Trib. L'Aquila, sentenza 11/11/2024
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Testo completo
N. 879/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Montereale - frazione Ville di Fano (AQ) ed elettivamente domiciliato in Castel Gandolfo (RM), presso lo studio del difensore Avv. Maria Grazia Depasquale
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- disporre in favore della madre l'affidamento esclusivo dei figli e , posto che, per le PE1 PE2 ragioni esposte in narrativa, l'affidamento condiviso è da ritenersi allo stato pregiudizievole per i minori, in ragione delle condotte di vita per un verso ex se sconsiderate e, per altro verso, oppositive ed ostruzionistiche mantenute dal SI. nei rapporti con il genitore co-affidatario e Controparte_1
comunque per difetto di interesse quanto alle principali scelte di vita inerenti e ;
PE1 PE2
- condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze del procedimento.” Controparte_1
Per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
1.- respingere la domanda avanzata da parte ricorrente con ricorso ex art. 710 cpc perché fondata in fatto ed in diritto;
2.- a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n. 330/2020, pubblicata il 21 luglio 2020 ed emessa dal Tribunale ordinario di L'Aquila, in persona dei giudici dottor Ciro RIVIEZZO
(Presidente estensore) dottoressa Monica CROCI e dottoressa Antonella CAMILLI, all'esito della causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2917/2019:
a.- affidare in via esclusiva i figli minori (nata il [...]) e Persona_3 [...]
(nato il [...]) al padre con collocazione abitativa presso PE4 Controparte_1
il medesimo, regolando il diritto di visita della madre secondo gli esiti della disponenda CTU;
b.-Revocare l'assegnazione alla OR della casa familiare sita in L'Aquila, Parte_1
alla Via San Sisto 73/A, scala unica, interno 4, posto al primo piano e con annessa cantina al piano terra censita al N.C.E.U. (ora Catasto Fabbricati) del Comune di L'Aquila, al foglio 80, numero 207, sub 10, z.c.1, categoria A/2, classe 1, vani 6,5 già adibito a casa coniugale, nonché l'autorimessa posta al piano seminterrato riportata in N.C.E.U. foglio 80, numero 207 , sub 3, z.c. 1, categoria C6
, classe 6, m.q.18.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 21.06.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 21.06.2014, nel cui ambito sono nati due figli, Controparte_1
, il 21.08.2013 (minorenne), e , il 20.06.2016 (minorenne), e che, al termine della PE1 PE2 relazione e successivamente alla sentenza di separazione, il Tribunale di L'Aquila statuiva sulle condizioni di divorzio e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale con sentenza n. 330/2020, chiedeva pronunciarsi la modifica delle disposizioni ivi contenute.
2. A sostegno della propria domanda, riferiva che: a) dopo la separazione, il Tribunale di L'Aquila ha regolato l'affidamento dei figli e con la sentenza n. 330/2020, basata su un accordo raggiunto dai PE1 PE2
genitori in mediazione familiare. La sentenza prevede: i) affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre;
ii) diritti di visita del padre, SI. che potrà Controparte_1 trascorrere due pomeriggi a settimana con i figli durante il periodo scolastico (dall'uscita da scuola alle 19:00) e
durante le vacanze (dalle 11:00 alle 21:00). Dovrà comunicare alla madre, entro il 30 di ogni mese, i due
pomeriggi settimanali liberi del mese successivo;
iii) due weekend alternati al mese con i figli, dalle 10:00 del
sabato alle 20:00 della domenica;
b) nonostante il provvedimento del Tribunale, il SI. ha continuato a CP_1
tenere comportamenti in contrasto con la responsabilità genitoriale, rifiutando la collaborazione con la ex
compagna, nonostante la disponibilità da lei dimostrata;
c) in apparenza collaborativo nelle sedi ufficiali, il SI.
