Trib. Locri, sentenza 11/11/2024, n. 593
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Testo completo
n. 1544/2022 R.G.Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei giudici: dott.ssa A A Presidente rel. dott.ssa M G giudice dott.ssa V A giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto separazione personale, iscritta al n.
1544/2022 R.G., promossa da
(C.F.: ), nata a Serra San Parte_1 CodiceFiscale_1
B (CZ) il 08.04.1991, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. F A P (indirizzo PEC:
;
Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nato a Locri (RC) il Controparte_1 C.F._2
08.09.1989 e residente in Caulonia alla C.da Popelli n. 5, allo stato domiciliato in Caulonia alla Via Pietro Calafiore palazzo D;
resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 24.09.2024 ex art. 127 ter C.P.C., prodotte da parte ricorrente in data 16.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha contratto matrimonio civile con , in Caulonia, Persona_1
in data 21 agosto 2010 ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di
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matrimonio del Comune di Caulonia, anno 2010 n. 4 parte I. Dall'unione coniugale sono nati i figli, ancora minorenni, nata a Bologna il Persona_2
03.10.2010, nata a Locri il 30.01.2015, nata a Persona_3 Persona_4
Locri il 05.01.2013 e nato a Locri il 06.10.2021. Persona_5
Con ricorso depositato il 06/12/2022 e notificato al resistente rimasto contumace, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione Parte_1
personale alle condizioni indicate nel medesimo atto introduttivo con addebito nei confronti del (adducendo sul punto quanto segue: “
5.Da tempo e per CP_1
colpa esclusiva del sig. che ha abbandonato la casa coniugale e Controparte_1
conduce una convivenza more uxorio con tale sig.ra è Persona_6
venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi ed è oramai impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto, e ciò per esclusiva colpa di
.
6. Difatti, costui conduce oramai da tanto tempo una Controparte_1
convivenza con persona diversa dalla moglie, una relazione nota a tutti i concittadini che, anche per la inutile ostentazione, provoca sofferenza e disagio, non solo alla sig,ra ma anche e soprattutto ai figli che in tenera Parte_2
età si vedono, incolpevoli, trascurati nei bisogni e umiliati negli affetti.
7. Inoltre il sig. nonostante lavori stabilmente con la non CP_1 Controparte_2 provvede al mantenimento della famiglia.”);
l'affido esclusivo dei figli minorenni;
la previsione di un contributo per il mantenimento della stessa, non economicamente autosufficiente (nella misura di € 200,00 mensili), e dei figli minorenni nella misura complessiva di € 800,00 mensili.
Compariva la ricorrente all'udienza presidenziale dell'11/04/2023 ed il
Presidente del Tribunale, con ordinanza emessa in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati, nonché affidava ad entrambi i genitori i figli minori, con collocazione presso l'abitazione familiare sita in Caulonia alla via Castelvetere snc, contestualmente assegnata alla ricorrente, e dispone la regolamentazione degli incontri con il padre (“con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé tre pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in giornate a scelta dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana – ed inoltre a settimane alterne dalle ore
15:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e
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diverse dei minori;
ancora, di tenere con sé a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i minori, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, semprechè il predetto regime delle festività natalizie non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori”);
poneva, infine, a carico del resistente l'obbligo sia di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 100,00, sia per il mantenimento dei figli la somma complessiva di € 600,00 mensili, sia di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli minori.
Neanche a seguito della regolare notifica dell'ordinanza presidenziale CP_1
si è costituito in giudizio.
[...]
Nel corso del giudizio, con ordinanza istruttoria del 10.04.2024, venivano rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale formulata dalla ricorrente, atteso che parte della relativa capitolazione concerne circostanze già desumibili dalla documentazione in atti, mentre altra parte è formulata in termini generici.
Infine, all'udienza del 24.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., la parte costituita precisava le conclusioni nonché venivano concessi i termini del cui all'art. 190 C.P.C., e la causa veniva riservata al
Collegio in camera di consiglio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
La separazione dei coniugi, invero, trova causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile ed, a tal fine, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. civ., sez. I, n. 3356/2007).
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E'stato addotto, in termini del tutto verosimili, che i coniugi vivono ormai da tempo stabilmente separati tra loro, per avere il lasciato la casa coniugale CP_1
per condurre una convivenza more uxorio con altra donna, e tale circostanza contrasta con quella comunione materiale e spirituale di vita che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Il comportamento processuale del resistente costituisce evidente indice di