Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 9

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8417/2023 R.G. promossa da:
( ) nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Guayaquil (Ecuador) il 13.05.1992, rappresentata e difesa, giusta procura che si allega al presente atto, dall'avv. Anna Carluccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, via Vittorio Emanuele II, n. 26,
RICORRENTE

contro

:
( ) nato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
ECUADOR il 14/06/1989;

RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 10


Oggetto: filiazione – modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale

CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto depositato il 18 settembre 2024 come segue:
insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c., in riferimento alla domanda n. 3 relativa al contributo al mantenimento della figlia da parte del padre, sig. Persona_1 [...]
, rimettendosi a codesto Tribunale in merito al diritto di visita padre- Controparte_1 figlia, tenuto conto degli accordi fra le parti presi all'udienza del 9.04.2024”.
Le conclusioni di cui all'atto introduttivo sono le seguenti:

1. disporre l'affidamento condiviso a favore dei genitori, della minore, Persona_1
collocandola presso la madre, sig.ra residente in Parte_1
Vimercate (MB) via Lodovica n. 6;

2. disporre i diritti di visita tra il sig. e la figlia Controparte_1 [...]
alle seguenti modalità: weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, al termine delle Per_1
attività scolastiche, sino alla domenica, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 12.00, oltre ad un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dal termine delle attività scolastiche al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola. Disporre altresì che il padre si occupi di fare svolgere i compiti scolastici alla figlia, oltre ad accompagnarla alle varie attività, nei giorni di sua spettanza. Disporre che, durante le vacanze estive la minore trascorra due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze natalizie, disporre che Persona_1
trascorra con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, il giorno
31 dicembre o 1 gennaio;
la settimana delle vacanze pasquali e i c.d. “ponti” saranno usufruiti dai genitori alternativamente, salvo diversi accordi;

3. dichiarare, il sig. tenuto a corrispondere a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento della figlia una somma mensile di Euro 400,00=, ovvero quella diversa somma ritenuta congrua e dovuta. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e con versamento da effettuarsi, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della sig.ra Pt_1
pagina 2 di 10
Porre altresì a carico del sig. il pagamento del 50% delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie, secondo il Protocollo n. 1377/18 del Tribunale di Monza.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 8 gennaio 2024 nulla opponendo.
Il sig. è rimasto contumace nonostante regolare notifica del ricorso, tuttavia è CP_1 comparso personalmente all'udienza e le parti si sono accordate sui seguenti tempi di permanenza del padre con la minore nata il [...]: Per_1
starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 a domenica alle ore Per_1
20:00 e tutti i martedì alle ore 16:30 (quando non c'è doposcuola) o alle 18:20 (quando c'è doposcuola), pernottando dal padre che la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina. Il padre si è impegnato, nei tempi di permanenza di con lui, a farle fare i compiti e a Per_1
portarla alle attività extrascolastiche come pallavolo.
Le parti si sono inoltre impegnate a scriversi per messaggio entro venerdì sera eventuali variazioni rispetto ai giorni ed agli orari predeterminati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
Dalla relazione more uxorio fra e Parte_1 [...]
il 21.10.2014 è nata Controparte_1 Persona_2
riconosciuta da entrambi.
Con decreto del Tribunale di Monza del 21 ottobre 2021 nella causa RG volontaria 394/2021 sono state recepite le seguenti condizioni, concordate fra le parti:


1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1

presso la madre;



2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:

- due giorni infrasettimanali con pernotto da determinarsi previo accordo tra i genitori entro il sabato precedente, sulla base dei turni lavorativi del padre;

pagina 3 di 10
- durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due Persona_1
settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;

- durante le vacanze natalizie, trascorrerà con il padre o con la Persona_1
madre ad anni alterni il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, il giorno 31 dicembre o 1 gennaio;

- le ulteriori festività o ponti verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;



3. verserà entro il 15 del mese a Controparte_1 [...]

a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi