Si precisava che, in data 15.05.2013, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. – filiale di
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