Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 1168/23 avente ad oggetto: Divorzio, riservata in decisione in data 31.10.2024
TRA
(C.F.: ), con l'Avv. Nunzio Raimondi – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(C.F.: , con l'Avv. Francesco De Controparte_1 C.F._2
Luca - giusta procura in atti -
Resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede –
Intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.9.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente nel 2014;
che dall'unione non nascevano figli;
di essere separati giusta sentenza parziale sullo status dell'intestato Tribunale n.
49/2021 pubbl. il 18.1.2021 e successiva sentenza sulle statuizioni accessorie n.
705/2022 dell'1.12.2022, emessa nell'ambito della causa civile di separazione RG
1704/2016 – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento ed esclusione dell'assegno divorzile in favore del resistente, attualmente autosufficiente e/o comunque nel pieno possesso della capacità lavorativa.
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Designato il giudice relatore, veniva fissata la prima udienza di comparizione al
14.5.2024 con le modalità di cui all'art. 473 bis n. 42 c.p.c. - ritualmente comunicata al PM.
Si costituiva il resistente, aderendo alla domanda principale ed insistendo nella conferma dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
All'udienza di comparizione veniva sentita la sola ricorrente, la quale confermava le proprie richieste, sicché, in mancanza di richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini conclusionali ex art. 473bis.28 cpc e rinviata per la rimessione in decisione.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal 31.10.2024.
Motivi della decisione
1. Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda principale vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898
, come modificata dall' art. 1 L.

6.5.2015 n. 55
;
essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, conclusosi con sentenza dell'intestato Tribunale n. 49/2021 del 18.1.2021 e successiva sentenza sulle statuizioni accessorie n. 705/2022 dell'1.12.2022, resa nel procedimento
RG 1704/2016 (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati
a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2) Sull'assegno divorzile richiesto dal resistente
Le parti
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