Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 6622

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 6622
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6622
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 04/06/2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 4034 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VALORI ANTONIO, Parte_1
unitamente all'avv. Antonio FORMISANO, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SETTIMJ GUIDO, giusta delega in CP_1
calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 30/01/2024, premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società , con contratto di lavoro a tempo pieno CP_1
ed indeterminato, dal 1 ottobre 2003 sino al 9 febbraio 2023, allorquando è stato licenziato senza preavviso per motivo disciplinare ma senza preventiva contestazione, ha esposto che, impugnato giudizialmente il licenziamento, il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 21 novembre 2023, ha accolto la domanda dichiarando l'illegittimità del licenziamento e condannando la società alla riassunzione entro tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità pari ad euro 12.680,22.
1
Assumendo di aver diritto, in aggiunta alla tutela apprestata, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, ha convenuto in giudizio la società per vederla condannare al pagamento della complessiva somma di €4.528,656, calcolata in ragione di
45 gg. di calendario ai sensi degli art. 247 e 248 CCNL.
Si è costituita tardivamente la società convenuta, con memoria depositata il 23.4.2024, esponendo, anzitutto, che la società, in esecuzione della sentenza resa sull'impugnativa di licenziamento, ha provveduto alla riassunzione del ricorrente, comunicandolo agli enti competenti e al lavoratore, il quale, però, pretendendo di poter liberamente optare per
l'indennità risarcitoria, non si è presentato al lavoro, provocando un grave danno (di cui la società si è riservata di chiedere il ristoro).
Ha quindi preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda atteso che il giudicato formatosi copre il dedotto ed il deducibile e, in ogni caso, per illegittimo frazionamento della domanda, integrante un abuso in violazione del principio del giusto processo;
nel merito ha contestato la pretesa, negando la spettanza dell'indennità di mancato preavviso in caso di tutela meramente obbligatoria, lamentandone in subordine l'erroneità.
Ha quindi concluso per l'inammissibilità o il rigetto, in tutto o in parte, del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

2. Va infatti senz'altro rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per bis in
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