Trib. Rieti, sentenza 15/11/2024, n. 190
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Testo completo
N. R.G. 942/2022 (porta riuniti i giudizi R.G. nn. 1149/22 e 1156/22)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. A M, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite, come sopra indicate, promosse da:
, nata a Rieti il 20/11/1978 e residente a Rieti in via Giovanni Marconicchio Parte_1
n. 31;
, nata a Rieti il 5.03.1990 ed ivi residente in Via Angelo Maria Ricci n. 117;
CP_1
, nata a Rieti il 5/04/1979 e residente a Fara in Sabina (RI) in via G. Controparte_2
B n. 6;
tutte rappresentate e difese, giuste procure in atti, dall'Avv. M R unitamente e disgiuntamente all'Avv. D V, presso lo studio dei quali in Roma Via Ennio
Q V n.20 sono elettivamente domiciliate;
RICORRENTI
Contro
(CF: - Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale C. Verani n. 7;
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, ritualmente depositati e notificati e oggetto di riunione in data 18 maggio
2023, , e adivano il Giudice del Lavoro, Parte_1 CP_1 Controparte_2
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
Più in dettaglio, le singole posizioni processuali delle ricorrenti possono essere meglio dettagliate come segue.
, attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 20 Parte_1
settembre 2023 (v. produzione documentale dell'11 novembre 2024), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti:
- dal 21/10/2016 al 30/06/2017 presso l'IC Fara Sabina (RI) (v. allegato n. 1 al ricorso);
- dal 20/12/2017 al 30/06/2018 presso l'IC Torri in Sabina (RI) (v. allegato n. 2 al ricorso)
- dal 04/10/2018 al 30/06/2019 presso l'IC Ferruccio Ulivi di Poggio Moiano (RI) (v. allegato
n. 3 al ricorso);
- dal 23/09/2019 al 30/06/2020 presso l'IC Giovanni Pascoli di Rieti (v. allegato n. 4 al ricorso);
- dal 11/09/2020 al 30/06/2021 preso l'IC Alda Merini di Rieti (v. allegato n. 5 al ricorso);
- dal 03/09/2021 al 30/06/2022 presso l'IC Alda Merini di Rieti (v. allegato n. 6 al ricorso).
, dipendente del nel profilo di docente di scuola CP_1 Controparte_3
primaria con un contratto a tempo indeterminato stipulato in data 1.09.2021 (v. integrazione documentale del giorno 11 novembre 2024), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti: dal 11.10.2017 al 10.12.2017, dal 11.12.2017 al 11.03.2018, dal 12.03.2018 al 16.03.2018, dal 19.03.2018 al 23.03.2018, dal 24.03.2018 al 26.03.2018, dal 26.03.2018 al 28.03.2018, dal 4.04.2018 al 6.04.2018, dal 9.04.2018 al 13.04.2018, dal 16.04.2018 al 18.04.2018, dal
19.04.2018 al 20.04.2018, dal 23.04.2018 al 27.04.2018, dal 2.05.2018 al 4.05.2018, dal
7.05.2018 al 23.05.2018, dal 24.05.2018 al 8.06.2018, dal 12.06.2018 al 12.06.2018 (v. allegato n. 1 al ricorso);
2
- dal 17.10.2018 al 17.10.2018, dal 19.10.2018 al 19.10.2018, dal 29.10.2018 al 20.11.2018, dal 21.11.2018 al 19.01.2019, dal 20.02.2019 al 20.03.2019, dal 21.03.2019 al 9.06.2019, dal
10.06.2019 al 10.06.2019 (v. allegato n. 2 al ricorso);
- dal 1.10.2019 al 1.10.2019, dal 2.10.2019 al 30.06.2020 (v. allegato n. 3 al ricorso);
- dal 1.10.2020 al 31.08.2021 (v. allegato n. 4 al ricorso).
, al momento della proposizione del ricorso dipendente del Controparte_2 [...]
nel profilo di docente di scuola dell'infanzia con un contratto a tempo Controparte_3
determinato in data 5.09.2022 con termine al 30.06.2023 e attualmente assunta a tempo indeterminato (come da produzione documentale depositata il giorno 11 novembre 2024), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti: dal 23.10.2017 al 27.10.2017, dal 30.10.2017 al 31.10.2017, dal 2.11.2017 al 3.11.2017, dal
6.11.2017 al 17.11.2017, dal 20.11.2017 al 30.11.2017, dal 1.12.2017 al 18.12.2017, dal
19.12.2017 al 11.01.2018, dal 12.01.2018 al 1.02.2018, dal 2.02.2018 al 6.02.2018, dal
7.02.2018 al 5.03.2018, dal 6.03.2018 al 23.03.2018, dal 24.03.2018 al 23.04.2018, dal
24.04.2018 al 18.05.2018, dal 19.05.2018 al 8.06.2018, dal 9.06.2018 al 29.06.2018 (v. allegato n. 2 al ricorso);
- dal 4.10.2018 al 30.06.2019 (v. allegato n. 3 al ricorso);
- dal 30.09.2019 al 30.06.2020 (v. allegato n. 4 al ricorso);
- dal 11.09.2020 al 30.06.2021 (v. allegato n. 5 al ricorso).
- dal 3.09.2021 al 30.06.2022 (v. allegato n. 6 al ricorso).
Tanto premesso, le ricorrenti lamentano di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di €
500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_3
di legittimazione passiva del e dell' Controparte_3 Controparte_6
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_7
3
Ministri;
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
Le cause riunite, istruite mediante l'esame dei documenti in atti versati, erano discusse ex art.
127 ter c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_3
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_3
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_3
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_3
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
4
Tanto premesso, i ricorsi sono parzialmente fondati, con i limiti e le precisazioni che si seguito si vanno ad esporre.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. A M, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite, come sopra indicate, promosse da:
, nata a Rieti il 20/11/1978 e residente a Rieti in via Giovanni Marconicchio Parte_1
n. 31;
, nata a Rieti il 5.03.1990 ed ivi residente in Via Angelo Maria Ricci n. 117;
CP_1
, nata a Rieti il 5/04/1979 e residente a Fara in Sabina (RI) in via G. Controparte_2
B n. 6;
tutte rappresentate e difese, giuste procure in atti, dall'Avv. M R unitamente e disgiuntamente all'Avv. D V, presso lo studio dei quali in Roma Via Ennio
Q V n.20 sono elettivamente domiciliate;
RICORRENTI
Contro
(CF: - Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
(CF: – (CF: , P.IVA_2 Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Dott. Gianluca Amantea, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale C. Verani n. 7;
PARTE CONVENUTA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, ritualmente depositati e notificati e oggetto di riunione in data 18 maggio
2023, , e adivano il Giudice del Lavoro, Parte_1 CP_1 Controparte_2
rivendicando il diritto a vedersi riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente.
Più in dettaglio, le singole posizioni processuali delle ricorrenti possono essere meglio dettagliate come segue.
, attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 20 Parte_1
settembre 2023 (v. produzione documentale dell'11 novembre 2024), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti:
- dal 21/10/2016 al 30/06/2017 presso l'IC Fara Sabina (RI) (v. allegato n. 1 al ricorso);
- dal 20/12/2017 al 30/06/2018 presso l'IC Torri in Sabina (RI) (v. allegato n. 2 al ricorso)
- dal 04/10/2018 al 30/06/2019 presso l'IC Ferruccio Ulivi di Poggio Moiano (RI) (v. allegato
n. 3 al ricorso);
- dal 23/09/2019 al 30/06/2020 presso l'IC Giovanni Pascoli di Rieti (v. allegato n. 4 al ricorso);
- dal 11/09/2020 al 30/06/2021 preso l'IC Alda Merini di Rieti (v. allegato n. 5 al ricorso);
- dal 03/09/2021 al 30/06/2022 presso l'IC Alda Merini di Rieti (v. allegato n. 6 al ricorso).
, dipendente del nel profilo di docente di scuola CP_1 Controparte_3
primaria con un contratto a tempo indeterminato stipulato in data 1.09.2021 (v. integrazione documentale del giorno 11 novembre 2024), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti: dal 11.10.2017 al 10.12.2017, dal 11.12.2017 al 11.03.2018, dal 12.03.2018 al 16.03.2018, dal 19.03.2018 al 23.03.2018, dal 24.03.2018 al 26.03.2018, dal 26.03.2018 al 28.03.2018, dal 4.04.2018 al 6.04.2018, dal 9.04.2018 al 13.04.2018, dal 16.04.2018 al 18.04.2018, dal
19.04.2018 al 20.04.2018, dal 23.04.2018 al 27.04.2018, dal 2.05.2018 al 4.05.2018, dal
7.05.2018 al 23.05.2018, dal 24.05.2018 al 8.06.2018, dal 12.06.2018 al 12.06.2018 (v. allegato n. 1 al ricorso);
2
- dal 17.10.2018 al 17.10.2018, dal 19.10.2018 al 19.10.2018, dal 29.10.2018 al 20.11.2018, dal 21.11.2018 al 19.01.2019, dal 20.02.2019 al 20.03.2019, dal 21.03.2019 al 9.06.2019, dal
10.06.2019 al 10.06.2019 (v. allegato n. 2 al ricorso);
- dal 1.10.2019 al 1.10.2019, dal 2.10.2019 al 30.06.2020 (v. allegato n. 3 al ricorso);
- dal 1.10.2020 al 31.08.2021 (v. allegato n. 4 al ricorso).
, al momento della proposizione del ricorso dipendente del Controparte_2 [...]
nel profilo di docente di scuola dell'infanzia con un contratto a tempo Controparte_3
determinato in data 5.09.2022 con termine al 30.06.2023 e attualmente assunta a tempo indeterminato (come da produzione documentale depositata il giorno 11 novembre 2024), ha allegato di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente negli anni precedenti, sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi, come da contratti ritualmente prodotti: dal 23.10.2017 al 27.10.2017, dal 30.10.2017 al 31.10.2017, dal 2.11.2017 al 3.11.2017, dal
6.11.2017 al 17.11.2017, dal 20.11.2017 al 30.11.2017, dal 1.12.2017 al 18.12.2017, dal
19.12.2017 al 11.01.2018, dal 12.01.2018 al 1.02.2018, dal 2.02.2018 al 6.02.2018, dal
7.02.2018 al 5.03.2018, dal 6.03.2018 al 23.03.2018, dal 24.03.2018 al 23.04.2018, dal
24.04.2018 al 18.05.2018, dal 19.05.2018 al 8.06.2018, dal 9.06.2018 al 29.06.2018 (v. allegato n. 2 al ricorso);
- dal 4.10.2018 al 30.06.2019 (v. allegato n. 3 al ricorso);
- dal 30.09.2019 al 30.06.2020 (v. allegato n. 4 al ricorso);
- dal 11.09.2020 al 30.06.2021 (v. allegato n. 5 al ricorso).
- dal 3.09.2021 al 30.06.2022 (v. allegato n. 6 al ricorso).
Tanto premesso, le ricorrenti lamentano di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di €
500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il difetto Controparte_3
di legittimazione passiva del e dell' Controparte_3 Controparte_6
convenuti in giudizio in luogo della
[...] Controparte_7
3
Ministri;
nel merito, invocava il limite di cumulabilità di due anni, valorizzando anche il termine di prescrizione quinquennale ai fini della rivendicabilità del beneficio nonché la stipulazione di contratti temporanei per supplenze spesso molto brevi e saltuarie, non paragonabili all'attività e programmazione formativa riscontrabile in capo a un soggetto assunto a tempo indeterminato.
Le cause riunite, istruite mediante l'esame dei documenti in atti versati, erano discusse ex art.
127 ter c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta, atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto giuridico che, in qualità di datore di Controparte_3
lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale è CP_3
stato ritualmente evocato in giudizio.
Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre CP_3
articolazioni del (cfr. Cass. n. 20430/2012;
Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. CP_3
21726/2010;
Cass. n. 20521/2008;
Trib. Monza n. 101/2021;
Trib. Forlì n. 96/2021;
Trib. Asti
n. 30/2021;
App. Bari n. 2337/2019;
App. Catanzaro n. 942/2019;
Trib. Milano n. 2964/2015).
D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (C.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8
dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.
In altre parole, la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo
l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023;
Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023;
Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).
4
Tanto premesso, i ricorsi sono parzialmente fondati, con i limiti e le precisazioni che si seguito si vanno ad esporre.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
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