Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 4581

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 4581
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4581
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13944/2022 R.G. promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'avv. FRANCESCO CASILLO;
Parte_1
RICORRENTE contro
;
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2022, il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del sig. quale socio nonché già CP_1 liquidatore della SOCIETA' stante Controparte_2
l'intervenuta cancellazione e conseguente estinzione dell'anzidetta società, di cui afferma essere stato lavoratore dipendente, ai fini dell'accertamento del credito retributivo (TFR) non soddisfatto. Tutto quanto innanzi per sentir Con ricorso depositato in data 21.12.2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della soc. presso la piattaforma MD di Controparte_2
Gricignano d'Aversa, in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 01.06.2009 al 30.06.2016, giorno in cui è avvenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato;
di essere stato inquadrato come Operaio di 5 livello secondo la classificazione del personale del CCNL di riferimento, come si evince dalle buste paga allegate;
di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, secondo turni ed orari predefiniti, percependo la retribuzione come
da busta paga;
che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nulla ha percepito a titolo di trattamento di fine rapporto da detta società;
che, come si evince dall'ultima Certificazione Unica 2017, rilasciata dalla società datrice di lavoro, la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto è pari ad € 9.300,89;
che la soc. cooperativa
[...]
a.r.l. risulta cancellata dal Registro delle Imprese dal 23 CP_2 aprile 2018;
che dall'esame del bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento della società con contestuale nomina del liquidatore, risulta che gli utili da ripartire tra i soci sono pari ad € 300,00;
che dall'esame del bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento anticipato della società con contestuale nomina del liquidatore risulta, altresì, che l'ultimo socio è il convenuto indicato in epigrafe, sig.
– ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la soc. cooperativa è Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per i seguenti periodi e relativo inquadramento dal 01.06.2009 al
30.06.2016 inquadrato come Operaio di livello 5;

b. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR maturato, oltre accessori come per legge dalla cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo, quantificato per la somma complessiva di € 9.300,89;

c. Condannare parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, la parte convenuta rimaneva contumace in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Ritiene la scrivente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito in fattispecie del tutto sovrapponibile, le cui motivazioni si richiamano e condividono (cfr. sentenza del 08.07.2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord, depositata in atti dal ricorrente).
Occorre quindi richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla fattispecie. L'art. 2945 c.c., rubricato "Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede:
“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua capacità processuale.
Deve, quindi, ritenersi che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire
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