Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 127
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.SA TA IE Presidente
dott.SA Cecilia Pratesi Giudice
dott.SA Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63679 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/03/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. OLETTO MONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/06/1979), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CAPASSO GENNARO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fiSAzione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/2014 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 12/11/2020), CP_1 Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei
comportamenti ossessivi del marito che all'inizio di agosto 2021 veniva
ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Sant'Eugenio di
Roma, ciò che induceva la ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare di
proprietà dell' portando con sé la figlia di pochi mesi, temendo CP_1
possibili aggressioni da parte del marito che una volta dimesso si traferiva a
vivere presso l'abitazione della di lui madre che lo seguiva nelle terapie e
con i farmaci da assumere per il “bipolarismo”;
chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente
statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le
avverse allegazioni e istanze chiedendo addebitarsi la steSA alla moglie per
aver abbandonato il domicilio familiare in un momento di difficoltà del
medesimo senza prendersene cura e violando così anche il dovere di
3
assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
disponeva procedersi a ctu e in via interinale, fermo il collocamento di
presso la madre, disciplinava i tempi di permanenza della steSA Per_1
presso il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere
alla madre la somma mensile di euro 600,00 da ottobre 2021 e a carico di
ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti
Per_1
Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza del 7/7/2022 il
presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida la figlia (Roma, 12 novembre 2020) in via esclusiva Per_1
alla madre cui spetteranno anche le decisioni di maggior importanza
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale della minore.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé alla presenza di Per_1
persona di fiducia scelta di comune accordo da entrambi i genitori o in
difetto di accordo dalla madre: a) a finesettimana alternati il sabato e la
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
con esclusione del pernottamento;
b) nelle settimane in cui trascorre Per_1
il finesettimana con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00 e nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre Per_1
4
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
c) per due
settimane non consecutive per quattro ore al giorno con esclusione del
pernottamento durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il
mese di maggio di ciascun anno;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie
per tre ore al giorno il 24 o il 25 dicembre e il 1° o il 6 gennaio nonché
durante le vacanze scolastiche pasquali per tre ore al giorno la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e) per tre ore in coincidenza del
compleanno del padre medesimo.
5) Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti interinali, dispone
che a far data dal corrente mese di luglio 2022 il padre corrisponda alla
madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2022, e condanna l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre
2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
6) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti Per_1
intendendosi per tali quelle concernenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.SA TA IE Presidente
dott.SA Cecilia Pratesi Giudice
dott.SA Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63679 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/03/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. OLETTO MONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/06/1979), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CAPASSO GENNARO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fiSAzione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/2014 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 12/11/2020), CP_1 Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei
comportamenti ossessivi del marito che all'inizio di agosto 2021 veniva
ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Sant'Eugenio di
Roma, ciò che induceva la ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare di
proprietà dell' portando con sé la figlia di pochi mesi, temendo CP_1
possibili aggressioni da parte del marito che una volta dimesso si traferiva a
vivere presso l'abitazione della di lui madre che lo seguiva nelle terapie e
con i farmaci da assumere per il “bipolarismo”;
chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente
statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le
avverse allegazioni e istanze chiedendo addebitarsi la steSA alla moglie per
aver abbandonato il domicilio familiare in un momento di difficoltà del
medesimo senza prendersene cura e violando così anche il dovere di
3
assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
disponeva procedersi a ctu e in via interinale, fermo il collocamento di
presso la madre, disciplinava i tempi di permanenza della steSA Per_1
presso il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere
alla madre la somma mensile di euro 600,00 da ottobre 2021 e a carico di
ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti
Per_1
Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza del 7/7/2022 il
presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida la figlia (Roma, 12 novembre 2020) in via esclusiva Per_1
alla madre cui spetteranno anche le decisioni di maggior importanza
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale della minore.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé alla presenza di Per_1
persona di fiducia scelta di comune accordo da entrambi i genitori o in
difetto di accordo dalla madre: a) a finesettimana alternati il sabato e la
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
con esclusione del pernottamento;
b) nelle settimane in cui trascorre Per_1
il finesettimana con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00 e nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre Per_1
4
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
c) per due
settimane non consecutive per quattro ore al giorno con esclusione del
pernottamento durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il
mese di maggio di ciascun anno;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie
per tre ore al giorno il 24 o il 25 dicembre e il 1° o il 6 gennaio nonché
durante le vacanze scolastiche pasquali per tre ore al giorno la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
e) per tre ore in coincidenza del
compleanno del padre medesimo.
5) Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti interinali, dispone
che a far data dal corrente mese di luglio 2022 il padre corrisponda alla
madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2022, e condanna l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre
2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
6) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti Per_1
intendendosi per tali quelle concernenti
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