Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 63

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 63
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 63
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione civile In persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa avente n. 1474/2016 R.G.A.C., promossa da:
OL EL (C.F.:[...]) titolare della ditta “Pub Ritrovo Ultima Spiaggia di UT EL rappresentato e difeso da avv. S. Rodà;
ATTORE

CONTRO

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentato e difesa da avv. P. De Masi;
CONVENUTA Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, sulle seguenti C o n c l u s i o n i: come in atti e verbale del 25 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato, UT EL conveniva in giudizio la Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione fiscale di cui al decreto del Dirigente Regionale n. 15855 del 22.12.2015, nonché di ogni atto precedente, connesso e/o conseguenziale ad esso collegato, anche di contenuto ignoto. Con il proprio atto, l'attore impugna il decreto di revoca Prot. N. 13920 del 20.11.2014, e chiede l'annullamento in quanto, non è stato regolarmente notificato al rappresentante legale della ditta. Il provvedimento richiamato, infatti, non solo è stato notificato a soggetto diverso del sig. UT EL (il 9 dicembre 2014), ma la notifica è avvenuta all'indirizzo di Via Fondaco Nesci snc al posto di Via Garibaldi n. 65. Premessa la palese nullità della notifica del decreto di revoca n. 13920 del 20.11.2014, eccepisce, altresì, la nullità dell'ingiunzione di pagamento oltre che per la nullità dell'atto presupposto, anche per l'applicazione analogica dell'art. 29, del D.L. 22 giugno 2012 n° 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134 e della Legge Regionale 18 dicembre 2012 n. 54. L'art. 29 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, infatti, stabilisce che: “in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie di agevolazioni di cui all'art. 1 del d. l. 22 ottobre 2012, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. A ciò deve aggiungersi che l'art. 1 della L.R. (Calabria) 18 dicembre 2013, n. 54, stabilisce che “in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, alle imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni a valere sui fondi regionali e/o su fondi Comunitari, di cui alla data del 31 dicembre 2011 siano state già pubblicate le graduatorie, si applicano i benefici di cui all'art. 29, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134. Per effetto

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