Trib. Bolzano, sentenza 01/03/2024, n. 24
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
N. R.G. 426/2023
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 426-2023 R.G.L., promossa da:
RI LE, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. [...], a mezzo del suo difensore, giusta procura in
calce al ricorso, avv. Renato Brazzini (C.F.: [...]– PEC:
brazzini@pec.it) del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
a Bolzano in Via Rosmini 11,
ricorrente
contro
pagina 1 di 15
INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher
([...]) in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/
7131 rogito del Notaio Roberto Fantini, elettivamente domiciliato presso la sede di
Bolzano, C.so Libertà 1
convenuto
In punto: recupero indennità di disoccupazione
causa assegnata a sentenza all'udienza del 1.3.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia: nel merito, in via principale:
a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, che non sussistono i presupposti per l'esercizio della pretesa dell'INPS nei confronti della sig.ra LE RI per il recupero delle somme a lei versate in relazione all'indennità di disoccupazione NASPI n. 941020/2022, a lei erogata per il periodo dal 21.01.2022 al 21.07.2022 e, di conseguenza, dichiarare la nullità e/o disporre
l'annullamento e/o la revoca del provvedimento di cui all'avviso prot. n. 68499169397-8 del direttore dell'Agenzia INPS di Merano e, per l'effetto, dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare all'INPS a tale titolo;
nel merito, in via subordinata:
b) nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un obbligo di restituzione della sig.ra
LE RI delle somme a lei versate dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione
NASPI n. 941020/2022, accertare, per i motivi esposti in narrativa, la buona fede della ricorrente nella richiesta di tale prestazione e/o l'inesigibilità della pretesa di restituzione dell'INPS e, di conseguenza, dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare all'INPS a tale titolo;
pagina 2 di 15
in ogni caso:
c) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge.
Per parte convenuta.
In via principale
A. Rigettarsi il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto e per mancata allegazione e prova.
B. Rifusione delle spese di giudizio a carico di controparte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.07.2023 RI LE conveniva in giudizio l'INPS ed esponeva a questo Tribunale di aver percepito dall'INPS per il periodo dal 21.01.2022 al
21.07.2022 l'indennità di disoccupazione Naspi per l'importo complessivo di euro
4.344,90.-, ma che poi l'INPS con avviso del 7.11.2022 le aveva comunicato che la somma era stata erogata in assenza dei presupposti di legge e l'aveva invitata a restituirla;
eccepiva: la carenza di motivazione della comunicazione in questione;
la sussistenza dell'onere della prova in capo all'INPS circa la causa dell'indebito;
che la ricorrente non aveva svolto alcuna attività nel periodo 21.01.2022 – 21.07.2022 in forza del contratto a chiamata con la
C. & P srl di Merano;
che il reddito annuo della ricorrente derivante dal predetto contratto non aveva superato il reddito minimo da imposizione fiscale all'epoca di 8.000 euro;
che in ogni caso – anche in ipotesi di indebita percezione della somma – stante la buona fede della ricorrente, avrebbe dovuto essere dichiarata l'irripetibilità delle somme versate dall'INPS;
che stante la natura assistenziale più che previdenziale della indennità in parola la pretesa restitutoria dell'inps doveva ritenersi altresì inesigibile. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 3 di 15
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS, contestando quanto sostenuto in ricorso e precisando che la ragione della pretesa restitutoria dell'INPS doveva ricercarsi nel mancato adempimento da parte della ricorrente dell'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi del reddito annuo prevedibile in ragione del
contratto intermittente in esser al momento della presentazione della domanda de qua.
L'inps eccepiva poi che l'onere della prova dell'irripetibilità della somma percepita gravava su parte ricorrente;
che la asserita mancanza di motivazione del provvedimento
INPS doveva ritenersi superata dal dovere del Giudice di accertare o meno la fondatezza della pretesa di parte ricorrente;
che l'indennità Naspi ha carattere retributivo non assistenziale al pari della precedente indennità di disoccupazione. L'istituto rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 14.11.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 1.3.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 25.01.2024.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento.
Ma si proceda con ordine.
Fatti
I fatti oggetto di giudizio sono pacifici:
- in data 20.01.2022 la ricorrente ha presentato domanda di Naspi;
- L'INPS ha corrisposto alla ricorrente per il periodo 21.01.2022 – 21.07.2022 l'indennità di disoccupazione Naspi per l'importo complessivo di euro 4.344,90.-;
pagina 4 di 15
- L'INPS ha comunicato successivamente il 7.11.2022 alla ricorrente che tale indennità era
stata corrisposta in assenza dei requisiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
N. R.G. 426/2023
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 426-2023 R.G.L., promossa da:
RI LE, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. [...], a mezzo del suo difensore, giusta procura in
calce al ricorso, avv. Renato Brazzini (C.F.: [...]– PEC:
brazzini@pec.it) del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
a Bolzano in Via Rosmini 11,
ricorrente
contro
pagina 1 di 15
INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher
([...]) in forza di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep.37590/
7131 rogito del Notaio Roberto Fantini, elettivamente domiciliato presso la sede di
Bolzano, C.so Libertà 1
convenuto
In punto: recupero indennità di disoccupazione
causa assegnata a sentenza all'udienza del 1.3.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia: nel merito, in via principale:
a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, che non sussistono i presupposti per l'esercizio della pretesa dell'INPS nei confronti della sig.ra LE RI per il recupero delle somme a lei versate in relazione all'indennità di disoccupazione NASPI n. 941020/2022, a lei erogata per il periodo dal 21.01.2022 al 21.07.2022 e, di conseguenza, dichiarare la nullità e/o disporre
l'annullamento e/o la revoca del provvedimento di cui all'avviso prot. n. 68499169397-8 del direttore dell'Agenzia INPS di Merano e, per l'effetto, dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare all'INPS a tale titolo;
nel merito, in via subordinata:
b) nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un obbligo di restituzione della sig.ra
LE RI delle somme a lei versate dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione
NASPI n. 941020/2022, accertare, per i motivi esposti in narrativa, la buona fede della ricorrente nella richiesta di tale prestazione e/o l'inesigibilità della pretesa di restituzione dell'INPS e, di conseguenza, dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare all'INPS a tale titolo;
pagina 2 di 15
in ogni caso:
c) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge.
Per parte convenuta.
In via principale
A. Rigettarsi il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto e per mancata allegazione e prova.
B. Rifusione delle spese di giudizio a carico di controparte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.07.2023 RI LE conveniva in giudizio l'INPS ed esponeva a questo Tribunale di aver percepito dall'INPS per il periodo dal 21.01.2022 al
21.07.2022 l'indennità di disoccupazione Naspi per l'importo complessivo di euro
4.344,90.-, ma che poi l'INPS con avviso del 7.11.2022 le aveva comunicato che la somma era stata erogata in assenza dei presupposti di legge e l'aveva invitata a restituirla;
eccepiva: la carenza di motivazione della comunicazione in questione;
la sussistenza dell'onere della prova in capo all'INPS circa la causa dell'indebito;
che la ricorrente non aveva svolto alcuna attività nel periodo 21.01.2022 – 21.07.2022 in forza del contratto a chiamata con la
C. & P srl di Merano;
che il reddito annuo della ricorrente derivante dal predetto contratto non aveva superato il reddito minimo da imposizione fiscale all'epoca di 8.000 euro;
che in ogni caso – anche in ipotesi di indebita percezione della somma – stante la buona fede della ricorrente, avrebbe dovuto essere dichiarata l'irripetibilità delle somme versate dall'INPS;
che stante la natura assistenziale più che previdenziale della indennità in parola la pretesa restitutoria dell'inps doveva ritenersi altresì inesigibile. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 3 di 15
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS, contestando quanto sostenuto in ricorso e precisando che la ragione della pretesa restitutoria dell'INPS doveva ricercarsi nel mancato adempimento da parte della ricorrente dell'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Naspi del reddito annuo prevedibile in ragione del
contratto intermittente in esser al momento della presentazione della domanda de qua.
L'inps eccepiva poi che l'onere della prova dell'irripetibilità della somma percepita gravava su parte ricorrente;
che la asserita mancanza di motivazione del provvedimento
INPS doveva ritenersi superata dal dovere del Giudice di accertare o meno la fondatezza della pretesa di parte ricorrente;
che l'indennità Naspi ha carattere retributivo non assistenziale al pari della precedente indennità di disoccupazione. L'istituto rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 14.11.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 1.3.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 25.01.2024.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento.
Ma si proceda con ordine.
Fatti
I fatti oggetto di giudizio sono pacifici:
- in data 20.01.2022 la ricorrente ha presentato domanda di Naspi;
- L'INPS ha corrisposto alla ricorrente per il periodo 21.01.2022 – 21.07.2022 l'indennità di disoccupazione Naspi per l'importo complessivo di euro 4.344,90.-;
pagina 4 di 15
- L'INPS ha comunicato successivamente il 7.11.2022 alla ricorrente che tale indennità era
stata corrisposta in assenza dei requisiti
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