Trib. Siracusa, sentenza 12/01/2025, n. 28

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 12/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 28
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212/2022 R.G. promoSA da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
elettivamente domiciliata in CORSO GELONE n. C.F._1
83, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti RAFFAELE SPECCHI (c.f.
) e FEDERICA FANTAUZZO (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono per procura in C.F._3 atti ricorrente

contro
Controparte_1
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore;
elettivamente domiciliata in VIA SCIONTI n. 15,
ACIREALE, presso lo studio dell'avv. GIANFRANCO ROMEO (c.f.
, che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fiSAta, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
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termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo del 18.05.2022 ha Parte_1 chiesto:
<< 1. Ritenere e dichiarare illegittima, per i motivi spiegati in ricorso
e con qualsivoglia statuizione, la sospensione dal lavoro e dalla Contr retribuzione disposta dall di Siracusa in data 4.1.2022, con effetto addirittura retrodatato al primo gennaio 2022, per violazione della procedura e dei tempi previsti dal DL 172/2021 e/o per violazione del divieto di irrogare la sospensione durante lo stato di malattia;
per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimi tutti gli atti derivati e le sanzioni accessorie irrogate. Contr

2. Condannare l in persona del suo rappresentante legale pro tempore, a corrispondere per intero la retribuzione, ed i contributi previdenziali, con riguardo alle giornate di lavoro sospese in modo illegittimo, o invalidate, a decorrere dal primo gennaio 2022, e segnatamente per i mesi di gennaio, di febbraio, di marzo e per la prima settimana del mese di aprile 2022, e nonostante la ricorrente abbia lavorato, dopo la guarigione dal Covid-19, dal 10 febbraio al 2 marzo 2022.

3. In ogni caso, ritenere e dichiarare che la sospensione imposta alla ricorrente, anche dopo il suo rientro al lavoro per avvenuta guarigione da
Covid-19, è illegittima, atteso il divieto/impossibilità oggettiva della sig.ra
già in possesso di super green pass rafforzato, di sottoporsi a Pt_1 vaccinazione;
per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittime, con ogni correlata statuizione condannatoria, tanto la confermata sospensione dal lavoro, quanto la mancata retribuzione, persino delle giornate in cui la ricorrente ha prestato lavoro (dal 10 febbraio al 2 marzo 2022), quanto ancora le sanzioni erogate dal datore di lavoro in danno della ricorrente.

4. Condannare la resistente, oltre alla corresponsione delle retribuzioni dall'uno gennaio 2022 al 6 aprile 2022, al pagamento degli
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interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, nonché alla regolarizzazione ed al pagamento dei contributi previdenziali.

5. Ritenere e dichiarare che l'art. 44 ter DL 44/2021, convertito e modificato, è contrario ai principi del Codice di Norimberga, del Trattato di
Oviedo e della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, come spiegato in parte narrativa e, per l'effetto, ordinare la disapplicazione/non applicazione della norma alla sig.ra . Parte_1

6. Ritenere e dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale afferente all'art.

4-ter DL 44/2021, convertito con modifiche, rispetto all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non ha escluso l'obbligo ai dipendenti amministrativi del comparto sanità senza contatto con i soggetti fragili, di fatto creando una discriminazione rispetto ai dipendenti amministrativi di altri comparti che, sebbene svolgano mansioni identiche in tema di contatto con il pubblico, non hanno avuto imposto alcun obbligo ed alcuna sanzione ad esso conneSA.

7. Ritenere e dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale afferente all'art.

4-ter DL 44/2021, convertito con modifiche, rispetto anche agli articoli 1, 2, 4, 13, 35, 36 della
Costituzione per i motivi indicati nel ricorso, che qui devono intendersi integralmente richiamati e trasfusi.

8. In subordine, ritenere e dichiarare che alla lavoratrice sospesa sia riconosciuto assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio.

9. Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con ogni accessorio di legge >>. ha esposto: Parte_1
• di essere collaboratore amministrativo professionale (categ. D) presso l con Controparte_1 rapporto lavorativo a tempo indeterminato;

• che le mansioni della ricorrente si svolgevano, prima dei fatti oggetto di causa, senza contatto con il pubblico, tanto meno con soggetti fragili o debilitati, e con limitati contatti interpersonali;

• che in data 14.12.2021 la ricorrente iniziava il periodo di ferie, come attestato dalla “rilevazione del mese di dicembre 2021” (doc. 2 allegato al ricorso);

• che in data 15.12.2021 entrava in vigore l'art. 2 del DL 172/2021 che, introducendo l'art. 4 ter al DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, estendeva
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l'obbligo vaccinale al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502…”;

• che in data 23.12.2021 il dott. dell'Ambulatorio di Per_1
Psichiatria dell'ASP di Siracusa, dopo aver visitato la ricorrente, diagnosticava una sindrome ansiosa-depressiva
(doc. 3), il cui esito veniva prontamente comunicato al datore di lavoro dal medico di medicina generale con certificato PUC
n. 296478542 (doc. 4) recante una prognosi fino all'11.1.2022;
la prognosi veniva confermata dal medico fiscale in sede in visita medica di controllo domiciliare (doc. 5);

• che in data 12.1.2022, ceSAto lo stato di malattia, la ricorrente avrebbe potuto riprendere il lavoro, ma il Sindacato le aveva comunicato che l'Azienda aveva comminato alla la Pt_1 sospensione ai sensi del DL 172/2021;

• che la deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4.1.2022 e la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale (doc. 6) risultavano adottate il 4.1.2022, con effetto retroattivo dall'1.1.2022, ma che tale delibera non è mai pervenuta alla ricorrente e tanto meno alla ricorrente è mai Parte_1 giunto l'invito alla vaccinazione ai sensi del nuovo art. 4 ter, comma terzo del DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 (introdotto dal DL 172/2021);

• che nelle more di uno specifico gravame, - il Parte_1
31 gennaio 2022 - risultava positiva al virus Sars-Cov-2 (doc.
7);

• che in data 9.2.2022 la ricorrente si negativizzava e terminava il periodo di isolamento (doc. 8);

• che in data 10.2.2022 con comunicazione Parte_1 recante il n. 0003069 di protocollo generale ASP SR (doc. 9), formalizzava di essere in possesso del super green pass, rafforzato da guarigione e valido per accedere al luogo di lavoro;

• che a tale comunicazione non seguiva alcun riscontro aziendale, diniego o contestazione;
pertanto, Parte_1 riprendeva la propria attività lavorativa esibendo il proprio certificato verde rafforzato;

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• che in data 2.3.2022 alla ricorrente veniva notificata la comunicazione prot. 230/DPM (doc. 10) avente ad oggetto
Comunicazione irrogazione Sanzioni Amministrative di cui all'art. 2 c. 6 D.L. 172/2021 e contestuale avvio del procedimento disciplinare per violazione dell'art. 2 c. 5 dello stesso D.L.”; tale comunicazione veniva corretta ed integrata con altra missiva, notificata contestualmente alla prima, recante prot. N. 240/DPM (doc. 11);

• che con tali comunicazioni l contestava alla lavoratrice di essere entrata a lavoro senza idonea certificazione verde, sul presupposto che l'unica valida fosse quella rilasciata a seguito della somministrazione del ciclo completo di vaccinazione;

• che il datore di lavoro ha ritenuto che l'ingresso a lavoro della ricorrente con l'esibizione del greenpass da Pt_1 guarigione, fosse da considerarsi come violazione dell'art. 2 del D.L. 172/2021 e per l'effetto, come si legge nella comunicazione prot. N. 230/DPM (doc. 10), “…gli accessi della dipendente sul luogo di lavoro e le timbrature risultanti nel tabulato presenze, a far data dal 10.2.2022, configurano certamente un comportamento non aderente al dato normativo
e, conseguentemente, le ore effettuate e conteggiate nella procedura, durante la sospensione dal servizio, giusta delibera n. 9 del 04.01.2022, saranno invalidate”;

• che con la medesima comunicazione del 2 marzo 2022, alla lavoratrice è stato comunicato l'avvio della procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie (sebbene non comunicate nell'importo e nelle modalità di pagamento e/o contestazione) e l'avvio dei provvedimenti disciplinari (anch'essi imprecisati);

• che in data 7.4.2022 la lavoratrice otteneva giudizio d'idoneità lavorativa con prescrizione di “effettuare una dose di vaccino anti-covid entro la seconda decade di giugno 2022” (doc. 16);
tale giudizio veniva trasmesso, in pari data, al datore di lavoro
e agli uffici competenti (doc. 17) con
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