Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 15
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1057/2022 R.G. promossa da
IT EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Porco e Achille
Consarino
-RICORRENTE-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario Antonio Sorace
-RESISTENTE-
oggetto: infortunio sul lavoro - indennizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 31.05.2022, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver subito in data
03.10.2018 un infortunio sul lavoro dal quale aveva riportato postumi invalidanti che erano stati erroneamente valutati dall'INAIL in sede amministrativa pari al 41%, rivendica dall'Istituto assicurativo le provvidenze corrispondenti al maggior grado di invalidità da cui si dice afflitto, pari al 80% e comunque superiore alla percentuale riconosciutagli.
1
Nella resistenza dell'INAIL, che ha contestato la sussistenza di postumi invalidanti nella misura indicata da parte ricorrente, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di consulenza medico-legale.
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.
Il fatto costitutivo del diritto alla rendita, ovvero l'infortunio sul lavoro del 03.10.2018, risulta non contestato da parte dell'Istituto.
Essendo contestata la
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