Trib. Potenza, sentenza 06/11/2024, n. 1800
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Testo completo
N. 1251/2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Volpe Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice Rel.
Dott. Generoso Valitutti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1251/2014 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
NA CO E AZ CO (in qualità di eredi di TO
RI CO), MI CA, IC DI EO,
IO LI, EF DE VI, AZ AN IA
OL (anche in qualità di erede di NE OV UT), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ON Rossi e ZI Magno, elettivamente domiciliati in Potenza, alla via Vienna n. 11, presso lo studio dell'Avv. OM Di
PP, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
PROMOTUR BUNGALOW S.R.L., c.f. 00429100779, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Nicola Cermentao, con cui elettivamente domicilia in Matera alla via Pretorio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Michele Messina, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 14.02.2024 gli attori hanno concluso come da note scritte depositate in vista di detta udienza.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ON AR UC, Michele IO,
OM Di LE, IN AR, TE De RO, MI NI PU,
ZI AN RI NN, MA Di PE, FI MO hanno agito nei confronti della PROMOTUR BUNGALOW S.r.l., in qualità di soci della stessa, per
l'impugnazione di due distinte delibere: 1) quella del 24.01.2014 con cui è stato nominato il Dott. Nettino ON LI quale revisore unico con funzioni di revisore legale e di controllo contabile, adottata senza la presenza degli odierni attori (doc. 13);
2) quella del
18.02.2014 di aumento reale del capitale sociale adottata dall'assemblea con il voto contrario degli odierni attori (doc.14).
Gli attori hanno dedotto, preliminarmente, di essere soci della società convenuta in quanto proprietari di una quota pari al 3,33% del capitale sociale (ricadente in comunione legale per i coniugi-attori MI NI PU e ZI AN RI NN nonché
FI MO e MA di PE).
Hanno dato atto, inoltre, della contestuale pendenza, dinanzi al Tribunale di Matera, di altra causa avente ad oggetto la domanda di simulazione dell'atto introduttivo della società
(RG 1645/2013) tesa a far emergere il carattere fittizio della società rispetto all'effettiva proprietà dei soci, ex art. 832 cod. civ., dei beni facenti parte del patrimonio sociale, evidenziando di detenere una quota pari a 1/30 (ovvero il 3,33%) del capitale sociale in quanto corrispondente alla proprietà di un bungalow ciascuno;
nonché di altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Potenza avente ad oggetto l'impugnazione di altre quattro delibere (antecedenti a quelle quivi impugnate), RG 2290/2013.
1) Con riferimento alla delibera di nomina del Dott. Nettino LI, quale revisore unico con funzioni di revisione legale e controllo contabile, adottata dall'assemblea in data
24.01.2014 in assenza dei soci istanti, hanno osservato:
- l'ambiguità del tenore letterale della delibera dal quale non si comprende se la volontà espressa dall'assemblea fosse quella di nominare il Dott. LI quale sindaco e revisore unico ovvero solo quale revisore unico;
- l'invalidità della delibera per illiceità dell'oggetto stante l'ineleggibilità del dott.
LI per carenza del prescritto requisito dell'indipendenza, di cui all'art. 2399 cod. civ. richiamato espressamente, in materia di S.r.l., dal comma quinto dell'art. 2477 cod. civ., stante l'attività retribuita di assistenza e consulenza contabile, bilancistica e tributaria svolta dal LI, in proprio e/o mediante la società Net.it soc. coop., in favore della società.
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2) In merito alla delibera di aumento reale del capitale sociale del 18.02.2014 hanno eccepito:
- l'abuso dei soci di maggioranza essendo la delibera in commento finalizzata a far venir meno “la corrispondenza tra le singole quote di partecipazione degli attori, pari a 1/30 del capitale sociale, e 1 dei 30 bungalows dagli stessi da sempre posseduti”, pag. 19 citazione;
- la prova del carattere abusivo della delibera alla luce della non corrispondenza della stessa con le ulteriori delibere di aumento del capitale sociale precedentemente adottate, mai attuate per mancata sottoscrizione anche da parte dei soci di maggioranza;
- la mancata informazione nella comunicazione del 12.02.2014 delle modalità di esecuzione dell'aumento, né le ragioni sottese allo stesso;
- l'assenza della previsione del sovrapprezzo da pagare in sede di sottoscrizione dell'aumento, circostanza che determinerebbe un abuso a danno dei soci di minoranza costretti a sottoscrivere l'aumento “per non perdere il plusvalore implicito nella loro partecipazione”, pag. 26 citazione.
