Trib. Brescia, sentenza 15/04/2024, n. 1570

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 15/04/2024, n. 1570
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1570
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo


R e p u b b l i c a I t a l i a n a

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. FR Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 18257/2016, promossa da:
SS OL, UE AL, AN TT, ELLISSE S.R.L., RA NI, ERREBI IMMOBILIARE S.A.S., con il patrocinio degli Avv.ti MANERBA ANDREA e MANERBA FLAVIA ALESSANDRA;
ATTORI contro
AN OC e LA ON, con il patrocinio dell'Avv. MAFFEZZONI GIANMARIA CONVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Con atto di citazione del 25.10.16, gli attori – in quanto proprietari di abitazioni nel complesso “La Terrazza” di Polpenazze del Garda-BS in via Novaglio 6 – hanno convenuto in giudizio NN OL e LA NI in relazione alla servitù di passaggio pedonale e carrabile pretesa sui mappali 1161 e 1074 di loro proprietà.
I convenuti si sono costituiti in giudizio il 2.2.17.
Dopo alcune udienze di rinvio per trattative, all'udienza del 22.2.18 le parti sono state inviate in mediazione, siccome obbligatoria ma non espletata.
Fallito il tentativo stragiudiziale, all'udienza del 28.6.19 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
All'udienza del 9.5.19 sono state rigettate le richieste di prove orali.
Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto giudice il 12.12.22.
All'udienza del 28.2.23 le parti hanno confermato l'impossibilità di trovare soluzioni conciliative.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta il 7.11.23.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nei termini assegnati del 2.1.24 e del 22.1.24.
1. I fatti di causa non sono controversi e possono essere così riassunti:
− Con rogito del 10.3.93, AD e FR LI vendevano a NN e AN OL alcuni appezzamenti di terreno siti a Polpenazze, pattuendo la seguente clausola:
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“La strada carreggiabile di campagna esistente in sito che congiunge la via Montegrappa con la Strada Vicinale del Novaglio, corrente sul confine fra la proprietà oggetto del presente atto e la restante proprietà dei venditori, servirà per l'accesso ed il regresso di entrambe le proprietà restando costituite lungo l'intero tracciato della strada medesima, a carico ed a favore di entrambi i fondi confinanti, tutte le occorrenti reciproche servitù prediali”
− I LI vendevano successivamente il mappale 2851 (già 1246, già 5538), su cui si trovano gli immobili degli attori;

− NN OL succedeva al padre AN;
in particolare, il mappale 1161 risulta oggi intestato al solo NN, mentre il mappale 1074 a quest'ultimo e alla moglie LA NI;

− Nel 2008, i convenuti apponevano un cancello trasversalmente alla strada a confine tra i mappali 1161 e 1074, poco dopo l'incrocio con la strada vicinale del Novaglio;

− Pertanto, gli attori possono raggiungere il proprio fondo attraverso la strada oggetto della compravendita del 1993 solo provenendo dalla via Montegrappa, e non più dalla via Novaglio;

− Negli anni seguenti, gli attori avevano inviato diffide ai convenuti per chiedere la rimozione del cancello o almeno la consegna delle chiavi.
2. Le conclusioni degli attori (come da foglio di p.c. del 27.10.23) sono state:
«Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, a) Dichiarare esistente, a carico dei fondi, foglio 9, ai mappali 1161 e mappale 1074 ed a favore del complesso immobiliare, foglio 5, al mappale 2851, servitù di passo pedonale e carraio, da esercitarsi lungo lo stradello che si diparte da via Novaglio di Polpenazze sul Garda e che
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