Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 70

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 70
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 70
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 11519/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
LO GIUDICE ANTONIO [...], con l'Avv.to MARONE GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 15 80127 NAPOLI;

RICORRENTE contro
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO 80185250588, con l'Avv.to
SERAFINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;

RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 07/10/2024, il ricorrente Lo Giudice Antonio conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, premettendo di essere insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero


dell'Istruzione e del Merito resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'istituto Statale “Padre Pino Puglisi” di Buccinasco
(MI), per un posto comune (doc. 14);

- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'istituto Statale “Bruno Munari” di Milano (MI), per un sostegno (doc. 15);

- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'istituto Statale “F.S. Cabrini” di Milano (MI), per normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A030 (doc. 16);

- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino Puglisi” di
Buccinasco (MI), per normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A030 (doc.17).
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti
a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso Ministero nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali attribuite al corpo docente (che svolge attività didattica, anche online, nell'articolazione oraria stabilita, è assegnataria di un registro elettronico, partecipa ai consigli docenti, tiene i colloqui con i genitori degli alunni).
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludeva chiedendo:
A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107
, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;

B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art.
1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta
2
elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;

C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
MIUR.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
MIUR.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui
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