Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11183

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11183
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11183
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33527/2023
Il Giudice, Dott.ssa E S, all'udienza del 5.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. A T
ricorrente contro
, in p.l.r.p.t., , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. D C resistente
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: Nel merito in via principale, accertare e dichiarare
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time dal 21
Aprile del 2022 sino al 31 maggio 2023 avente ad oggetto la mansione di
Parrucchiere a tempo pieno (full-time), inquadrabile al II° livello del
CCNL Parrucchieri e, per l'effetto Condannare la società Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore con P.IVA_2
sede legale in Roma alla Via Gabriello Chiabrera n. 77 per i motivi di cui al presente atto, la al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive, del Tfr, delle indennità accessorie maturate e di quant'altro afferente il rapporto di lavoro tra le parti ivi comprese le spettanze contributivo-previdenziali, come da conteggio depositato che si notifica in uno con il presente atto, per la somma di € 15.963,18 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 della
Costituzione, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso
e solo subordinatamente, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432
c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge”.
PER LA PARTE RESISTENTE: “in via principale, accertata e dichiarata, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità delle pretese economiche e retributive avanzate dal ricorrente, nonché l'avvenuto pagamento al medesimo di ogni somma che legittimamente gli spettava in virtù dell'intercorso rapporto lavorativo, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, emettendo nel contempo ogni conseguenziale decisione di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, maggiorati delle percentuali normativamente dovute a titolo di IVA e CAP

e da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 25.10.2023, ha Parte_1
esposto: che dal 21.4.2022 al 31.5.2023 ha prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo ed esclusivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “full time” in favore
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della resistente, presso i locali siti in Roma alla Via CP_2
Gabriello Chiabrera n. 77/81;
che durante il suddetto periodo ha svolto le mansioni di parrucchiere, da inquadrarsi nel II° livello del CCNL Parrucchieri;
che lavorava per 5 giorni a settimana, dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con venti minuti di pausa pranzo;
che prendeva ordini e direttive dai legali rappresentanti della società, Sigg.ri e CP_3
;
che era sottoposto al potere di ingerenza del Controparte_4
datore di lavoro s u tempi e modalità di esecuzione della prestazione con la previsione di un orario di lavoro deciso dallo stesso, difatti doveva chiedere il consenso al datore di lavoro per poter godere di permessi e ferie;
che la retribuzione ricevuta non è mai stata corrisposta proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, non rispettando i minimi retributivi imposti dal CCNL di riferimento;
che non ha ricevuto tutto quanto in suo diritto a titolo di retribuzione per lavoro ordinario
e straordinario, festivit à, festività non godute, ferie non godute
(ferie usufruite da lavoratore dal 08 agosto 2022 al 22 agosto
2022), 13^ e 14^ (anche ratei), permessi non goduti,
Trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente ha, dunque, concluso per
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