Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 200

TRIB Lamezia Terme
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Lamezia Terme
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 200
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 200
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo


n. 1189/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE

composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1189/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 marzo
2025 e promossa da:
- CF - elettivamente domiciliata in VIA C. Parte_1 C.F._1
COLOMBO 40 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO - CF
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente - contro
– CF - elettivamente domiciliato in VIA F. Controparte_1 C.F._3
RISMONDI 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'Avv. BARBERIO SIMONA – CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 8 novembre 2024, la sig.ra Parte_1 esponeva:
- che gli istanti, in data 2 luglio 2005, contraevano matrimonio in Morano AL (CS), di seguito trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ): Atto n. 3 – parte II, serie A – anno 2005 –
Ufficio A, mantenendo il regime di divisione dei beni;

- che dalla loro unione nascevano i figli - c.f.: - a Lamezia Terme (CZ) ed in Per_1 C.F._5 data 28 luglio 2006, - c.f.: – anche lui nato a [...], in Parte_2 C.F._6
1
data 8 agosto 2011 ed - c.f.: – anch'egli, come i fratelli, nato a [...] Per_2 C.F._7
Terme (CZ), il 29 maggio 2017, gli ultimi due figli – dunque, a differenza del primo – ancora minorenni;

- che il rapporto coniugale si era via via deteriorato a causa di insanabili contrasti, che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;

- che non appariva dunque possibile - allo stato - la continuazione della convivenza tra i coniugi e la separazione appariva, pertanto, la soluzione migliore per garantire una serena vita familiare;

- che, riguardo al punto di cui sopra - ovverosia al fine di non turbare la serenità dei figli, evitando loro di assistere a diverbi ed a tensioni quotidiane che si erano incuneate tra i coniugi - la ricorrente, di comune accordo con il sig. aveva temporaneamente spostato la sua dimora presso una nuova abitazione, diversa CP_1 dall'alloggio coniugale, congiuntamente ai tre figli;

- che la ricorrente aveva quindi lasciato il proprio immobile nella disponibilità del DURANTE, finché lo stesso non avrebbe trovato una collocazione dignitosa, ove trasferire prontamente la propria residenza;

- che, a nulla erano poi valsi i tentativi di separazione consensuale;

- che, nello specifico, tali accordi erano sfumati sostanzialmente su due punti fondamentali, ovverosia l'assegnazione della casa coniugale e - soprattutto - il mantenimento dei figli minori e non autosufficienti economicamente;

- che, dal mese di luglio scorso, il sig. risiedeva all'interno della casa coniugale e lo stesso non CP_1 corrispondeva alimenti alla per i figli con lei conviventi (vedi, pressoché testualmente, il contenuto Pt_1 del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva – dunque - all'intestato Tribunale di “Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori, ed ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso Parte_2 Per_2 la madre;
il padre comunque potrà vederli anche giornalmente previo preavviso alla moglie;

3. Il padre potrà incontrare i figli minori, ed 2 giorni a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 22 Parte_2 Per_2 circa fatto salvo diverso accordo tra i coniugi;

4. Il padre prenderà con sé i figli per due week end alternati al mese, dal pomeriggio di venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 22.00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, comunicato preventivamente e approvato dall'altro;

5. Durante le vacanze estive, il padre prenderà con sé i figli minori, ed ogni anno per quattro settimane consecutive o Parte_2 Per_2 alternate, in base alle esigenze di entrambi i genitori e concordandolo preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;

6. Il padre e la madre avranno - altresì - la facoltà di effettuare viaggi, anche all'estero, unitamente ai figli, previo accordo;
pertanto sin da adesso, reciprocamente, acconsentono a concedere i documenti validi per l'espatrio ai figli minori;

7. Per le feste di Natale e Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui saranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);

8. Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;

9. Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'accordo reciproco. 10. Disporre

a carico del Sig. il versamento dell'assegno di mantenimento - pari ad € 600,00 mensili Controparte_1
- per il mantenimento dei figli , ed da corrispondere tramite bonifico mensile Per_1 Parte_2 Per_2
2 permanente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c.c. della signora le Parte_1 predette somme andranno rivalutate secondo gli indici ISTAT così come per legge, senza obbligo di richiesta alcuna;
11. A corrispondere il 50% delle spese straordinarie così come per legge (mediche, scolastiche, sportive); 12. Assegnare la casa coniugale sita in Lamezia Terme in via De Maria Vincenzina n. 4, di proprietà della sig.ra alla stessa, la quale andrà a viverci con i figli;
13. Relativamente Parte_1 all'autovettura Mercedes Benz classe A180 tg EC432BP, di proprietà del sig. ma intestata alla CP_1 sig.ra resterà nella disponibilità del sig. previo trasferimento di proprietà.”. Pt_1 CP_1

Si costituiva in giudizio il sig. il quale – preliminarmente - eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso introduttivo per violazione dei requisisti sanciti dall'art. 473-bis.12, c.p.c.; nel merito, contestava tutto quanto ex adverso sostenuto in fatto ed in diritto;
in particolare, assumeva – innanzitutto - di essersi sempre occupato, nei limiti delle proprie possibilità, del mantenimento dei figli;
inoltre, la casa coniugale era stata acquistata con la contribuzione economica dell'80% del sig. mentre la sig.ra nella vita CP_1 Pt_1 matrimoniale, si era sempre occupata del solo ménage familiare;
in ogni caso, la condizione reddituale della ricorrente, che a data attuale svolgeva la professione di psicologa, era certamente più cospicua di quella del resistente, essendo proprietaria anche di un immobile e di due autovetture.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: che l'Ill.mo Tribunale Adito, Voglia: In via preliminare, accogliere
l'eccezione di inammissibilità del ricorso presentato dalla sig.ra per come motivato. Nel merito, Pt_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sopra indicata eccezione, convocati i coniugi avanti a sé ed esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, pronunciare la separazione dei coniugi
e alle seguenti condizioni: A) I coniugi vivranno separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del mutuo rispetto. B) Disporre l'affido condiviso dei figli minori, ed ad Parte_2 Per_2 entrambi genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
il padre comunque potrà vederli anche giornalmente previo preavviso alla moglie. C) assegnare la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla via Vincenzina De Maria n. 4, di proprietà della sig.ra ricorrente al sig. , essendosene Controparte_1 la medesima già allontanata volontariamente;
D) Il padre potrà incontrare i figli minori, ed Parte_2

2 giorni a settimana, dalle ore 16.00 fino alle ore 22 circa fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, Per_2 comunicato preventivamente e approvato dall'altro. F) Il padre prenderà con sé i figli per due week end alternati al mese, dal pomeriggio di sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 22.00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, comunicato preventivamente e approvato dall'altro. G) Durante le vacanze estive, prenderà con sé i figli minori, ed ogni anno per quattro settimane consecutive o Parte_2 Per_2 alternate, in base alle esigenze di entrambi i genitori e concordandolo preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno. H) Il padre e la madre avranno altresì la facoltà di effettuare viaggi, anche all'estero, unitamente ai figli, previo accordo;
pertanto, sin da adesso, reciprocamente, acconsentono a concedere i documenti validi per l'espatrio ai figli minori. I) Per le feste di Natale e Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui saranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); L). Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
M) Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'accordo reciproco. N) Disporre

3 a carico del sig. il versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 300.00, mensili Controparte_1 per il mantenimento dei figli , ed da corrispondere tramite bonifico mensile Per_1 Parte_2 Per_2 permanente, da versare entro il 5 di ogni mese sul c.c. della sig.ra ; le predette somme Parte_1 andranno rivalutate secondo gli indici ISTAT così come per legge;
O) Disporre a carico del sig. DURANTE la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, così come per legge (mediche, scolastiche, sportive); P)

Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale gli stessi rimangono nella piena disponibilità del sig. e nella proprietà di entrambi, rilevando come la sig.ra abbia già CP_1 Pt_1 portato via alcuni di essi, in quanto necessari presso la nuova
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