Chiedevano, infine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenz dell'adozione delle impugnate delibere.
Per tutto quanto sopra esposto gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- sospendere ex art. 2378 commi 3° e 4° c.c. l'esecuzione delle delibere impugnate, come da separato ricorso depositato contestualmente al deposito del presente atto di citazione;
in via principale:
- accertate e dichiarare l'invalidità ex art. 2479 fer c.c. e comunque l'inefficacia delle delibere adottate dall'assemblea dei soci di PROMOTUR BUNGALOW S.R.L. rispettivamente il 24.01.2014 per la nomina del DOTT. NETTINO TO MOLITERNI quale revisore unico con funzioni di revisione legale e controllo contabile per ineleggibilità dello stesso e il 18.02.2014 con atto pubblico a rogito Dott. Michele Arcangelo Casino
Notaio in Matera Rep. n. 140855 e Racc. n. 34411 per l'aumento reale del capitale sociale di euro 100.000,00, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente statuire e disporre;
- condannare PROMOTUR BUNGALOW S.R.L. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori in ragione dell'assunzione delle delibere impugnate nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
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Costituitasi in giudizio, la Promotur S.r.l. ha confutato quanto ex adverso dedotto rilevando, preliminarmente, come l'intento perseguito dai soci-attori, in tutte le diverse iniziative giudiziali intraprese, fosse esclusivamente quello di “ostacolare la società ed impedirle di svolgere attività di impresa” non avendo alcun interesse a partecipare alla vita sociale, sostenendo “che la stessa non esista perché il relativo contratto sarebbe simulato”.
Con riferimento alla delibera di nomina del revisore unico ha evidenziato:
- la carenza di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita tra la società ed il revisore, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 2399 co 1 lett. c) cod. civ.;
-che la società Net.it, di cui LI non è socio, svolge solamente attività di elaborazione dati per la Promotur e non anche di consulenza fiscale e contabile;
- il venir meno (con l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2477 ad opera dell'art. 20 del d.l. 24 giugno 2014 n. 91 conv. con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 116) dell'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo per le società a responsabilità limitata aventi un capitale sociale non inferiore a quello minima stabilita per le società per azioni.
Sulla invalidità della delibera di aumento reale del capitale sociale del 18.02.2014, rinviando a quanto già osservato nella comparsa di costituzione prodotta nel sub procedimento cautelare, ha evidenziato:
- che l'aumento era stato sottoscritto non solo dai cosiddetti soci di maggioranza (coniugi
Matera – Selvaggi), ma anche da altri soci Di GI PP e Promo-tur S.r.l. intervenuti e che la deliberazione non era stata impugnata dai soci UC UD, AU
PE e RC MO;
- che gli attori avrebbero potuto conservare il valore della propria quota sociale in rapporto al capitale sociale sottoscrivendo il deliberato aumento di capitale, alla luce delle modalità stabilite;
- l'impossibilità di ritenere simulato il contratto di società con cui veniva costituita la
Promotur S.r.l.;
- l'assenza di un obbligo per la società di far utilizzare ai soci i beni sociali.
Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda di annullamento ovvero inefficacia della deliberazione del
24/01/2014 dell'assemblea dei soci di nomina del revisore unico del dott. Nettino ON
LI per carenza di alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dal comma 1 lett. c) dell'art. 2399 c.c.;
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2) Dichiarare comunque non obbligata la società PROMOTUR BUNGALOW srl alla nomina del revisore unico ai sensi del novellato art. 2477 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda di annullamento della nomina del revisore unico;
3) rigettare la domanda di annullamento per invalidità ovvero la declaratoria di inefficacia della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale del 18/02/2014 per le eccezioni, motivazioni e deduzioni rappresentate nella memoria di costituzione della PROMOTUR BUNGALOW srl nella fase cautelare e nel presente atto difensivo;
4) condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze della fase sommaria e di merito del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Rigettata l'istanza di sospensione delle delibere impugnate (con ordinanza del 09.08.2014 resa nell'ambito del sub-procedimento cautelare in corso di causa, RG 1251-1/2014, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 27.11.2016, RG 2415/2014), venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., all'epoca vigente.
In data 30.08.2022 gli attori MO FI e Di PE MA comunicavano di aver concluso con la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, in data