Trib. Palermo, sentenza 24/06/2024, n. 3649
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Testo completo
N. R.G. 16575/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16575/2019
Tra NO SC E LO GIUDICE GAETANO
Oggi 20 giugno 2024, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
l'avv. Giovanni Babino per l'opponente, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate il 6/6/2024 e chiede che la stessa venga decisa. Nessuno è comparso per l'opposto fino alle ore 13.30.
Il Giudice
Alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza di parte opponente, nelle more allontanatasi.
Il Giudice Onorario Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
1 SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°16575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA NO SC, nato a [...], il [...], C.F. [...], elettivamente domiciliato in VIA MAGGIORE PIETRO TOSELLI 12 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. BABINO GIOVANNI per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
LO GIUDICE GAETANO, nato a [...] il [...], c.f. [...], elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELNUOVO N. 42 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. LA VENUTA BIAGIO MAURIZIO per mandato in atti. OPPOSTO OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.. mediante la lettura, all'udienza del 20/06/2024, alle ore 19.00, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie parzialmente la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3922/2019 del Tribunale di Palermo;
2
- Condanna NO AN al pagamento a favore di Lo Giudice Gaetano della somma di €1.855,40 a titolo di oneri condominiali comprensivi del mese di novembre 2011 e servizio idrico non versati, oltre interessi legali;
- Condanna l'opponente al rimborso a favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
- e della seguente contestuale motivazione: Con atto di citazione notificato l'8.10.2019, il sig. NO AN ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.3922/2019, notificato l'1.8.2019, con il quale su istanza del Sig. Lo Giudice Gaetano il Tribunale di Palermo ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 2.463,40 oltre interessi legali e le spese del procedimento, per oneri condominiali e spese relativi al rapporto di locazione dell'appartamento sito in Palermo nella Via Orsa Minore n.292. Il NO ha chiesto l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, in via principale, la violazione delle norme sulla competenza per valore e la prescrizione del diritto e, nel merito, l'inesistenza della pretesa creditoria. Lo Giudice Gaetano si è costituito contestando le domande ex adverso formulate e chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, ha contestato le eccezioni di incompetenza del Tribunale e di prescrizione del diritto, chiedendo la conferma del decreto opposto con la condanna dell'opponente alle spese di lite. La causa, previo mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, in ragione della materia trattata, è stata istruita tramite l'escussione dei testi ammessi e, all'udienza del 20/6/2024, fissata per discussione e decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ragioni della decisione. All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare fondata soltanto in parte.
3
.- Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale, giacché, come già spiegato nell'ordinanza del 28/4/2022, tutte le controversie in materia locatizia esulano dalla competenza del Giudice di Pace, in quanto con la soppressione dell'ufficio del Pretore con l'abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del D.lgs. 51/1998, la competenza nelle controverse in materia di locazioni immobiliari è stata
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16575/2019
Tra NO SC E LO GIUDICE GAETANO
Oggi 20 giugno 2024, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi:
l'avv. Giovanni Babino per l'opponente, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate il 6/6/2024 e chiede che la stessa venga decisa. Nessuno è comparso per l'opposto fino alle ore 13.30.
Il Giudice
Alle ore 19.00, dà lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza di parte opponente, nelle more allontanatasi.
Il Giudice Onorario Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
1 SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°16575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA NO SC, nato a [...], il [...], C.F. [...], elettivamente domiciliato in VIA MAGGIORE PIETRO TOSELLI 12 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. BABINO GIOVANNI per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
LO GIUDICE GAETANO, nato a [...] il [...], c.f. [...], elettivamente domiciliata in PIAZZA CASTELNUOVO N. 42 90100 PALERMO, rappresentato e difeso dall'Avv. LA VENUTA BIAGIO MAURIZIO per mandato in atti. OPPOSTO OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.. mediante la lettura, all'udienza del 20/06/2024, alle ore 19.00, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie parzialmente la presente opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3922/2019 del Tribunale di Palermo;
2
- Condanna NO AN al pagamento a favore di Lo Giudice Gaetano della somma di €1.855,40 a titolo di oneri condominiali comprensivi del mese di novembre 2011 e servizio idrico non versati, oltre interessi legali;
- Condanna l'opponente al rimborso a favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali ed iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
- e della seguente contestuale motivazione: Con atto di citazione notificato l'8.10.2019, il sig. NO AN ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.3922/2019, notificato l'1.8.2019, con il quale su istanza del Sig. Lo Giudice Gaetano il Tribunale di Palermo ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 2.463,40 oltre interessi legali e le spese del procedimento, per oneri condominiali e spese relativi al rapporto di locazione dell'appartamento sito in Palermo nella Via Orsa Minore n.292. Il NO ha chiesto l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo, in via principale, la violazione delle norme sulla competenza per valore e la prescrizione del diritto e, nel merito, l'inesistenza della pretesa creditoria. Lo Giudice Gaetano si è costituito contestando le domande ex adverso formulate e chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, ha contestato le eccezioni di incompetenza del Tribunale e di prescrizione del diritto, chiedendo la conferma del decreto opposto con la condanna dell'opponente alle spese di lite. La causa, previo mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, in ragione della materia trattata, è stata istruita tramite l'escussione dei testi ammessi e, all'udienza del 20/6/2024, fissata per discussione e decisione, è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ragioni della decisione. All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare fondata soltanto in parte.
3
.- Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale, giacché, come già spiegato nell'ordinanza del 28/4/2022, tutte le controversie in materia locatizia esulano dalla competenza del Giudice di Pace, in quanto con la soppressione dell'ufficio del Pretore con l'abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del D.lgs. 51/1998, la competenza nelle controverse in materia di locazioni immobiliari è stata
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