Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 753
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 557/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Pietro Dinoi) a mezzo ricorso depositato il 21/5/2024
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 5, letterali):
“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, condannare il , per i Controparte_1 titoli dedotti e illustrati rso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.785,72, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con interessi legali dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
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All'udienza 4/12/2024, nella causa n. 557/2024 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo: per la parte ricorrente, l'avv. Pietro Dinoi;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Fr
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la docente ricorrente durante l'/gli anno/i scolastico/i elencato in ricorso pp. 1-2, cfr. doc. 1 ric. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21, non ha percepito la retribuzione professionale docenti (RPD), indennità̀ originariamente prevista dall'art. 7 del CCNL di Comparto del 15.03.2001, e confermata dalla successiva contrattazione, corrisposta dal , fino a oggi, esclusivamente Controparte_1 ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto, annuale, o al 30 giugno, fino al termine delle attività didattiche, senza attribuzione ai docenti assunti a termine per supplenze di durata inferiore, c.d. supplenti “brevi o saltuari” (cfr. dizione della Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118) come nel caso attualmente sottoposto alla cognizione decisoria.
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Sulla questione già si è espressa in epoca recente la giurisprudenza di legittimità.
Ad es. SL 2018/ord. n. 20015: CP_2
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il Compenso Individuale Accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su