Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2223
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 2911/2022 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2911 /2022 RG vertente tra
, (CF ) con l'avv. SUARDELLI Parte_1 C.F._1
LAURA del foro di Bergamo
RICORRENTE
e
, (CF ) con l'avv Controparte_1 C.F._2
MASSEROLI SIMONA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : separazione giudiziale
conclusioni : per le parti come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.7.24 che si considerano trascritte per il PM: “per l'accoglimento della domanda”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la separazione giudiziale.
In fatto dichiarava di aver contratto matrimonio con la resistente a Predore in data
22 settembre 1984 e che da tale unione era nato il figlio , 08/12/1985, Per_1
maggiorenne. Affermava che la coppia era separata in casa da oltre 15 anni, tanto è vero che lui si era trasferito presso il locale lavanderia ove aveva poi aggiunto una cabina armadio, pur continuando a pagare integralmente le utenze e la manutenzione della casa. Asseriva che la moglie, nel corso degli anni , aveva sempre più spesso assunto degli atteggiamenti provocatori e che per questo egli aveva rilasciato temporaneamente la casa coniugale andando in locazione e pagando 500 € di canone mensile. Riferiva di essere divenuto, da settembre 2020, pensionato, anche se lavorava ancora presso la stessa ditta quale operaio esterno, quindi di CP_2
percepire € 1.700,00 di pensione cui dovevano aggiungersi ulteriori € 1500,00 quale compenso per questa attività extra, dal punto di vista economico aggiungendo di essere titolare di tre polizze e che sul proprio conto corrente vi era un saldo di €
6.236,10.;
assumeva che la moglie, dipendente presso Italgas, percepiva € 1.000,00 di stipendio mensile, anch'ella con due polizze e un conto corrente personale, da ultimo, a livello finanziario, aggiungeva che la casa familiare era di proprietà per 1/8 suo e per 7/8 del figlio. Concludeva instando per ottenere la pronuncia di Stato di separazione giudiziale, chiedeva che la moglie rilasciasse la casa e aggiungeva poi ulteriori domande relative alle vetture.
Costituendosi la resistente non contestava la richiesta di separazione. Assumeva che la vita coniugale era stata normale fino alla primavera del 2021, epoca nella quale invece erano improvvisamente sorte delle lite tra coniugi che erano sfociate, un giorno, anche con una minaccia in cui il marito le aveva puntato un coltello alla gola e per questo era stato da lei querelato, sebbene successivamente aveva rimesso la querela. Asseriva che il comportamento scontroso del marito era da collegare alla relazione extraconiugale e sentimentale dello stesso iniziata con la badante russa dello zio del medesimo, ciò per avere ella stessa appurato andando presso la casa di tale badante un mattino presto ed ivi trovando discinto il marito. Concludeva chiedendo la separazione con la declaratoria di addebito a carico del marito, un assegno di mantenimento a suo favore di euro di € 1000,00 chiedendo, a titolo di risarcimento del danno morale, l'importo di € 5.000,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27 ottobre 2022, il Presidente designato, dopo aver invano tentato di raggiungere un accordo tra le parti, riconosceva € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente , rimettendo la causa per il merito.
Il giudizio si istruiva con la l'interrogatorio formale del ricorrente e l'escussione di un test quindi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in via cartolare e, con lo scioglimento della riserva, assegnati ai procuratori i termini ex art. 190 cpc.
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso , la pacifica interruzione di qualsivoglia comunione affettiva tra le parti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi