Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. DEL CP_1
GRECO BARBARA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
FRACASSO VALERIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
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Con ricorso depositato il 02/04/2024 ha chiesto la pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato con . Il ricorrente ha Controparte_2 esposto:
-di aver celebrato il matrimonio il 22 giugno 2003 in Stroncone (TR);
-che dal matrimonio è nato il figlio, (minorenne e non economicamente Persona_1 autosufficiente), in Terni il 30 agosto 2007;
-che in data 4 gennaio 2022 è stata omologata la separazione consensuale tra le parti alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Terni Strada Salaria n. 48, di proprietà esclusiva della signora , è stata assegnata alla medesima e il signor se ne è Controparte_2 CP_1 allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
2) il figlio è stato affidato ad Per_1 entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre con la facoltà per il padre di vederlo con le seguenti modalità: due week end al mese non consecutivi dalla mattina del sabato alle 22 della domenica, almeno due pomeriggi fino alle 22 nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre con facoltà di pernottamento e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre i giorni Per_1 di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché nel periodo estivo 2 settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor verserà CP_1 mensilmente alla moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 oltre il 60% delle spese straordinarie documentate;
5) a titolo di contributo al mantenimento della signora il CP_2 signor verserà alla moglie, entro il 5 di goni mese, la somma di € 100,00;
i coniugi CP_1 stabiliscono che qualora l'Inps non rinnovasse l'assegno di invalidità che il Sig. CP_1 attualmente percepisce nella misura di € 690,00 mensili egli non sarà più tenuto al versamento della quota di mantenimento stabilita in favore della moglie;
6) l'Assegno Unico per i figli verrà richiesto e