Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2024, n. 1237
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa E S Presidente rel.
dott.ssa B B Giudice
dott. G C Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa
da
( ) nato in Nigeria il 10.11.1973, residente in Parte_1 C.F._1
Valdagno, Via Nazario Sauro n.11/A rappresentato e difeso dagli avvocati C
Balbi e A B H
Ricorrente
contro
( ) nata in Nigeria il 16.12.1977, Controparte_1 C.F._2
residente in Valdagno, Via Regina Margherita n. 16, rappresentata e difesa dall'
1
avvocato L B
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
Nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13.01.2001, contratto in
Nigeria tra il sig. e la sig. ;
Parte_1 Controparte_1
2. determinare ai sensi dell'art. 155 ter c.c., l'affidamento congiunto delle figlie minori
, ad entrambi i genitori, stabilendo le più Persona_1 Persona_2
opportune modalità di permanenza di e presso il padre con cadenza Per_1 Per_2
quantomeno bisettimanale, fine settimana alternati, festività, anche scolastiche,
ripartite al 50% presso ciascun genitore, compleanni alternati, accessi telefonici
quotidiani;
3. stabilire il mantenimento in favore delle figlie e nella misura Per_3 Per_1 Per_2
non superiore a complessivi €. 300,00, oltre al rimborso per la quota del 50% delle
spese straordinarie concordate e sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione
dei relativi giustificativi fiscali.
4. l'assegno unico per le figlie spetterà ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria
ex art. 183, comma 6, n.2 cpc dd. 18.4.2023.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
Respingersi le domande tutte formulate dal sig. – ad eccezione Parte_2
della domanda di scioglimento del matrimonio sulla quale v'è adesione – in quanto
infondate in fatto ed in diritto ed in accoglimento delle ragioni di cui in
narrativa:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.012001 in Nigeria tra i coniugi
e ;
Parte_1 Persona_4
affidare le figlie minorenni e alla Persona_1 Persona_5
madre in via esclusiva;
disporre, in ogni caso, che le visite del padre alle figlie minori siano regolamentate in
modo protetto confermandosi l'attuale regime già previsto con sentenza di separazione
giudiziale;
disporre che il Sig. versi alla signora la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di € 200,00 (duecento) quale assegno di mantenimento per ciascuna figlia
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, oltre alla metà delle
spese di carattere straordinario secondo quanto previsto dal protocollo del tribunale di
Vicenza.
in ogni caso con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, letti gli atti depositati da entrambe le parti
regolarmente costituite, lette, in particolare, le dichiarazioni fatte delle figlie della
coppia all'udienza del 24.10.2023, esprime parere favorevole rispetto alla domanda,
3
formulata da entrambe le parti, circa lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e . Controparte_1
Conclude per l'accoglimento delle domande formulate da parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 15.7.2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Nigeria con ;
che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1 [...]
(26.06.2004) (16.06.2006) e Per_6 Persona_1 Persona_5
(21.04.2008);
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che, con sentenza
n.1271/2019 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei
coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento esclusivo delle
tre figlie minori alla madre, la facoltà di esso ricorrente di vederle e tenerle con sé
alternativamente un pomeriggio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa E S Presidente rel.
dott.ssa B B Giudice
dott. G C Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa
da
( ) nato in Nigeria il 10.11.1973, residente in Parte_1 C.F._1
Valdagno, Via Nazario Sauro n.11/A rappresentato e difeso dagli avvocati C
Balbi e A B H
Ricorrente
contro
( ) nata in Nigeria il 16.12.1977, Controparte_1 C.F._2
residente in Valdagno, Via Regina Margherita n. 16, rappresentata e difesa dall'
1
avvocato L B
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
Nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13.01.2001, contratto in
Nigeria tra il sig. e la sig. ;
Parte_1 Controparte_1
2. determinare ai sensi dell'art. 155 ter c.c., l'affidamento congiunto delle figlie minori
, ad entrambi i genitori, stabilendo le più Persona_1 Persona_2
opportune modalità di permanenza di e presso il padre con cadenza Per_1 Per_2
quantomeno bisettimanale, fine settimana alternati, festività, anche scolastiche,
ripartite al 50% presso ciascun genitore, compleanni alternati, accessi telefonici
quotidiani;
3. stabilire il mantenimento in favore delle figlie e nella misura Per_3 Per_1 Per_2
non superiore a complessivi €. 300,00, oltre al rimborso per la quota del 50% delle
spese straordinarie concordate e sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione
dei relativi giustificativi fiscali.
4. l'assegno unico per le figlie spetterà ad entrambi i genitori al 50% ciascuno;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria
ex art. 183, comma 6, n.2 cpc dd. 18.4.2023.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via
telematica.
Respingersi le domande tutte formulate dal sig. – ad eccezione Parte_2
della domanda di scioglimento del matrimonio sulla quale v'è adesione – in quanto
infondate in fatto ed in diritto ed in accoglimento delle ragioni di cui in
narrativa:
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.012001 in Nigeria tra i coniugi
e ;
Parte_1 Persona_4
affidare le figlie minorenni e alla Persona_1 Persona_5
madre in via esclusiva;
disporre, in ogni caso, che le visite del padre alle figlie minori siano regolamentate in
modo protetto confermandosi l'attuale regime già previsto con sentenza di separazione
giudiziale;
disporre che il Sig. versi alla signora la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di € 200,00 (duecento) quale assegno di mantenimento per ciascuna figlia
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, oltre alla metà delle
spese di carattere straordinario secondo quanto previsto dal protocollo del tribunale di
Vicenza.
in ogni caso con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, letti gli atti depositati da entrambe le parti
regolarmente costituite, lette, in particolare, le dichiarazioni fatte delle figlie della
coppia all'udienza del 24.10.2023, esprime parere favorevole rispetto alla domanda,
3
formulata da entrambe le parti, circa lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e . Controparte_1
Conclude per l'accoglimento delle domande formulate da parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 15.7.2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in Nigeria con ;
che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1 [...]
(26.06.2004) (16.06.2006) e Per_6 Persona_1 Persona_5
(21.04.2008);
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che, con sentenza
n.1271/2019 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei
coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento esclusivo delle
tre figlie minori alla madre, la facoltà di esso ricorrente di vederle e tenerle con sé
alternativamente un pomeriggio
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