Trib. Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 122

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 122
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 122
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa I P, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11098/2023 all'udienza cartolare del
15.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to P G, giusta procura generale alle liti in Parte 1 atti, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
'CP 1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti D L
e M A come da procura in atti;

Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositati in data 18.9.2023, parte ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere i prescritti indumenti di lavoro, con decorrenza da luglio 2018 a dicembre 2022.
Con Esponeva di essere dipendente della convenuta, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D6, di lavorare presso il con orario di lavoro di 36 Organizzazione_1
,
ore settimanali;
che il tempo necessario per il cambio di abito (indossare la divisa e le calzature di lavoro Co fornite dalla dismetterle) non è calcolato come orario di lavoro, e non è retribuito;
che le operazioni di vestizione e svestizione vengono effettuate, rispettivamente, prima della timbratura del cartellino marcatempo all'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita a fine turno.
Ritualmente citata in giudizio, l' CP 1 si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa in data odierna sulla base delle note cartolari depositate dalle parti.
La domanda deve essere accolta.


Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in memoria di costituzione, essendo stata versata in atti pec contenente atto di diffida del 3.5.2023, valevole ai fini interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, il ricorrente appartiene alla categoria del personale turnista e la sua prestazione è pacificamente articolata su cinque giorni alla settimana come da ricorso, come risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Oggetto della presente controversia è il diritto, vantato dal lavoratore, alla retribuzione del tempo impiegato per indossare la divisa ad inizio turno e svestire la divisa dopo la fine del turno di lavoro ed indossare i propri abiti.
La pretesa attorea si fonda sull'assunto che il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa rientra nell'ambito della "messa a disposizione delle proprie energie lavorative", in quanto "tempo dedicato dal lavoratore ad una specifica attività preparatoria obbligatoriamente richiestagli dal datore di lavoro".
La materia del contendere è stata affrontata anche negli ultimi anni dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che ha individuato il criterio identificativo del diritto alla remunerazione del cd “tempo tuta", nella possibilità di qualificare tale tempo come svolgimento di attività dirette e controllate dal datore di lavoro quanto a modalità e tempi di esecuzione, con effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore e potenziale assoggettamento di quest'ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso datore di lavoro. La formula legale utilizzata dal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi