Trib. Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 255
TRIB Ancona
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 3224/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3224/2020 promossa da
US MA AR (C.F.: [...]) e RI
LI (C.F.: [...]) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Manola Micci e dall'avv. Savino Genovese ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 21.07.2020
PARTI ATTRICI OPPONENTI
CONVENUTI IN SENSO SOSTANZIALE contro
UI PV S.R.L. (C.F. e P. I.V.A.: 04954010262) e per essa la PRELIOS CREDIT
SERVICING S.P.A. (C.F. - P. I.V.A.: 08360630159) giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito notaio Bevilacqua di Pordenone, rep. 53366/39537, a sua volta rappresentata dalla
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (C.F. - P. I.V.A.: 13048380151) in forza di procura speciale del 9.05.2019 per atto a firma autenticata dal Notaio Matarrese di Milano, rep. 140483/35371, giusta delega in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento (doc. 17)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
1
ATTRICE IN SENSO SOSTANZIALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Conclusioni: precisate all'udienza del 27.09.2024.
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni a far parte integrante del verbale di udienza del 27.09.2024 datato 26.09.2024 e depositato nel fascicolo telematico della causa:
“In preliminare: domanda di ammissione di ctu contabile.
Nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che la fideiussione oggetto di giudizio non sia attinta da alcuna invalidità, si chiede l'ammissione di ctu contabile volta a determinare il saldo finale del rapporto di mutuo qui in delibazione sulla base dei principi di diritto esposti sia nell'atto di citazione sia nei successivi atti ex parte actoris.
Fa d'uopo ricordare che il presente giudizio è stato rinviato ritenendo doversi attendere la decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite riguardo la contestazione (operata anche dagli attori nel presente giudizio) di omessa indicazione nel contratto del regime finanziario di calcolo degli interessi del mutuo.
Si osserva in proposito che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15130 del 29/05/2024 resa a
Sezioni Unite ha ritenuto infondata tale censura nel solo caso di mutuo a tasso fisso al quale risulti allegato un preciso e dettagliato piano di ammortamento.
Argomentando a contrariis, si può dedurre che la stessa censura deve, invece, ritenersi fondata - e quindi meritevole di indagine tecnica a mezzo ctu contabile – nel caso in cui, come nella fattispecie, il mutuo sia a tasso variabile e manchi del tutto il piano di ammortamento.
Il contenuto della citata sentenza n. 15130/2024 assume rilevanza anche con riferimento ad altre contestazioni attoree che saranno meglio esplicitate nella comparsa conclusionale.
Tanto premesso, parte opponente - nel caso in cui il Tribunale non ritenga di rimettere immediatamente il giudizio in istruttoria - chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Rigettare, per le causali di cui in narrativa, la richiesta avversaria di emissione di ordinanza ingiunzione ex art.186ter c.p.c., difettandone i presupposti di legge;
B) in via principale, nel merito:
2 B1) accertare e dichiarare la mancanza della certificazione ex art. 50 TUBai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare, e, comunque, annullare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia ed effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione;
B2)Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in capo ad QU PV S.r.l. anche per la assenza di iscrizione all'albo ex art.106 TUB della LI RE UT (procuratrice della mandataria) e QU
PV (mandante);
B3)Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione prestata il 20.5.2008 da CA SE IO e IV LL poiché stipulata in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, in merito al quale la Banca d'Italia, con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato il contrasto di talune clausole (le nn. 2, 6 e 8) in esso contenute con la normativa Antitrust (legge
n.287 del 1990) per le ragioni in narrativa indicate;
In subordine:
B3a)Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere che dalla conformità allo schema ABI della fideiussione rilasciata il 20.5.2008 dai signori CA SE IO e IV LL alla
BPER sia derivata una nullità solo parziale limitata alle clausole censurate dalla Banca d'Italia, accertare e dichiarare la estinzione della obbligazione di garanzia in capo ai signori CA SE IO e IV
LL per decadenza ex art. 1957 c.c. della BPER e, quindi, della QU PV S.r.l. dalla possibilità di agire in confronto dei co-fideiussori CA e IV;
In via di ulteriore subordine:
B3b)Quand'anche il Tribunale adito dovesse ritenere valida la fideiussione rilasciata il 20/5/2008 dai signori CA SE IO e IV LL alla BPER, ovvero qualificarla come contratto autonomo di garanzia, accertare e dichiarare per quanto esposto in atto la nullità e/o il carattere abusivo della clausola di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. – da ritenersi, quindi, come non apposta – e, conseguentemente, accertare e dichiarare la estinzione della obbligazione di garanzia in capo ai signori CA SE IO e IV LL per decadenza ex art. 1957 c.c. della BPER e, quindi, della QU PV S.r.l., dalla possibilità di agire in confronto dei co-fideiussori CA SE IO e
IV LL, stante la estinzione della obbligazione principale garantita;
e, per l'effetto, in accoglimento anche di una soltanto delle domande sopra svolte (da B2 a B3b), revocare, e, comunque, annullare e dichiarare nullo, invalido e privo di qualsiasi efficacia ed effetto giuridico il decreto
3 ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti alla
QU PV S.r.l.
Nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse rigettare le domande sub B), si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
C) Invalidità del contratto di finanziamento per mancata redazione del piano di ammortamento della sorte capitale:
C1) accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo oggetto di giudizio, la mancata redazione del piano di ammortamento della sorte capitale e, quindi, la omessa pattuizione e determinazione, in contratto, del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi;
C2) accertare e dichiararela nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli stessi per effetto del combinato disposto degli artt. 1284, comma III, 1346, 1418 cod. civ. e 117, comma IV, TUB, e per l'effetto, in accoglimento delle domande svolte sub C1 e C2, calcolare il saldo finale del rapporto con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art. 1284 c.c. o, in subordine, dall'art. 117, comma 7, del TUB con ammortamento della sorte capitale (fino al momento della risoluzione del contratto) in regime di capitalizzazione semplice;
D) Pattuizione in usura con riferimento agli oneri promessi in pagamento per le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto:
D1) accertare e dichiarareil taeg espresso dal contratto di mutuo oggetto di giudizio in base agli oneri promessi in pagamento per le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto sia per iniziativa della parte mutuante che di quella mutuataria, con riferimento sia al contratto originario del 20/5/2008 sia alla sua rinegoziazione del 6/3/2012;
D2) accertare e dichiararela espressione di massima onerosità indicata nel contratto con riferimento alle ipotesi sopra indicate al punto D1);
D3) Nel caso di accertamento della natura usuraria del taeg del rapporto con riferimento alle domande sub
D1 e D2, accertare e dichiararela nullità delle clausole del contratto de quo che prevedono il pagamento degli oneri indicati in narrativa ex art. 1418, comma 1, c.c., 1421 c.c. e per violazione della l. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p. perchè esprimenti una promessa usuraia, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande di cui ai punti da D1 a D3, accertare e dichiarare il diritto della parte mutuataria (e, quindi, dei suoi garanti) alla restituzione della sola sorte capitale concessa a finanziamento, con espunzione sia degli interessi corrispettivi
4 che di mora, in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., ricalcolando il saldo finale del rapporto alla data di risoluzione sulla base della ridetta sanzione.
