Trib. Bari, sentenza 09/12/2024, n. 4845
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 9 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8979 dell'anno 2024
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
DIBITONTO Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Foggia, alla via della
Repubblica, n. 25
– Ricorrente –
CONTRO
e dell' Controparte_1 Controparte_2
in persona del dirigente pro tempore dott.ssa
[...] [...]
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del Contenzioso del Lavoro CP_3
in alla via Re David, n. 178/f CP_2
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.07.2024 , dipendente del Parte_2 Controparte_1
in qualità di docente, adiva questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto a percepire la
retribuzione professionale docenti in forza di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo
28.01.2020 – 20.06.2020, con condanna del alla corresponsione delle relative differenze CP_1
retributive, con vittoria di spese processuali.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa viene decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, erogata, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, C.C.N.L. 15.03.2001, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente e del miglioramento del servizio scolastico.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2015 del
27.07.2018, le cui argomentazioni si condividono integralmente ed alle quali in questa sede si fa rinvio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Infatti, l'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione di fatti rilevanti e ragioni giuridiche sottese anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, sussistendo assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello di odierno esame, si fa rinvio alla predetta decisione.
Ebbene, come riportato nell'ordinanza citata, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che <
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di
corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto <
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle <
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente