Trib. Sulmona, sentenza 18/03/2024, n. 58

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sulmona, sentenza 18/03/2024, n. 58
Giurisdizione : Trib. Sulmona
Numero : 58
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo

R.G.386/2021
Repubblica Italiana
Tribunale di Sulmona
Verbale e sentenza ex art. 281 sexies cpc
All'udienza del giorno 18 marzo 2024 dinanzi al G.ON. dott. ssa Daniela
D'Ambrosio nella stanza n.39 alle ore 9:30 viene chiamata la causa n.386/2021
R.G.A.C.
Alle ore 9:45 sono presenti l'Avv. MAURO SCIULLO in sostituzione dell'Avv.
SPADA TOMMASO per la parte TA ID e l'Avv. PAOLO SAMBENEDETTO in sostituzione dell'Avv. LA PORTA CARLO FERRUCCIO, per la parte TALE S.N.C. di TALE ZO e AU;
è altresì presente l'Avv. TORELLI in sostituzione dell'Avv. ALEANDRO EQUIZI per la UnipolSai Assicurazioni quale terza chiamata.
L'Avv. SCIULLO per la parte TA ID precisa quindi le conclusioni per la parte riportandosi a quelle dell'atto introduttivo, verbali di causa e note scritte conclusive depositate in data 13/03/2024 e che qui si riportano per trascritte;

l'Avv. SAMBENEDETTO, per la parte TALE S.N.C. di TALE ZO E
AU si riporta alle conclusioni tutte di cui alla comparsa di risposta;
l'Avv.
TORELLI per la UnipolSai Assicurazioni quale terza chiamata precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione ed alle due note scritte conclusive depositate in data 06/03/2024.Rileva che l'Avv. SPADA per la parte attrice ha depositato in ritardo le note conclusionali e chiede quindi che le stesse vengano stralciate.


Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, quindi, a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale
accoglimento.
A questo punto, i procuratori delle parti procedono con la discussione orale della
causa.
Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30 il Giudice, preso atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dà atto, altresì, che la sentenza si intenderà pubblicata con la sottoscrizione digitale del presente verbale, che di seguito la contiene.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.On. dott.ssa
Daniela D'Ambrosio, all'udienza del 18 marzo 2024, a seguito di discussione
orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile iscritto al n. 368 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Risarcimento danni per lesioni da caduta, promosso da:
- ID TA, (c.f.[...]) rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso
Spada, come da procura in atti;
attrice
contro
-TALE S.N.C. di TALE ZO e AU in persona del legale rappresentante pro tempore Vincenzo IT, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo F. La Porta del Foro di Roma, come da procura in atti;

convenuta
e contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado, n. 45, elettivamente domiciliato in L'Aquila, in viale Giovanni XXIII, n. 15 presso e nello studio dell'avv. Aleandro Equizi ([...]), che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gregorio Equizi e all'avv.
Angelica Equizi, come da procura in atti;

Convenuta- terza chiamata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla NO TA ID la quale con atto di citazione evocava in giudizio la Società
TALE S.N.C. di TALE ZO e AU in persona dei medesimi legali rappresentanti p.t. e la UNIPOLSAI ASS.NI SPA, per sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni sofferti da parte attrice in occasione di un sinistro avvenuto il 18.07.2019, in Pescasseroli (AQ), presso il Parco divertimenti (nella specie Snowtubing) di proprietà e gestito dalla società convenuta, deducendo e lamentando in sostanza deducendo che il sinistro era
avvenuto per esclusiva colpa del gestore degli impianti: a) per non aver posizionato barriere di sicurezza o sponde anticaduta esterna e b) per non avere garantito la sorveglianza degli utenti da parte di un operatore specializzato.
Proseguiva poi chiedendo il riconoscimento del danno biologico subìto consistente in una invalidità permanente comprensiva di danno fisiognomico nella misura del 60% oltre a 210 giorni di invalidità totale e 150 giorni di invalidità al
75% con quantificazione del danno biologico di circa 580.000,00 Euro;
reclamando anche che, stante l'entità dei danni del sinistro e in considerazione
anche dell'età della parte attrice, fosse sussistente anche un grave danno sotto il profilo psicologico;
lamentava parte attrice poi che alla istanza di
negoziazione assistita né la UnipolSai ass.ni nè la IT snc avessero
positivamente aderito.
-Si è costituita in giudizio la Società IT Snc la quale, impugnando e contestando ogni addebito di responsabilità e ritenendo la domanda di parte attrice infondata, ha dedotto ed eccepito: in via preliminare, la carenza di legittimazione dell'attrice a citare in giudizio la Compagnia Assicuratrice della convenuta;
l'autorizzazione alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. del
terzo;
la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 n.4 c.p.c. ed infine la nullità della citazione per completa omissione dell'indicazione della causa petendi. Nel merito concludeva parte convenuta per il rigetto della domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con
condanna dell'attrice alle spese di lite;
quindi per la condanna dell'attrice, per azione temeraria, alla sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. In subordine per
l'accertamento del concorso dell'attrice nella causazione dell'evento;
e
comunque, in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, per l'accertamento dell'obbligo del terzo chiamato in causa Fondiaria Unipol SAI
S.p.A. a rispondere in toto del risarcimento del danno, manlevando e tenendo indenne la convenuta, in virtù della polizza RC di cui in premesse
-La Società IT S.n.c. di fatto all'uopo autorizzata citava in giudizio la
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per essere manlevata in ipotesi di condanna al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla NO DA IT, in occasione del sinistro avvenuto il 18.07.2019, in Pescasseroli (AQ), come sopra descritto.
-Si costituiva in giudizio la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. che, opponendosi all'accoglimento della domanda, deduceva in sintesi che: a) al contrario di quanto dedotto da parte attrice al momento del sinistro vi era l'addetto alla sorveglianza della IT Snc il quale provvedeva a rallentare e fermare il tappeto mobile per consentire alla Sig.ra IT di scendere dallo stesso;
b) il tappeto mobile, non solo era perfettamente funzionante e non bagnato di acqua
ma lo stesso era stato soggetto a revisione annuale presentando dispositivi di sicurezza, quali ad esempio le scale laterali;
c) la NO IT DA venne invitata a scendere proprio dalle scale di discesa presenti al lato del tappeto rotante;d) il sinistro è causalmente riferibile alla condotta posta in essere dalla stessa danneggiata e, in particolare, alla sua imprudenza;
e) in via subordinata va presa in considerazione una responsabilità della convenuta in termini di concorso alla causazione del danno subito per propria imprudenza, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;f) quanto alla garanzia assicurativa in caso di accoglimento della domanda principale la garanzia deve considerarsi inoperativa poichè non superata l'eccezione legata alla operatività da parte della garanzia assicurativa e quanto all'esistenza di una regolare autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "spettacolo viaggiante";
g) la Società IT è priva dell'autorizzazione temporanea che il Comune, ai sensi dell'art. 69 e 80 del T.U.L.P.S., di volta in volta concede per svolgere l'attività, previo ottenimento della concessione di suolo pubblico.
-La Compagnia Assicurativa svolgendo la propria attività di difesa su doppio binario dovendo contrastare, da una parte la domanda attorea diretta avanzata nei suoi confronti e dall'altra quella nei confronti dell'assicurata Società, quale terza chiamata nel giudizio odierno, è pervenuta alle seguenti conclusioni:

1.in via principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;

2.in via subordinata, in ipotesi di accertata responsabilità della convenuta, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo del danneggiato e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;

3.in via ulteriormente principale, rigettare la domanda di chiamata in garanzia in assenza di prova da parte della convenuta dell'esercizio dell'attività di snowtubing con regolare autorizzazione amministrativa;

4.in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia, contenere
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e comunque al netto della
franchigia di € 200.
-Veniva dato incarico al Dott. Nunzio Marco D'Orazio quale CTU medico legale al fine di rispondere in merito all'accertamento dell'invalidità permanente residuata all'attrice in seguito al sinistro;
altresì rispetto al quantum ed all'entità del danno biologico subìto nonché sull'esistenza del nesso di causalità;
il
Consulente d'Ufficio, dopo attenta e specifica analisi elaborata sui dati in possesso e dopo visita della sinistrata ha evidenziato nella relazione medica
depositata, da ritenersi immune da vizi sia logici che giuridici e da ritenersi pienamente condivisibile ed attendibile, le seguenti conclusioni:- nel sinistro avvenuto in data 18/07/2019 la NO IT DA ha riportato Frattura del piatto tibiale esterno del ginocchio destro scomposta;
Frattura del perone destro al terzo inferiore scomposta e con frammenti;
Frattura dell'epifisi distale della tibia
scomposta ed esposta.;
-la NO IT di certo all'epoca del fatto non
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