E) Invalidità del contratto di mutuo derivante dalla mancata indicazione del tipo di regime di ammortamento della sorte capitale:
E1) accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo oggetto di giudizio, la mancata pattuizione e determinazione, in contratto, del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi;
E2) accertare e dichiararela nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli stessi per effetto del combinato disposto degli artt. 1284, comma III, 1346, 1418 cod. civ. e 117, comma 4, TUB, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande sub E1 e E2, calcolare il saldo finale del rapporto con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art. 1284 c.c. o, in subordine, dall'art. 117, comma 7, TUB con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3224/2020 promossa da
US MA AR (C.F.: [...]) e RI
LI (C.F.: [...]) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Manola Micci e dall'avv. Savino Genovese ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 21.07.2020
PARTI ATTRICI OPPONENTI
CONVENUTI IN SENSO SOSTANZIALE contro
UI PV S.R.L. (C.F. e P. I.V.A.: 04954010262) e per essa la PRELIOS CREDIT
SERVICING S.P.A. (C.F. - P. I.V.A.: 08360630159) giusta procura speciale del 2.11.2018 a rogito notaio Bevilacqua di Pordenone, rep. 53366/39537, a sua volta rappresentata dalla
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (C.F. - P. I.V.A.: 13048380151) in forza di procura speciale del 9.05.2019 per atto a firma autenticata dal Notaio Matarrese di Milano, rep. 140483/35371, giusta delega in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento (doc. 17)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
1
ATTRICE IN SENSO SOSTANZIALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Conclusioni: precisate all'udienza del 27.09.2024.
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni a far parte integrante del verbale di udienza del 27.09.2024 datato 26.09.2024 e depositato nel fascicolo telematico della causa:
“In preliminare: domanda di ammissione di ctu contabile.
Nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che la fideiussione oggetto di giudizio non sia attinta da alcuna invalidità, si chiede l'ammissione di ctu contabile volta a determinare il saldo finale del rapporto di mutuo qui in delibazione sulla base dei principi di diritto esposti sia nell'atto di citazione sia nei successivi atti ex parte actoris.
Fa d'uopo ricordare che il presente giudizio è stato rinviato ritenendo doversi attendere la decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite riguardo la contestazione (operata anche dagli attori nel presente giudizio) di omessa indicazione nel contratto del regime finanziario di calcolo degli interessi del mutuo.
Si osserva in proposito che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15130 del 29/05/2024 resa a
Sezioni Unite ha ritenuto infondata tale censura nel solo caso di mutuo a tasso fisso al quale risulti allegato un preciso e dettagliato piano di ammortamento.
Argomentando a contrariis, si può dedurre che la stessa censura deve, invece, ritenersi fondata - e quindi meritevole di indagine tecnica a mezzo ctu contabile – nel caso in cui, come nella fattispecie, il mutuo sia a tasso variabile e manchi del tutto il piano di ammortamento.
Il contenuto della citata sentenza n. 15130/2024 assume rilevanza anche con riferimento ad altre contestazioni attoree che saranno meglio esplicitate nella comparsa conclusionale.
Tanto premesso, parte opponente - nel caso in cui il Tribunale non ritenga di rimettere immediatamente il giudizio in istruttoria - chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Rigettare, per le causali di cui in narrativa, la richiesta avversaria di emissione di ordinanza ingiunzione ex art.186ter c.p.c., difettandone i presupposti di legge;
B) in via principale, nel merito:
2 B1) accertare e dichiarare la mancanza della certificazione ex art. 50 TUBai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare, e, comunque, annullare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia ed effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione;
B2)Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in capo ad QU PV S.r.l. anche per la assenza di iscrizione all'albo ex art.106 TUB della LI RE UT (procuratrice della mandataria) e QU
PV (mandante);
B3)Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione prestata il 20.5.2008 da CA SE IO e IV LL poiché stipulata in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, in merito al quale la Banca d'Italia, con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato il contrasto di talune clausole (le nn. 2, 6 e 8) in esso contenute con la normativa Antitrust (legge
n.287 del 1990) per le ragioni in narrativa indicate;
In subordine:
