Trib. Salerno, sentenza 19/04/2024, n. 157
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Testo completo
Proc. R.V.G. n. 686/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa I B Presidente
Dott.ssa C C Giudice estensore
Dott.ssa V C Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 686/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. C Parte_1
C, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. F M, Parte_2 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 16.04.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
Proc. R.V.G. n. 686/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2024 i coniugi [nata a [...]
Salerno il 17/03/1979, C.F. ] e [nato a [...]F._1 Parte_2
Nocera Inferiore (Sa) il 09/05/1973, C.F. ], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 04.06.2019 a Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2019, al n. 45
Parte I Ufficio 1, e che da tale unione era nato un figlio, (27.04.2011), ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale con decreto n. 3770/2023 del 22/03/2023, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.04.2024 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
11.04.2024 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di