Trib. Salerno, sentenza 06/11/2024, n. 605

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 06/11/2024, n. 605
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 605
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

R.V.G. 274/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile

riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 274/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, lungomare Cr , presso lo studio dell'avv. Dario Palo dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno, alla via Torric dell'avv. Loredana De Simone dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE

FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., r di dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno il 6 aprile 2002 e che dalla loro unione erano nati due figli, (03.08.2002) e Per_1 Per_2
(10.05.2007). Con sentenza n. 45/2024, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 29 ottobre 2024, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile,
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