adotta comportamenti opposti in privato, ostacolando la SI.ra e screditandola davanti ai figli;
CP_1 Parte_1
d) malgrado l'organizzazione delle visite secondo i suoi impegni lavorativi (spesso comunicati in ritardo), il
resistente cambia frequentemente i piani, costringendo la ricorrente a riorganizzare tutto, mentre non accetta
eventuali modifiche richieste da quest'ultima. Approfittando della sua posizione lavorativa, invero, rende
difficoltosa la gestione del rapporto con i figli, compromettendo l'interesse dei bambini;
e) la SI.ra , Parte_1
infine, è stata costretta a segnalare tali comportamenti, che hanno anche profili di illiceità penale. A titolo
esemplificativo, in data 12.01.2022 la SI.ra ha presentato un ricorso al Tribunale lamentando che l'ex Parte_1
marito rifiutava di autorizzare la vaccinazione anti-Covid dei figli. All'udienza del 16.02.2022, il SI. CP_1
ha dichiarato di non essere contrario alla vaccinazione, chiedendo solo una visita pediatrica preliminare. Di
conseguenza, il Tribunale ha autorizzato la vaccinazione subordinandola al parere positivo del pediatra. Tuttavia,
nonostante il parere favorevole di quest'ultimo ed un appuntamento fissato per il 18.02.2022, il SI. ha CP_1
continuato a ritardare il consenso, sostenendo di voler un nulla osta scritto dal medico, anche dopo la conferma
[... diretta della pediatra durante una visita del 02.05.2022. Questo comportamento è stato ritenuto dalla SI.ra
indicativo di una mancanza di affidabilità genitoriale e rappresenterebbe solo uno dei tanti episodi Pt_1
problematici imputabili al ex coniuge;
f) tra le accuse mosse al resistente, si evidenziano il disinteresse verso la
salute e l'educazione scolastica dei figli, la mancata aderenza alle prescrizioni mediche ed alimentari per , PE1
la mancanza di sicurezza durante i viaggi in auto, il fumo in presenza dei bambini, il linguaggio offensivo verso
la madre davanti ai figli ed un atteggiamento generale di disinteresse e delega delle cure ai familiari. Inoltre, il
SI. ostacolerebbe la comunicazione tra madre e figli ed avrebbe evitato di contribuire alle spese extra CP_1
per i bambini. In alcune occasioni, si sarebbe addirittura presentato in stato di alterazione per prendere i figli;
g)
la SI.ra , pertanto, alla luce di quanto riferito, ritiene che questi comportamenti siano indicativi di una Parte_1
generale inaffidabilità e inadeguatezza a gestire le responsabilità di un affido condiviso. Dunque, richiede
l'affidamento esclusivo di e , sottolineando che, secondo la legge (art. 337 c.c.), l'affido esclusivo PE1 PE2 può essere disposto quando l'affido condiviso è considerato contrario all'interesse dei minori, il quale si
concentra sulla loro salute e crescita psicofisica equilibrata.
3. Con atto datato 29.09.2022, si costituiva in giudizio il SI. il quale, opponendosi alla CP_1
richiesta avanzata da controparte, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) il SI. e la SI.ra si sono sposati nel 2014, dopo una convivenza iniziata nel 2013, e CP_1 Parte_1
hanno avuto due figli, e . La coppia ha vissuto in una casa a L'Aquila, acquistata dal SI. PE1 PE2 CP_1
prima del matrimonio. La separazione è avvenuta nel 2017 ed è stata inizialmente avviata in via giudiziale dalla
SI.ra , per poi trasformarsi in consensuale dopo una controversia sull'addebito per infedeltà;
b) la Parte_1
SI.ra è insegnante di lettere a Navelli e convive con il SI. , mentre il SI. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Vigile del Fuoco, è stato trasferito a Roma dopo aver prestato servizio a Norcia;
c) nel 2022, il resistente ha
PE avuto una figlia, , con la nuova compagna, SI.ra d) dopo la separazione, la gestione delle Parte_2 visite dei figli è divenuta problematica. Secondo il resistente, infatti, l'ex moglie ha imposto rigide regole di
pianificazione, rendendo difficile conciliare le sue esigenze lavorative con il diritto di frequentazione dei figli.
La ricorrente, invero, richiederebbe con largo anticipo gli orari in cui il padre sarebbe disponibile, ritenendo la
frequentazione dei bambini come una concessione piuttosto che un diritto. Inoltre, non sempre avrebbe
giustificato i motivi per cui il padre non ha potuto godere dell'intero periodo estivo di frequentazione dei figli;
e) il SI. ha sempre contribuito al mantenimento e all'educazione dei minori, rispettando, per quanto CP_1
possibile, le modalità di visita stabilite nella sentenza di divorzio. Ha esercitato il suo diritto di visita, spesso
adattandosi alla gestione unilaterale della madre, che avrebbe limitato significativamente le sue possibilità di
relazione con i figli, mettendo a rischio il loro diritto ad una crescita equilibrata. Peraltro, non ci sarebbero prove
di comportamenti da parte del padre che possano giustificare l'affidamento esclusivo richiesto dalla madre;
f)
senza dubbio, il rapporto tra gli ex coniugi e è molto conflittuale, con la madre accusata di CP_1 Parte_1
limitare il ruolo paterno nella vita dei figli. Secondo il resistente, invero, la ricorrente adotterebbe un
atteggiamento dispotico, prendendo decisioni unilaterali sulle visite dei bambini, nonostante gli accordi di
divorzio;
g) durante le vacanze estive, ad esempio, la SI.ra avrebbe ostacolato il tempo che il padre Parte_1 poteva trascorrere con i figli;
in un'altra occasione, il SI. arrivò in ritardo per un appuntamento, così la CP_1
ex moglie decise di prolungare il pranzo con i
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Montereale - frazione Ville di Fano (AQ) ed elettivamente domiciliato in Castel Gandolfo (RM), presso lo studio del difensore Avv. Maria Grazia Depasquale
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- disporre in favore della madre l'affidamento esclusivo dei figli e , posto che, per le PE1 PE2 ragioni esposte in narrativa, l'affidamento condiviso è da ritenersi allo stato pregiudizievole per i minori, in ragione delle condotte di vita per un verso ex se sconsiderate e, per altro verso, oppositive ed ostruzionistiche mantenute dal SI. nei rapporti con il genitore co-affidatario e Controparte_1
comunque per difetto di interesse quanto alle principali scelte di vita inerenti e ;
PE1 PE2
- condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze del procedimento.” Controparte_1
Per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
1.- respingere la domanda avanzata da parte ricorrente con ricorso ex art. 710 cpc perché fondata in fatto ed in diritto;
2.- a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n. 330/2020, pubblicata il 21 luglio 2020 ed emessa dal Tribunale ordinario di L'Aquila, in persona dei giudici dottor Ciro RIVIEZZO
(Presidente estensore) dottoressa Monica CROCI e dottoressa Antonella CAMILLI, all'esito della causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2917/2019:
a.- affidare in via esclusiva i figli minori (nata il [...]) e Persona_3 [...]
(nato il [...]) al padre con collocazione abitativa presso PE4 Controparte_1
il medesimo, regolando il diritto di visita della madre secondo gli esiti della disponenda CTU;
b.-Revocare l'assegnazione alla OR della casa familiare sita in L'Aquila, Parte_1
alla Via San Sisto 73/A, scala unica, interno 4, posto al primo piano e con annessa cantina al piano terra censita al N.C.E.U. (ora Catasto Fabbricati) del Comune di L'Aquila, al foglio 80, numero 207, sub 10, z.c.1, categoria A/2, classe 1, vani 6,5 già adibito a casa coniugale, nonché l'autorimessa posta al piano seminterrato riportata in N.C.E.U. foglio 80, numero 207 , sub 3, z.c. 1, categoria C6
, classe 6, m.q.18.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 21.06.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 21.06.2014, nel cui ambito sono nati due figli, Controparte_1
, il 21.08.2013 (minorenne), e , il 20.06.2016 (minorenne), e che, al termine della PE1 PE2 relazione e successivamente alla sentenza di separazione, il Tribunale di L'Aquila statuiva sulle condizioni di divorzio e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale con sentenza n. 330/2020, chiedeva pronunciarsi la modifica delle disposizioni ivi contenute.
2. A sostegno della propria domanda, riferiva che: a) dopo la separazione, il Tribunale di L'Aquila ha regolato l'affidamento dei figli e con la sentenza n. 330/2020, basata su un accordo raggiunto dai PE1 PE2
genitori in mediazione familiare. La sentenza prevede: i) affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre;
ii) diritti di visita del padre, SI. che potrà Controparte_1 trascorrere due pomeriggi a settimana con i figli durante il periodo scolastico (dall'uscita da scuola alle 19:00) e
durante le vacanze (dalle 11:00 alle 21:00). Dovrà comunicare alla madre, entro il 30 di ogni mese, i due
pomeriggi settimanali liberi del mese successivo;
iii) due weekend alternati al mese con i figli, dalle 10:00 del
sabato alle 20:00 della domenica;
b) nonostante il provvedimento del Tribunale, il SI. ha continuato a CP_1
tenere comportamenti in contrasto con la responsabilità genitoriale, rifiutando la collaborazione con la ex
compagna, nonostante la disponibilità da lei dimostrata;
c) in apparenza collaborativo nelle sedi ufficiali, il SI.
adotta comportamenti opposti in privato, ostacolando la SI.ra e screditandola davanti ai figli;
CP_1 Parte_1
d) malgrado l'organizzazione delle visite secondo i suoi impegni lavorativi (spesso comunicati in ritardo), il
resistente cambia frequentemente i piani, costringendo la ricorrente a riorganizzare tutto, mentre non accetta
eventuali modifiche richieste da quest'ultima. Approfittando della sua posizione lavorativa, invero, rende
difficoltosa la gestione del rapporto con i figli, compromettendo l'interesse dei bambini;
e) la SI.ra , Parte_1
infine, è stata costretta a segnalare tali comportamenti, che hanno anche profili di illiceità penale. A titolo
esemplificativo, in data 12.01.2022 la SI.ra ha presentato un ricorso al Tribunale lamentando che l'ex Parte_1
marito rifiutava di autorizzare la vaccinazione anti-Covid dei figli. All'udienza del 16.02.2022, il SI. CP_1
ha dichiarato di non essere contrario alla vaccinazione, chiedendo solo una visita pediatrica preliminare. Di
conseguenza, il Tribunale ha autorizzato la vaccinazione subordinandola al parere positivo del pediatra. Tuttavia,
nonostante il parere favorevole di quest'ultimo ed un appuntamento fissato per il 18.02.2022, il SI. ha CP_1
continuato a ritardare il consenso, sostenendo di voler un nulla osta scritto dal medico, anche dopo la conferma
[... diretta della pediatra durante una visita del 02.05.2022. Questo comportamento è stato ritenuto dalla SI.ra
indicativo di una mancanza di affidabilità genitoriale e rappresenterebbe solo uno dei tanti episodi Pt_1
problematici imputabili al ex coniuge;
f) tra le accuse mosse al resistente, si evidenziano il disinteresse verso la
salute e l'educazione scolastica dei figli, la mancata aderenza alle prescrizioni mediche ed alimentari per , PE1
la mancanza di sicurezza durante i viaggi in auto, il fumo in presenza dei bambini, il linguaggio offensivo verso
la madre davanti ai figli ed un atteggiamento generale di disinteresse e delega delle cure ai familiari. Inoltre, il
SI. ostacolerebbe la comunicazione tra madre e figli ed avrebbe evitato di contribuire alle spese extra CP_1
per i bambini. In alcune occasioni, si sarebbe addirittura presentato in stato di alterazione per prendere i figli;
g)
la SI.ra , pertanto, alla luce di quanto riferito, ritiene che questi comportamenti siano indicativi di una Parte_1
generale inaffidabilità e inadeguatezza a gestire le responsabilità di un affido condiviso. Dunque, richiede
l'affidamento esclusivo di e , sottolineando che, secondo la legge (art. 337 c.c.), l'affido esclusivo PE1 PE2 può essere disposto quando l'affido condiviso è considerato contrario all'interesse dei minori, il quale si
concentra sulla loro salute e crescita psicofisica equilibrata.
3. Con atto datato 29.09.2022, si costituiva in giudizio il SI. il quale, opponendosi alla CP_1
richiesta avanzata da controparte, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) il SI. e la SI.ra si sono sposati nel 2014, dopo una convivenza iniziata nel 2013, e CP_1 Parte_1
hanno avuto due figli, e . La coppia ha vissuto in una casa a L'Aquila, acquistata dal SI. PE1 PE2 CP_1
prima del matrimonio. La separazione è avvenuta nel 2017 ed è stata inizialmente avviata in via giudiziale dalla
SI.ra , per poi trasformarsi in consensuale dopo una controversia sull'addebito per infedeltà;
b) la Parte_1
SI.ra è insegnante di lettere a Navelli e convive con il SI. , mentre il SI. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Vigile del Fuoco, è stato trasferito a Roma dopo aver prestato servizio a Norcia;
c) nel 2022, il resistente ha
PE avuto una figlia, , con la nuova compagna, SI.ra d) dopo la separazione, la gestione delle Parte_2 visite dei figli è divenuta problematica. Secondo il resistente, infatti, l'ex moglie ha imposto rigide regole di
pianificazione, rendendo difficile conciliare le sue esigenze lavorative con il diritto di frequentazione dei figli.
La ricorrente, invero, richiederebbe con largo anticipo gli orari in cui il padre sarebbe disponibile, ritenendo la
frequentazione dei bambini come una concessione piuttosto che un diritto. Inoltre, non sempre avrebbe
giustificato i motivi per cui il padre non ha potuto godere dell'intero periodo estivo di frequentazione dei figli;
e) il SI. ha sempre contribuito al mantenimento e all'educazione dei minori, rispettando, per quanto CP_1
possibile, le modalità di visita stabilite nella sentenza di divorzio. Ha esercitato il suo diritto di visita, spesso
adattandosi alla gestione unilaterale della madre, che avrebbe limitato significativamente le sue possibilità di
relazione con i figli, mettendo a rischio il loro diritto ad una crescita equilibrata. Peraltro, non ci sarebbero prove
di comportamenti da parte del padre che possano giustificare l'affidamento esclusivo richiesto dalla madre;
f)
senza dubbio, il rapporto tra gli ex coniugi e è molto conflittuale, con la madre accusata di CP_1 Parte_1
limitare il ruolo paterno nella vita dei figli. Secondo il resistente, invero, la ricorrente adotterebbe un
atteggiamento dispotico, prendendo decisioni unilaterali sulle visite dei bambini, nonostante gli accordi di
divorzio;
g) durante le vacanze estive, ad esempio, la SI.ra avrebbe ostacolato il tempo che il padre Parte_1 poteva trascorrere con i figli;
in un'altra occasione, il SI. arrivò in ritardo per un appuntamento, così la CP_1
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