Trib. Vasto, sentenza 19/09/2024, n. 256

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 19/09/2024, n. 256
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 256
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 18.09.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 184/2024 – cui è stato riunito il procedimento recante n.R.G. 185/2024

TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F.: ), (C.F.: C.F._8 Parte_9
), (C.F.: , C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
, (C.F.: C.F._12 Parte_13
), (C.F.: C.F._13 Parte_14
), (C.F.: C.F._14 Parte_15
), (C.F.: ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F.: , Parte_17 C.F._17 Parte_18
(C.F.: ), DEL (C.F.: C.F._18 Parte_19
), (C.F.: C.F._19 Parte_20
), DI (C.F.: , C.F._20 Parte_21 C.F._21
(C.F.: ), Parte_22 C.F._22 Parte_23
(C.F.: ), (C.F.: C.F._23 Parte_24
), (C.F.: ), tutti C.F._24 Parte_25 C.F._25
rappresentati e difesi dall'Avv. G. Pagliaro (C.F.: ) C.F._26
Ricorrenti
CONTRO
(C.F.: P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. N. Zaccaria
(C.F.: ) C.F._27
Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due distinti ricorsi depositati in data 17.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il al fine di impugnare la Controparte_1
Determinazione Dirigenziale n. 1491 del 05.12.2023 ed i relativi atti presupposti, rappresentati dagli Ordini di Servizio nn. 4 e 5 del 10.11.2023 emessi dal
Comandante della Polizia Locale del , deducendone la illegittimità Controparte_1
per aver stabilito nei riguardi dei ricorrenti medesimi una indennità di funzione in violazione delle disposizioni di legge e di quelle contenute nella disciplina contrattualcollettiva applicata al caso di specie, in relazione sia alla sua decorrenza sia al quantum stabilito, con conseguente condanna del convenuto a CP_1
Pag. 2 di 13
corrispondere l'indennità di funzione in trattazione dalla data di decorrenza indicata in ricorso, ovvero, in subordine, alla sua rideterminazione, secondo la quantificazione indicata in ricorso, per ciascuno dei ricorrenti. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato, in via pregiudiziale e in rito, la riunione di entrambi i procedimenti, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., sussistendone i presupposti, in considerazione della identità oggettiva di petitum e causa petendi, con conseguente formazione di un unico fascicolo recante n.R.G. 184/2024, e rigettata
l'istanza di integrazione del contraddittorio, non essendo stati individuati soggetti portatori di un interesse eguale e contrario a quello vantato dai ricorrenti suscettibile di essere pregiudicato dall'eventuale accoglimento del ricorso, la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, quindi rinviata all'udienza del 18.09.2024, da svolgersi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., con autorizzazione delle parti al deposito di note conclusive.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta tenuta dal
concretizzatasi nell'emanazione della Determinazione Dirigenziale Controparte_1
n. 1491 del 05.12.2023 ed i suoi atti presupposti - rappresentati dagli Ordini di
Servizio nn. 4 e 5 del 10.11.2023 emessi dal Comandante della Polizia Locale del
Pag. 3 di 13
– provvedimento con cui l'Amministrazione resistente avrebbe Controparte_1
determinato l'indennità di funzione da corrispondere ai ricorrenti con decorrenza dal novembre 2023 invece che dal gennaio 2023, nonché con un quantum errato in considerazione della qualifica, del profilo professionale e del grado rivestito da ciascun ricorrente, ponendosi così in violazione di quanto disposto dal CCNL e dalla
Contrattazione Decentrata Integrativa di settore in rilievo nel caso di specie.
Preliminarmente, occorre dare atto della disciplina normativa e contrattualcollettiva applicabile alla fattispecie de qua.
Per quanto qui interessa, il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 (cfr. doc.
n. 1 fascicolo parte ricorrente), nella sezione dedicata alla Polizia Locale, all'art. 97, rubricato “Indennità di Funzione”, prevede che “Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito” (comma 1);
L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
(comma 2);
Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa)
(comma 3);
Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente
Pag. 4 di 13 articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)” (comma 5). L'art. 7, comma 4, lett. w) del citto CCNL, inoltre, dispone che “Sono oggetto di contrattazione integrativa… il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi