Trib. Forli, sentenza 12/01/2024, n. 23

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 12/01/2024, n. 23
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 23
Data del deposito : 12 gennaio 2024

Testo completo

N° 3180/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A M Presidente rel. est. dott.ssa A O Giudice dott. M M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3180 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto separazione giudiziale” e promossa da
nato a ROMA (RM) il 20/01/1976 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Subborgo Eugenio Valzania 5 Int 1 47521 CESENA, con il patrocinio dell'avv.
CALZOLARI UMBERTO ( ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore in Via G. Regnoli N. 10 (Studio Avv. P. Campisi) 47121 FORLI'
- ricorrente
nei confronti di nata a CINQUEFRONDI (RC) il 16/06/1977 (C.F. Controparte_1
) residente in Subborgo Eugenio Valzania 5 INT 1 47521 CESENA, C.F._3 con il patrocinio dell'avv. MOSCONI DANIELA e dell'Avv. BIANCHI FILIPPO, elettivamente domiciliata presso i difensori alla Via Don Minzoni N.106 47521, CESENA
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.

CONCLUSIONI: Con “Foglio di p.c.” contenente note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.
depositato in data 12 maggio 2023 il ricorrente ha precisato le proprie Parte_2 conclusioni chiedendo al Tribunale di: “In via principale e nel merito, respingere le domande

di parte resistente perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque contra legem,
e:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare all'altro eventuali mutamenti di residenza o domicilio;

- assegnare alla madre l'abitazione di Subborgo Eugenio Valzania n. 5 – Int. 1 in Cesena, di proprietà del marito;

- affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
rimarrà con il padre, a fine Persona_1

settimana alterni, dalla giornata del sabato dalle ore 12:30 alla domenica sera alle ore
19:00;
durante la settimana il Sig. potrà tenere con sé il figlio minore, Pt_1

compatibilmente con i suoi impegni scolastici e di svago, nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
durante le festività natalizie potrà rimanere Persona_1 sette giorni consecutivi con ciascun genitore, dal 24 al 30 con uno, e dal 31 al 6 con l'altro genitore alternando gli anni, anche per i soli giorni festivi;
durante le feste pasquali potrà rimanere dal venerdì alla domenica con uno, dal lunedì al mercoledì con l'altro, sempre alternando gli anni;
durante le vacanze scolastiche ciascun genitore potrà tenere con sé, in via esclusiva, il figlio minore fino a 15 giorni anche non consecutivi, previo tempestivo accordo con l'altro coniuge;

- disporre a carico del Sig. un importo mensile rivalutato automaticamente Parte_1
secondo gli indici ISTAT di Euro 200,00, da versarsi a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, di natura medico- Persona_1
odontoiatrica non mutuabile e sportivo/ricreativa previo consenso e consegna delle relative pezze giustificative, come da Protocollo dell'intestato Tribunale;

- disporre che i coniugi si impegnino ad incoraggiare le frequentazioni dei parenti dell'altro coniuge da parte del figlio , al fine di mantenere con loro significativi rapporti, Persona_1
e così favorire la corretta crescita psicologica del bambino;

- dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;

- disporre ogni altro opportuno provvedimento.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato”.
Ha altresì rinnovato le richieste istruttorie di prove per interrogatorio formale di CP_1
e prove per testi e ha richiedto che “vengano disposti, in via istruttoria, da parte della
[...] sezione di polizia tributaria della Guardia di Finanza – Tenenza di Cesena, gli opportuni accertamenti, tramite accesso alle banche dati secondo quanto previsto dall'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. e con ogni mezzo, la situazione reddituale e patrimoniale di , Controparte_1
comprensiva delle disponibilità economiche investite in titoli o in giacenza sui conti correnti
e di ogni altra entrata che possa aver consentito alla predetta, l'acquisto per la quota di ½, del predetto fabbricato allo stato grezzo, in corso di costruzione, per la realizzazione di due villette a schiera, oltre terreno pertinenziale di complessivi mq. 4.746, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cesena (FC) al Foglio 172, Particella n. 229, Sub. 2, categoria in corso di costruzione” e “di voler ordinare alla – Filiale di Cesena Viale CP_2
Oberdan n. 183, in persona del l.r.p.t., di esibire in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., gli estratti del conto corrente n. 2438622 cointestato ai Sigg.ri
[...]
e dalla apertura alla data del 13.05.2022;
nonché di Parte_3 Parte_1

voler ordinare al – Filiale Org_1 Controparte_3
di Cesena Via Veneto n. 15, in persona del l.r.p.t., di esibire in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., gli estratti del conto corrente n. 96-102228 cointestato ai
Sigg.ri e dalla apertura, in data 14.02.1999, Parte_3 Parte_1
al 06.04.2022.”
Con foglio di “precisazione delle conclusioni” depositate in data 17 maggio 2023 la resistente
ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo Tribunale: “in via Controparte_1
preliminare:
-invitare nuovamente il Servizio Sociale affidatario a trasmettere una relazione di aggiornamento circa l'attuale condizione del minore , nonché su quanto Persona_1
emerso dall'attività svolta con specifico riguardo alle figure genitoriali ed al ruolo svolto da ciascuna di esse nella crescita e nell'accudimento del figlio, concedendo altresì alle parti in causa nuovo termine per depositare loro eventuali osservazioni;
-rimettere la causa in istruttoria ordinando al Sig. di depositare la Parte_1
documentazione attestante la dichiarazione di successione della defunta madre;in via principale:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
-disporre l'affido esclusivo del minore alla madre , Parte_1 Controparte_1
sussistendone i presupposti in ragione di tutto quanto sopra esposto, regolamentando i rapporti tra il minore ed il padre nelle forme e modalità ritenute più opportune, tenuto conto dell'interesse del minore;

-assegnare la casa famigliare sita a Cesena, Via Sogliano, n. 14 alla Sig.ra che vi CP_1
abiterà insieme al figlio minore ;
Persona_1

-accertata la disparità economica sussistente tra i coniugi e, vista la capacità economico reddituale del Sig. anche alla luce delle indagini compiute dalla Sezione Parte_1
Tributaria della Guardia di Finanza di cui in atti, e tenuto altresì conto delle specifiche esigenze di , dichiarare il Sig. tenuto alla corresponsione in Persona_1 Parte_1
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore di un assegno mensile pari ad € 600,00= oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, come stabilite dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, nonché tenuto a contribuire in misura pari al 80% alle spese relative alla terapia da attivarsi in favore di (terapia A.B.A. e fisioterapia);
Persona_1

-prescrivere al Sig. di sottoscrivere il modulo per l'esenzione del bollo auto Parte_1
(all. doc. 11), con riferimento al veicolo intestato e in uso alla madre, con il quale assolve alle quotidiane esigenze del figlio ;
Persona_1

in subordine:
-nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale non dovesse disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, autorizzare la Sig.ra ad attivare la terapia e gli interventi di CP_1
supporto psico-fisico necessari per , anche in assenza del consenso della figura Per_1
paterna, il quale sarà in ogni caso tenuto a farsi carico dei relativi oneri economici in misura pari all'80/% delle spese sostenute per tali interventi;

-nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse assegnare al minore unitamente alla madre la casa famigliare sita a Cesena in Via Sogliano, n. 14, disporre che il Sig. Pt_1
provveda a locare l'immobile sito a Cesena in Via Subborgo Valzania, n. 5, ove attualmente vivono e la madre e che il ricavato dei canoni mensili venga attribuito alla Sig.ra Per_1
per sostenere le spese di locazione di un'abitazione più consona ed adeguata alle CP_1
esigenze, anche riabilitative, di con l'ulteriore conseguenza che il contributo al Per_1
mantenimento da porsi in carico al Sig. dovrà essere maggiorato nella misura dei Pt_1
costi di locazione che l'odierna resistente dovrà sostenere;
in via ulteriormente subordinata:
-assegnare la casa coniugale sita in Cesena FC, alla Via Subborgo Valzania, n. 5 alla Sig.ra che la abiterà unitamente al figlio , ordinando al Sig. di mettere a CP_1 Per_1 Pt_1
disposizione del figlio settimanalmente la nuova abitazione sita in Cesena FC, alla Via
Sogliano, n. 14 per lo svolgimento della terapia necessaria al minore;

-preso altresì atto dell'indisponibilità manifestata dal Sig. nell'accudimento e nella Pt_1
gestione del figlio , nonché accertata la disparità economica sussistente tra i Persona_1
coniugi, dichiarare il Sig. tenuto alla corresponsione in favore della moglie a titolo Pt_1
di mantenimento del figlio minore, di un assegno mensile non inferiore ad € 600,00= mensili oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, come stabilite dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, nonché tenuto a contribuire in misura pari all'80% delle spese relative alla terapia di (metodo A.B.A., Per_1
fisioterapia).
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale come per legge”.
Il Pubblico Ministero è intervento in data 25 maggio 2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei
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