Trib. Catania, sentenza 24/06/2024, n. 3466
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa L M C, a seguito dell'udienza del 21/05/2024 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 642/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Trattamento di fine rapporto”;
PROMOSSA DA
, nata a Torino il 18/07/1969, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. M G S giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Curatore Avv. Controparte_1
, C.F. rappresentata e difesa da sé stessa Parte_2 C.F._2 ex art. 86 c.p.c.;
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19/01/2024 parte ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio l'Eredità giacente del sig. , in persona del Curatore avv. , Persona_1 Parte_2 esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del Rag. , con contratto a tempo CP_1 indeterminato, a tempo pieno e con la qualifica di analista contabile, 4° livello, dal
01/07/1999 al 27/05/2015, data di interruzione del rapporto a seguito di cessazione dell'attività;
- di non aver ricevuto il TFR maturato, il cui valore ammonta ad € 21.795,63;
- che, deceduto il datore di lavoro, ha diffidato i suoi aventi causa al pagamento del TFR maturato;
- che questi ultimi hanno comunicato alla ricorrente, in riscontro alla richiesta di pagamento del TFR, l'avvenuta rinuncia all'eredità;
- che, non essendovi eredi, ha adito il Tribunale di Catania, con ricorso R.G.V.G.
5233/2019 finalizzato alla nomina dell'amministratore dell'eredità giacente del sig.
[...]
;CP_1
1
- che tale giudizio è rimasto sospeso, essendosi rilevata l'esistenza della nipote minorenne del de cuius, concepita al tempo dell'apertura della successione e quindi Per_2 chiamata all'eredità ex art. 462 c.c.;
- che in data 14/04/2021 i genitori della minore hanno ottenuto dal Giudice Tutelare
l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità per conto della figlia, rinuncia formalizzata in data 24/11/2021 (come in atti);
- che, non essendovi quindi alcun erede, è stato nominato l'avv. Parte_2 quale curatore dell'eredità giacente, che, in ottemperanza al mandato ricevuto, ha pubblicato lo stato di graduazione in data 26/01/2023 (come in atti all. n. 6 produzione ricorrente);
- che il predetto documento contiene l'indicazione dell'importo del TFR maturato dalla ricorrente, rilevando altresì l'insussistenza di attivo nel patrimonio del defunto;
- che, stante l'inesistenza di eredi e l'incapienza del patrimonio ereditario, la ricorrente ha fatto istanza di accesso al fondo di garanzia per il recupero del TFR;CP_2
- che in data 21/12/2023 l' ha chiesto alla ricorrente di integrare la documentazione CP_2 allegata alla domanda con il titolo esecutivo che accerta il credito vantato a titolo di TFR, nonché la copia autentica del riparto finale ed il provvedimento di chiusura della liquidazione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
, svoltosi dal 01.07.1999 al 27.05.2015;Accertare e dichiarare che nel predetto CP_1 periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, la sig.ra ha maturato un Parte_1 credito di € 21.795,63 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.”.
Con memoria depositata in data 18/03/2024 si è costituita parte resistente deducendo che
l'eredità giacente non comprende attivo e che, in ottemperanza all'incarico ricevuto, ha provveduto alla redazione dell'inventario delle attività e passività e dello stato di graduazione, divenuto definitivo per mancato reclamo degli aventi diritto, rilevando altresì la necessità, ai fini del recupero del credito della lavoratrice ricorrente, del titolo esecutivo da esibire al Fondo di Garanzia, tenuto conto, nel caso di specie, dell'incapienza del patrimonio del defunto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21/05/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c
e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare
i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C.
Cass. S.U. 13533/2001).
2
Nel caso di specie è documentalmente provato e non contestato che tra la ricorrente e il
Rag. sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/07/1999 al CP_1
27/05/2015, in forza di contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, con qualifica di analista contabile, 4° livello (cfr. Unilav e CU 2016 docc. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente).
Va altresì rilevato che a fronte dell'inadempimento dedotto dalla ricorrente, la quale lamenta il mancato pagamento del TFR – emolumento il cui diritto alla percezione da parte del lavoratore trova il presupposto costitutivo nel rapporto di lavoro stesso e nella sua cessazione – nella misura di € 21.795,63 (in quella cioè risultante dalla CU 2016 e indicata in € 1.322,01 + € 20.473,62, cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), non è stata data prova dell'adempimento da parte datoriale.
Al contrario, il debito nei confronti della lavoratrice ricorrente a titolo di TFR non appare contestato, rilevandosi altresì la ricognizione di esso in sede di accertamento delle passività gravanti sull'eredità giacente ai fini della redazione dello stato di graduazione, in cui esso è indicato nell'importo di € 20.473,62 (cfr. doc. 6 – stato di graduazione, fascicolo parte ricorrente).
La domanda attrice va dunque accolta e, ex art. 112 c.p.c., va, dunque riconosciuto il diritto della parte ricorrente al TFR maturato in forza del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e . CP_1
In considerazione della qualità delle parti, della condotta processuale non oppositiva assunta dalla resistente rispetto alle difese e alle domande spiegate dalla ricorrente e della oggettiva incapienza dell'eredità giacente sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese del giudizio.