Trib. Treviso, sentenza 21/05/2024, n. 1028

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 21/05/2024, n. 1028
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1028
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M Giudice dott.ssa C B Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7564/2022 promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. A N del Foro di Treviso;
- attore - nei confronti di
, (C.F.: C_1 C.F._2
Rappresentato dalla Curatrice speciale Avv. F P
- convenuto -
e nei confronti di
, (C.F.: CP_2 C.F._3
Contumace
- convenuto - con l'intervento di
(C.F.: ) C_3 C.F._4
Rappresentato dall'Avv. A N
- interveniente volontaria -
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 14.5.2024 sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
1
Per parte attrice, per la terza intervenuta, e per la Curatrice speciale del C_3 minore: “- accertato e dichiarato che il minore è cittadino romeno;
accertato e dichiarato che C_1 la contestazione di paternità promossa dal signor è normativamente prevista dalla legge nazionale del Parte_1 figlio, ossia la legge rumena;
ove confermata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio immunoematologica la compatibilità genetica tra l'attore signor ed il convenuto dichiararsi che Parte_1 C_1

, nato a Treviso il 10.08.2020 (C.F.: registrato agli atti di C_1 C.F._2 nascita del Comune di Treviso dell'anno 2020, parte I, serie A Ufficio 1 numero 42 come figlio di CP_2
(padre) e (madre) non è figlio biologico del signor e per l'effetto dichiarare C_3 CP_2 che il minore assuma il cognome materno originario, ovvero ;
per l'effetto ordinare al competente ufficiale dello Per_1 stato civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita”.

Per il Pubblico Ministero: -
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione del 9.12.2022 (C.F.: ), agiva ex artt. Parte_1 C.F._1
429, commi I e V, e 432, commi I e IV del , contestando la paternità di C_4 CP_2 rispetto al minore e chiedendo il riconoscimento del minore quale
[...] C_1 proprio figlio;
citava in giudizio il minore – nella persona della curatrice speciale - e il padre presunto, . Allegava: CP_2
- di aver intrapreso nel settembre 2019 una relazione sentimentale con , C_3
a quell'epoca sposata con , entrambi di cittadinanza rumena;
CP_2
- che verso il novembre 2019 rimaneva incinta e in data 10 agosto 2020 C_3 nasceva (doc. 1), che entrambi i coniugi ritenevano di paternità biologica C_1 di – non a conoscenza, da parte sua, della relazione extraconiugale della moglie;
CP_2
- che era divenuta nel tempo evidente la somiglianza fisica del bambino con il ricorrente, che nel frattempo aveva intrapreso una stabile relazione more uxorio con , con C_3 stabile convivenza dei due e del minore dal luglio 2021 (doc. 3);

- che con sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Treviso (doc. 2), pubblicata l'8.6.2022, veniva pronunciato il divorzio tra i coniugi alle conclusioni congiunte da questi presentate che CP_1 prevedevano l'affido condiviso del minore;

- che il test del DNA effettuato dall'attore e dal minore confermava la paternità biologica di al Pt_1
99,9999997 % (doc. 4);

- che il Tribunale di Treviso, su istanza ex art. 78 c.p.c. con provvedimento dell'8.11.2022 aveva provveduto alla nomina dell'Avv. F P quale curatrice speciale del minore (docc. 5 e
6), che aveva accettato tale nomina (doc. 7).
- Si costituiva l'8.3.2023 l'Avv. F P, quale curatrice speciale del minore CP_1
2
aderendo alle domande dell'attore. CP_1
- Con ordinanza del 24.4.2023 il Giudice dichiarava la contumacia di . CP_2
- L'11.7.2023 interveniva volontariamente nel giudizio, ex art. 105, comma II, c.p.c. C_3
precisando di non aver ancora riassunto il proprio cognome da nubile, , come invece
[...] Per_1 previsto dalla sentenza di divorzio, e quindi chiedendo che il minore in caso della sola pronuncia del disconoscimento mantenesse il cognome in quanto allo stato ancora cognome della madre. CP_1
Chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente rimettendosi al Giudice quanto all'opportunità di limitare la domanda alla sola contestazione della paternità.
- All'udienza del 12.7.2023 le parti convenivano sull'opportunità di limitare l'oggetto del giudizio, con dichiarazione di rinuncia da parte della difesa del ricorrente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità in capo allo stesso, con accettazione da parte della curatrice del minore e adesione alle conclusioni del ricorrente così modificate dallo stesso, con adesione anche da parte della madre del minore intervenuta in giudizio: “accertato e dichiarato che il minore è cittadino romeno;
C_1 accertato e dichiarato che la contestazione di paternità promossa dal signor è normativamente prevista Parte_1 dalla legge nazionale del figlio, ossia la legge rumena;
ove confermata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio immunoematologica la compatibilità genetica tra l'attore signor ed il convenuto Parte_1 C_1

dichiararsi che , nato a Treviso il 10.08.2020 (C.F.:
[...] C_1 C.F._2 registrato agli atti di nascita del Comune di Treviso dell'anno 2020, parte I, serie A Ufficio 1 numero 42 come figlio di (padre) e (madre) non è figlio biologico del signor e per CP_2 C_3 CP_2
l'effetto dichiarare che il minore assuma il cognome materno originario, ovvero ;
per l'effetto ordinare al Per_1 competente ufficiale dello stato civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.

