Trib. Foggia, sentenza 10/12/2024, n. 3385

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 10/12/2024, n. 3385
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3385
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3551/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 -bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, – premesso di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del in qualità di docente in virtù di plurimi contratti Controparte_1 di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 (dal 13.1.2021 all'11.6.2021 e dal 16.6.2021 al 16.6.2021) e 2021/2022 (dal 5.10.2021 al 27.11.2021, dal 17.1.2022 al 21.1.2022, dal 16.2.2022 all'11.3.2022, dal 14.3.2022 al 13.4.2022 e dal 20.4.2022 al 14.6.2022) – adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di non aver percepito, la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.
Richiamata, pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 1) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di pagina 1 di 5
sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;

2. per l'effetto, condannare il
a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Controparte_1
Docenti per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti;…”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che dalla determinazione del quantum venissero scomputati i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.12.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art.
127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti di lavoro a tempo determinato allegati al ricorso introduttivo del giudizio, doc. 1), che abbia prestato Parte_1 attività lavorativa in qualità di docente supplente temporaneo in virtù di supplenze brevi e saltuarie per i periodi precisati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò posto, il ricorrente si duole, in questa sede, di non aver percepito la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001 nell'anno scolastico 2020/2021.

2.2. Così delineati i termini della controversia, occorre richiamare quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n. 20015;
Cass. Sez. Lav. n. 33140/2019 e n. 34546/2019) che in quella di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169;
Trib. Milano n. 1634 del
28.09.2019;
cfr., altresì, Trib. Foggia-Sez. Lavoro, 2.10.2020, pronunciata nel procedimento n. 12680/2019
R.G.L.), con argomentazioni, pienamente condivisibili, che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art.
118 disp. att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
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