Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 868

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 868
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 868
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3713/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PACINOTTI, 34 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TERMINELLI ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA FERRARA, 8 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SIMONA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 18 ottobre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 agosto 2024 e sottoscritto il 17 luglio 2024. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 9 maggio 2012);

All'udienza del 18/10/2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno
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dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio;

2) il figlio minore, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Palermo, nella via
Serraglio Vecchio , n. 28 Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Entrambi i genitori, inoltre, garantiranno rapporti costanti e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale affinchè la separazione, in essere tra i genitori, non abbia ripercussioni negative sui legami affettivi della prole. Nello specifico tali frequentazioni avverranno con cadenza almeno quindicinale, coinvolgendo i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Il SI. potrà vedere il figlio minore ogni Controparte_1 Per_1 qualvolta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dello stesso. In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore nelle giornate di martedì e giovedì orientativamente dalle ore 17.00
(termine dell'orario lavorativo del padre) e fino alle ore 21.00 o anche per cena secondo i desideri del figlio . Al fine di consentire alla famiglia di Per_1 riadattarsi e di trovare un nuovo equilibrio, soprattutto per motivi logistici (la casa coniugale dista pochissimo dalla scuola), durante la settimana Per_1 resterà a dormire con la madre, salvo lo stesso non desideri trascorrere con il padre qualche notte presso la sua abitazione. Al fine di consentire al predetto minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio nei weekend con cadenza quindicinale,
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alternandosi con l'altro genitore nei giorni di sabato dalle 16.00 fino alle 21.00 della domenica. Per quanto riguarda le festività civili e religiose, questi saranno trascorsi dallo stesso, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza
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