- Con ordinanza del 12.7.2023 il Giudice disponeva procedersi a CTU ematologica, con notifica dell'ordinanza al convenuto contumace;
notifica che veniva regolarmente effettuata.
- La relazione peritale veniva depositata il 24.10.2023.
- All'udienza del 18.4.2024 le parti costituite precisavano le conclusioni e dichiaravano concordemente di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Va preliminarmente chiarito, considerato che il minore e i due genitori legittimi sono di cittadinanza rumena che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia e che risulta alla stessa applicabile la L. 218/1995.
In base agli artt. 3 e 37 della L. 218/1995 sussiste la giurisdizione italiana essendo entrambi i convenuti residenti in Italia.
3
La legge sostanziale applicabile all'odierno giudizio, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione della veridicità dello stato, ex art. 33, commi 2 e 3, L. 218/1995, è quella rumena, come già ritenuto dal
Giudice Tutelare in sede di nomina della Curatrice speciale (doc. 6 attore).
Sempre in via preliminare, quanto alla legittimazione attiva dell'attore in quanto soggetto che si affermava padre del minore, va rilevato che in base alla legge rumena, applicabile all'odierno giudizio e prodotta in traduzione asseverata dalla difesa dello stesso (doc. 8) l'azione di disconoscimento della paternità può essere promossa sia dal marito della madre, che dal bambino che dal padre biologico (art.
429, comma 1, Codul Civil romeno) a condizione (art. 432, comma 1, Codul civil romeno) che dimostri di essere il padre biologico, come fatto dall'odierno attore producendo in uno all'atto di citazione perizia genetica (doc. 4). Sempre in base a tale norma, comma 5, l'azione va intentata dal padre biologico nei confronti del marito della madre e del figlio. L'azione è imprescrittibile anche riguardo al padre biologico (art. 432, comma 2, Codul Civil romeno).
Nel caso in esame, per quanto possa rilevare ex artt. 264 c.c. e art. 12 L. 215/1998, va rilevato che alle domande dell'attore si è associata la curatrice speciale del minore all'uopo nominata (doc. 6) su istanza della madre del minore.
Ciò premesso, dagli accertamenti peritali (Relazione Dott. depositata il 24.10.2023), Per_2 congruamente approfonditi ed argomentati e condivisi anche dalle parti che non hanno presentato osservazioni, è emerso che “la probabilità che il Sig. sia il padre biologico di Parte_1 CP_1
è del 99,99999999 %.”.
[...]
Inoltre, il C.T.U., vista la contumacia del convenuto e la conseguente impossibilità di sottoporre lo stesso a verifica di compatibilità di rapporto biologico con il minore ha precisato, rispetto a tale ipotesi alternativa, che “L'indice di verosimiglianza LR ( , inoltre, è risultato pari a 68.259.639.720 Org_1
(6,825963972*1010). Poiché il valore soglia dell'indice LR è nell'ordine di 104 (ovvero 10.000) (come determinato dalle linee guida nazionali ed internazionali), si può quindi concludere che la compatibilità genetica osservata è
68.259.639.720 di volte più probabile assumendo l'ipotesi che il presunto padre sia il padre biologico del Parte_1 minore in confronto all'ipotesi alternativa che un altro soggetto preso a caso all'interno della C_1 popolazione sia il padre biologico del minore.”.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare il difetto di veridicità dello stato di figlio del minore rispetto al convenuto . CP_2
Quanto alla domanda relativa al cognome, l'accoglimento delle domande attoree comporta che il minore - in precedenza titolare dello status di figlio di - perda il cognome dell'autore del CP_2 riconoscimento.
Si prende atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di contestuale statuizione della paternità dell'attore
– peraltro domanda, se coltivata, passibile di rilievo di contrasto con la clausola di cui all'art. 16 L.
215/1998 - fermo che, come già evidenziato dal Giudice alle parti all'udienza del 12.7.2023, si potrà
4
ricorrere all'eventuale riconoscimento stragiudiziale della paternità – con applicazione ex art. 35 L.
218/1995 della legge italiana quale legge dello Stato in cui il riconoscimento è fatto - direttamente avanti all'Ufficiale di Stato Civile, a seguito della rimozione dello status contrastante ad opera dell'odierna sentenza.
***
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, questo Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti in ragione di quanto segue.
Il convenuto, rimasto contumace, risulta - per stessa allegazione dell'attore - essere stato all'oscuro della relazione extra coniugale della moglie: del tutto incolpevolmente quindi lo stesso è stato registrato come padre del minore.
Alla luce di quanto sopra e dell'oggetto del giudizio si ritiene che le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vadano poste integralmente a carico dell'attore.
Quanto alla Curatrice, vista la richiesta di equa indennità presentata dalla stessa con nota del 14.5.2024, considerata l'attività svolta, si liquida il compenso come da dispositivo, ponendolo a carico di parte attrice per le ragioni di cui sopra.
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