Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 617

TRIB Napoli
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 617
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 617
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 14274/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14274/2023 R.G. LAVORO
TRA
EL IO n. a VILLARICCA (NA) il 08/09/1979 rappresentato e difeso dall'avv. VISCIANO VIVIANA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. FALSO FRANCESCO e AGOSTINO DE FEO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di Garanzia
I.N.P.S.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa per il pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di Garanzia I.N.P.S.; di aver conseguito il decreto ingiuntivo n.
1341/2017 del Tribunale di Napoli Nord, di essere stato ammesso al passivo fallimentare;
che l'I.N.P.S. ha rigettato la richiesta in sede amministrativa;
di aver presentato ricorso;
di aver diritto ad € 5.758,31 a titolo di T.F.R. ed € 6.745,98 a titolo di ultime mensilità.
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Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dell'importo richiesto, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l.
34/2020
, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria azionata per conseguire il pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di
Garanzia.
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs.
80/1992
.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata l'insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 2 co. 5 d.lgs. 297/1982 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Nel caso in esame, risulta provato documentalmente la presentazione della domanda amministrativa e risulta documentata l'ammissione al passivo fallimentare di parte ricorrente.
Per quanto riguarda il T.F.R., l'ente previdenziale si limita a formulare solo ed esclusivamente l'eccezione di improponibilità del ricorso in ragione della mancata presentazione del modello SR52.
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Nel caso in esame, però, parte ricorrente ha depositato la ricevuta di presentazione di tale domanda dal cui esame emerge come vi fossero allegati anche i documenti relativi all'ammissione al passivo, dichiarato esecutivo e la relativa domanda di insinuazione.
Per quanto riguarda l'eccezione specificamente proposta dall'I.N.P.S., occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall'I.N.P.S. non incide né sulla proponibilità del ricorso, in quanto la domanda amministrativa è stata correttamente presentata, né sulla fondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
9231/2010) secondo cui “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'Inps, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l'Inps aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell'Inps "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
L'I.N.P.S., inoltre, non contesta i presupposti applicativi dell'istituto in esame. D'altra parte, parte ricorrente è stata ammessa al passivo della società datrice di lavoro per l'importo dovuto a titolo di T.F.R. e ora richiesto nei confronti dell'ente previdenziale.
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Parte ricorrente, inoltre, ha allegato al ricorso amministrativo ed alla domanda amministrativa anche le richieste al curatore di rilascio del modello SR52 senza ricevere alcun
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