B3a)Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere che dalla conformità allo schema ABI della fideiussione rilasciata il 20.5.2008 dai signori CA SE IO e IV LL alla
BPER sia derivata una nullità solo parziale limitata alle clausole censurate dalla Banca d'Italia, accertare e dichiarare la estinzione della obbligazione di garanzia in capo ai signori CA SE IO e IV
LL per decadenza ex art. 1957 c.c. della BPER e, quindi, della QU PV S.r.l. dalla possibilità di agire in confronto dei co-fideiussori CA e IV;
In via di ulteriore subordine:
B3b)Quand'anche il Tribunale adito dovesse ritenere valida la fideiussione rilasciata il 20/5/2008 dai signori CA SE IO e IV LL alla BPER, ovvero qualificarla come contratto autonomo di garanzia, accertare e dichiarare per quanto esposto in atto la nullità e/o il carattere abusivo della clausola di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. – da ritenersi, quindi, come non apposta – e, conseguentemente, accertare e dichiarare la estinzione della obbligazione di garanzia in capo ai signori CA SE IO e IV LL per decadenza ex art. 1957 c.c. della BPER e, quindi, della QU PV S.r.l., dalla possibilità di agire in confronto dei co-fideiussori CA SE IO e
IV LL, stante la estinzione della obbligazione principale garantita;
e, per l'effetto, in accoglimento anche di una soltanto delle domande sopra svolte (da B2 a B3b), revocare, e, comunque, annullare e dichiarare nullo, invalido e privo di qualsiasi efficacia ed effetto giuridico il decreto
3 ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti alla
QU PV S.r.l.
Nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse rigettare le domande sub B), si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
C) Invalidità del contratto di finanziamento per mancata redazione del piano di ammortamento della sorte capitale:
C1) accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo oggetto di giudizio, la mancata redazione del piano di ammortamento della sorte capitale e, quindi, la omessa pattuizione e determinazione, in contratto, del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi;
C2) accertare e dichiararela nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli stessi per effetto del combinato disposto degli artt. 1284, comma III, 1346, 1418 cod. civ. e 117, comma IV, TUB, e per l'effetto, in accoglimento delle domande svolte sub C1 e C2, calcolare il saldo finale del rapporto con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art. 1284 c.c. o, in subordine, dall'art. 117, comma 7, del TUB con ammortamento della sorte capitale (fino al momento della risoluzione del contratto) in regime di capitalizzazione semplice;
D) Pattuizione in usura con riferimento agli oneri promessi in pagamento per le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto:
D1) accertare e dichiarareil taeg espresso dal contratto di mutuo oggetto di giudizio in base agli oneri promessi in pagamento per le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto sia per iniziativa della parte mutuante che di quella mutuataria, con riferimento sia al contratto originario del 20/5/2008 sia alla sua rinegoziazione del 6/3/2012;
D2) accertare e dichiararela espressione di massima onerosità indicata nel contratto con riferimento alle ipotesi sopra indicate al punto D1);
D3) Nel caso di accertamento della natura usuraria del taeg del rapporto con riferimento alle domande sub
D1 e D2, accertare e dichiararela nullità delle clausole del contratto de quo che prevedono il pagamento degli oneri indicati in narrativa ex art. 1418, comma 1, c.c., 1421 c.c. e per violazione della l. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p. perchè esprimenti una promessa usuraia, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande di cui ai punti da D1 a D3, accertare e dichiarare il diritto della parte mutuataria (e, quindi, dei suoi garanti) alla restituzione della sola sorte capitale concessa a finanziamento, con espunzione sia degli interessi corrispettivi
4 che di mora, in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., ricalcolando il saldo finale del rapporto alla data di risoluzione sulla base della ridetta sanzione.
E) Invalidità del contratto di mutuo derivante dalla mancata indicazione del tipo di regime di ammortamento della sorte capitale:
E1) accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo oggetto di giudizio, la mancata pattuizione e determinazione, in contratto, del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi;
E2) accertare e dichiararela nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli stessi per effetto del combinato disposto degli artt. 1284, comma III, 1346, 1418 cod. civ. e 117, comma 4, TUB, e, per l'effetto, in accoglimento delle domande sub E1 e E2, calcolare il saldo finale del rapporto con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art. 1284 c.c. o, in subordine, dall'art. 117, comma 7, TUB con
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