Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 1950

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 1950
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1950
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa B M Presidente dott. A C Giudice dott. E B Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2499/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA
, C.F. parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
15/08/1981, rappresentata e difesa dall'avv. URSO ANTONELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 10/06/1975, rappresentata e difesa dall'avv. ZAGARESE AANDRA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 04/12/2023 parte ricorrente Pt_1 ha introdotto il presente procedimento di modifica delle condizioni della
[...] separazione nei confronti del marito , chiedendo di: “1) modificare il Controparte_1 provvedimento di omologa di separazione n. 3026/2013 del 12.06.2013 reso nel giudizio n.
764/2013 R.G. Tribunale di Castrovillari ex e disporre temporaneamente e Pt_2 nell'immediatezza l'affidamento congiunto dei figli minori e con Per_1 Persona_2 collocazione stabile dei medesimi presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 tenuto conto che nel predetto periodo di permanenza presso il padre quest'ultimo deve garantire ai figli l'assolvimento delle incombenze scolastiche e parascolastiche ed igiene personale dei medesimi, ed, altresì, fine settimana alternati il sabato dalle ore 7.45 al fine di garantire l'ingresso a scuola dei medesimi previsto per le ore 7.55 per la figlia maggiore e per le 8.30 per il piccolo fino alle ore 20,00 occupandosi nel mentre della uscita da scuola dei minori e delle attività pomeridiane da svolgersi nei giorni prestabiliti ed, altresì, la domenica dalle ore 11.00 alle ore 20,00. Il pernotto dei minori non risulta temporaneamente auspicabile considerato che i medesimi non hanno mai dormito con il padre se non nel breve periodo di permanenza della madre a Torino ed hanno comunque espresso la volontà di non voler rimanere a dormire a casa del padre nell'immediatezza. Per il periodo delle festività natalizie e pasquali ad anni alterni il giorno


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della vigilia con il padre e quello di Natale con la madre e così il 31 dicembre e Capodanno
e per i giorni di Pasqua e Pasquetta mentre per il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 gg nel mese di luglio o agosto da concordare preventivamente tra le parti entro il 5 maggio di ogni anno. 2) Disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli pari ad euro 400,00 già liberamente e volontariamente riconosciuto dal resistente e solo da ultimo arbitrariamente decurtato da versarsi mediante bonifico sul conto correte bancario intestato alla ricorrente n. [...] entro il 5 di ogni mese;
3) Autorizzare fin da subito il trasferimento della madre unitamente a due figli a Torino al fine di consentire alla ricorrente di riprendere l'attività lavorativa per la quale veniva di già assunta nel mese di aprile c.a. ed all'uopo, in via istruttoria si fa richiesta di ascolto dei figli minori al fine di valutare la propensione dei medesimi a seguire la madre in una diversa città ove avrebbero anche la possibilità di vivere a titolo gratuito in una abitazione confortevole di proprietà del nonno materno continuando a frequentare lì le scuole;
in tal senso, all'esito del benevolo accoglimento dell'istanza di trasferimento a Torino della ricorrente unitamente ai figli, disporre per il resistente un diritto di visita dei figli da estrinsecarsi per l'intero periodo di vacanza natalizio o pasquale di ogni anno in modo alternato dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino a quello antecedente al rientro e per il periodo estivo i mesi di giugno e luglio ovvero luglio e agosto di ogni anno in maniera alternata da concordarsi preventivamente sempre entro il 5 maggio di ogni anno. 4) Diversamente, qualora venisse negata la richiesta di trasferimento, mantenendo ferme le di già avanzate richieste di cui al punto n. 1 delle conclusioni in ordine al diritto di visita paterno, nonché il versamento della somma mensile a titolo di mantenimento per i figli pari ad euro 400,00, porre ulteriormente a carico del resistente le spese di locazione dell'immobile attualmente abitato dalla madre e dai figli in quanto la ricorrente risulta disoccupata e non gode di alcuna entrata economica se non una minima pensione di invalidità e l'aiuto una tantum dei genitori;
ovvero, consentire alla medesima di abitare nella casa coniugale di proprietà del resistente, quest'ultimo nella disponibilità economica di affrontare un canone di locazione per una diversa soluzione abitativa in quanto dipendente comunale mensilmente
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