Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 21

TRIB Arezzo
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Arezzo
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 21
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

n. 1175/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1175/2024 r.g. promossa da
RO OD (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
INPS (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 9.11.2024, MA OD ricorre nei confronti di INPS esponendo che otteneva a decorrere dal 1.12.2020 la pensione n.001- 050010067606 cat VO;
che in data 15.5.2024 riceveva da parte dell'INPS di Arezzo la comunicazione di restituzione dell'importo di € 19.378,31 erroneamente corrisposti a titolo di trattamento pensionistico anticipato cd.
Quota 100” nel periodo intercorrente tra il 1.1.2023 e il 30.4.2024, motivando il
provvedimento sulla base di una presunta rioccupazione del ricorrente nell'anno
2023 con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, incompatibile con il trattamento anticipato ai sensi dell'art. 14 co.3 D.L. 4/2019;
che tali somme sarebbero state percepite a titolo di “Reddito di lavoro sportivo dilettantistico”.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituiva ritualmente l'Istituto resistente, chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che da una verifica è risultato che il ricorrente, pur titolare di quota 100, presterebbe attività lavorativa come collaboratore coordinato e continuativo;
che dal portale UNILAV del Ministero del Lavoro, in data

4.11.2023 perveniva dichiarazione telematica di svolgimento di tale attività di collaborazione coordinata e continuativa dal 6.11.2023 al 31.12.2024 presso la società sportiva OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA A.S.D, nonché al termine di tale rapporto, ulteriore comunicazione per nuovo rapporto dal
17.1.2024 al 30.6.2024, sempre presso la stessa società.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'art. 14 D.l. n. 4/2019 (conv. con modificazioni nella legge n. 26/2019) prevede, al comma 1, la possibilità per gli iscritti all'a.g.o. e alla gestione separata di conseguire il diritto a pensione anticipata qualora in possesso di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione quota 100).
Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019, con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso,
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